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Affari generali

Costituzione ufficio alle dirette dipendenze del sindaco, giunta e assessori

Tutti i prodotti della sezione

10 risultati di 45

MEMOWEB n. 205 del 24/10/2023

Assunzione nello staff del sindaco di dipendente in aspettativa e danno erariale

Corte Conti Veneto: configura responsabilità erariale per sindaco e Giunta la riorganizzazione dell’ufficio di staff e la successiva preposizione a quell’ufficio di dipendente del medesimo Comune collocato in aspettativa

Dipartimento della Funzione Pubblica

Parere prot. n. 938 dell'11 ottobre 2023

Applicazione art. 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105

MEMOWEB n. 200 del 17/10/2023

Deroga incarichi personale in quiescenza: chiarimenti Funzione Pubblica

E' riconducibile all’alveo dell’ipotesi derogatoria la nomina ex art. 90 TUEL dei soli Capi di Gabinetto, intesi come figure di vertice degli uffici di staff all'interno dei regolamenti interni di organizzazione degli enti locali, a condizione che tra le funzioni allo stesso attribuite non rientrino attività di natura gestionale

Quesito del 29/09/2022

Integrazione ore ufficio staff

Premesso che il Sindaco, poco dopo essere stato eletto, ha assunto, ai sensi dell’articolo 90 del Tuel, due collaboratori esterni quali componenti per il suo ufficio staff. I due suddetti collaboratori sono stati assunti con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ma ad orario parziale ed esattamente per 12 ore settimanali ognuno.Successivamente il Sindaco, per esigenze sopraggiunte (vedi pandemia per Covid) ed anche per il fatto che lo stesso ha mantenuto il suo precedente rapporto di lavoro non mettendosi in aspettativa o part time, rendendosi anche conto che 12 ore settimanali erano piuttosto esigue per supportarlo nelle varie attività politiche, ha incrementato gradualmente le ore ai due collaboratori. Tale incremento orario, previo raccordo con l’ufficio finanziario, è stato autorizzato dal Sindaco con disposizione scritta indirizzata all’ufficio personale; a seguito di tale disposizione l’ufficio personale ha provveduto a redigere per i due collaboratori il nuovo contratto di lavoro “integrativo”.
Ad oggi, decorsi circa 4 anni di servizio da parte dei due collaboratori esterni, e a quasi 6 mesi dalla fine del mandato, le ore dei due collaboratori del Sindaco sono giunte, attraverso un incremento graduale, a 34.
L'operato del Sindaco è legittimo (l’integrazione oraria rientra nella sua autonomia organizzativa essendo il Sindaco, in Sicilia, pure organo esecutivo ) oppure potrebbero ravvisarsi gli estremi del danno all’erario? In tal caso di chi sarebbe la responsabilità oltre che del Sindaco? Si specifica che con l’incremento delle ore e quindi per la maggiore spesa del personale il Comune non ha subito alcun nocumento, disponeva della relativa copertura finanziaria e, peraltro, a causa di vari pensionamenti non si è mai verificata un'aumento della spesa del personale rispetto all'anno precedente.

Quesito del 25/10/2022

Assunzione art. 90 del Tuel

A marzo 2018 la precedente Giunta Comunale aveva approvato il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) 2018/2020 e il piano delle assunzioni 2018 senza prevedere in tale PTFP alcuna assunzione.
A giugno 2018, a seguito di elezioni amministrative, la nuova nonché attuale amministrazione decide di assumere, ai sensi dell’articolo 90 del Tuel, sempre nel corso del 2018, due istruttori amm.vi (cat. C) per l’ufficio staff del Sindaco (assunzione a tempo determinato e ad orario parziale: a 12 ore settimanali), nel rispetto dei limiti di spesa applicabili ai contratti di lavoro flessibile di cui all’articolo 9, comma 28 del D.L. 78/2010. C
considerato che i due istruttori amm.vi (cat. C), uno assunto ad agosto e l’altro a dicembre 2018, prestano ancora servizio (previsto sino alla scadenza del mandato del Sindaco ed esattamente sino a giugno 2023) nello staff del Sindaco, che la possibilità di assunzione di cui sopra, dei due collaboratori a tempo determinato e ad orario parziale per l’ufficio staff del Sindaco, ai sensi dell’articolo 90 del Tuel, era prevista nel regolamento uffici e servizi (nel senso di possibilità di costituzione dell’ufficio staff del Sindaco)
L'assunzione è comunque regolarmente preceduta da tutti gli atti amministrativi previsti a tal uopo (delibera di Giunta per la costituzione dello staff, determina Sindacale per la nomina e determina dirigenziale di approvazione schema contrattuale, ecc.).
Per quanto sopra, considerato che l’unico neo relativamente all’assunzione, ai sensi dell’articolo 90 del Tuel, dei due collaboratori amm.vi a tempo determinato e ad orario parziale per lo staff del Sindaco è quello per cui tale assunzione non è stata indicata nel PTFP del 2018 (e cioè in quello approvato dalla precedente Giunta) , seppur suffragata da tutti gli atti amm.vi successivi (oltre ad essere prevista, per quanto concerne la costituzione dell’ufficio staff, nel regolamento uffici e servizi) si chiede di sapere se e quali eventuali conseguenze possano sussistere per la situazione descritta sopra considerato che comunque con tale assunzione l’Ente ha rispettato i limiti di spesa applicabili ai contratti di lavoro flessibile di cui all’articolo 9, comma 28 del D.L. 78/2010.

