Quesiti
Quesito del 05/01/2023
Prolungamento della durata del contratto di appalto
Il Comune ha bandito, in data 19 agosto 2021 e avvalendosi di un consorzio quale centrale di committenza, una gara d'appalto per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo 1 gennaio 2022-30 giugno 2024 (per il periodo dal 1 settembre al 31 dicembre 2021 si è recuperato il periodo di sospensione del contratto relativo al lockdown del 2020, dal mese di marzo al mese di giugno 2020).
La gara d'appalto, in fase di prima aggiudicazione, è stata vinta da un operatore economico, con aggiudicazione effettuata in data 9 novembre 2021 (sarebbe divenuta efficace nei tempi di legge). Contro tale provvedimento di aggiudicazione è stato presentato, in data 9 dicembre 2021, ricorso di fronte al TAR Veneto da parte dell'operatore economico secondo classificato e lo stesso operatore economico (che aveva già in gestione il servizio fino al 31 dicembre 2021, essendo stato l'aggiudicatario del servizio in base all'esito della precedente gara d'appalto) ha diffidato il nostro Comune dalla stipula di un qualsiasi contratto di affidamento del servizio con il vincitore della nuova gara d'appalto.
In attesa di una decisione, da parte del TAR Veneto, il nostro Ente ha scelto di prorogare il contratto (con proroga tecnica ed incremento del massimale contrattuale) prima fino al 28 febbraio 2022 (in data 24 dicembre 2021) e poi fino al 30 giugno 2022 (in data 26 febbraio 2022).
Nel frattempo, a seguito delle verifiche effettuate dalla centrale di committenza, il provvedimento di aggiudicazione all'operatore economico inizialmente vincitore è stato annullato in autotutela, in data 11 febbraio 2022, dalla stessa centrale di committenza e si è proceduto con l'aggiudicazione della gara d'appalto all'operatore economico secondo classificato (che ricordiamo essere stato aggiudicatario e gestore del servizio in base alla precedente gara d'appalto). Tale aggiudicazione è divenuta efficace in data 15 marzo 2022.
In virtù dello stesso provvedimento, in data 3 maggio 2022, il TAR Veneto ha ritenuto di non doversi esprimere, basando la propria decisione sull'annullamento della materia del contendere.
Essendo già stata prevista una proroga tecnica del precedente affidamento fino al 30 giugno 2022, il nostro Comune ha scelto di far partire il nuovo contratto con l'inizio del corrente anno scolastico (2022/2023), a partire dal mese di settembre 2022, anche in considerazione del fatto che l'operatore economico aggiudicatario del servizio è rimasto lo stesso dal precedente all'attuale affidamento. Inoltre, il nostro Ente ha scelto di mantenere, come data di scadenza del nuovo affidamento, sempre il 30 giugno 2024, come era inizialmente previsto