Dipartimento della funzione pubblica

Prot. 43055 del 23 dicembre 2022

Parere in tema di rimborso spese viaggio per dipendente assunto presso uffici di staff ai sensi dell’articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

MEMOWEB n. 3 del 04/01/2023

Al dipendente comunale assunto presso un ufficio "di staff" non spetta il rimborso spese viaggi

DFP: il rimborso spese per recarsi alla sede abituale di lavoro non è dovuto in quanto la disciplina applicabile nella specie è la stessa prevista per tutti i dipendenti dell'Ente Locale

MEMOWEB n. 188 del 03/10/2022

Assunzione a titolo gratuito di personale in quiescenza come supporto al sindaco

Corte dei Conti Lombardia: il conferimento, mediante contratto oneroso di diritto privato, ai sensi dell’art. 90 del TUEL, di un incarico di supporto al Sindaco a personale in quiescenza, è normativamente possibile purché il medesimo non abbia ad oggetto l’espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza

Quesito del 02/08/2022

Possibilità di assumere dipendente privato collocato in aspettativa ex art. 90 TUEL

Il quesito verte sulla possibilità da parte del Comune di assumere a tempo determinato “a tempo pieno” in staff del Sindaco ex art. 90 del Tuel una figura professionale che si colloca in aspettativa presso il suo datore di lavoro (società partecipata in house del Comune).
Va premesso che ai sensi dell’art. 60 operi il divieto espresso dall'art. 60 D.P.R. N. 3 DEL 1957.
Tale divieto (in particolare il divieto di assumere impieghi alle dipendenze di privati)sembrerebbe operare, ad una prima lettura non coordinata con altre norme, a meno che non si accerti l'esistenza di eccezioni stabilite dalla legge.
Sempre ad una prima lettura, l'unica eccezione che sembrerebbe possibile individuare per il cumulo di impieghi pubblico/ privato è quella introdotta dall'art. 53 comma 7 del CCNL 18/05/2018: esso introduce la possibilità per il dipendente del nostro comparto con rapporto di lavoro non superiore al 50% di svolgere un'altra attività subordinata.
Ma forse queste due norme andrebbero lette in combinato disposto con queste:
Articolo 53 Dlg165/2001
D.P.R. 10-1-1957 n. 3
Capo II
Cumulo di impieghi.
(commento di giurisprudenza)
65. Divieto di cumulo di impieghi pubblici.
Il combinato disposto delle due norme sopra riportate porta a dire che l'art. 90 del Tuel disciplina come norma speciale, richiesta dall'art. 65 (rubricato cumulo di impieghi pubblici) dal Testo Unico, solo il cumulo di impieghi pubblici (pubblico + pubblico) e non disciplina i casi (privato + pubblico). Quindi se il privato riconosce/ accorda aspettativa nulla osterebbe all'assunzione art. 90 del Tuel a tempo pieno e non solo part-time.
A conferma del ragionamento che per consentire il "cumulo di incarichi pubblici (pubblico + pubblico)" serva una norma speciale l' art. 11, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114 ha novellato l'art.110 del Tuel prevedendo al comma 5 che per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio con norma analoga a quella originaria dell'art. 90.
Questa argomentazione vale per il cumulo di impieghi pubblici: il divieto non sembrerebbe estendere ai privati.
In questo caso, la legge ha introdotto le eccezioni degli artt. 90 e 110 del D.lgs. 267/2000 (i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni).
La mancanza di estensione da parte della norma del Tuel di quest'ultimo principio al cumulo "pubblico/ privato" non puo’essere portata a supporto di un divieto espresso di utilizzare a tempo determinato full time in staff un lavoratore collocato in aspettativa dal suo datore di lavoro privato in quanto il Tule disciplina solo un comparto (enti locali) del più generale ambito del pubblico impiego.
A conferma di questo ragionamento si cita anche questa norma :
comma 9 dell'art. 53 del 165/2001.
Da questa norma si ricava la possibilità di pubblico + privato previa verifica insussistenza conflitto di interessi e previa (in questo caso prima dell'accettazione dell'offerta di lavoro) autorizzazione da parte del Comune.
In conclusione si chiede se nel caso in esame sia possibile per il Comune assumere a tempo determinato “a tempo pieno” in staff del Sindaco ex art. 90 del Tuel un dipendente collocato in aspettativa dal suo datore di lavoro privato oppure sia insormontabile il divieto posto dall’art. 60 del D.P.R. N. 3 DEL 1957 e sia consentita solo un part-time.

MEMOWEB n. 48 del 10/03/2022

Enti in pre-dissesto: ok all'assunzione di personale esterno per gli Uffici di staff

Corte dei Conti Autonomie: agli enti che ricorrono al piano di riequilibrio pluriennale finanziario ex art. 243-bis TUEL non si applica, tout court, il divieto posto dall'art. 90 comma 1 TUEL per gli enti locali strutturalmente deficitari e dissestati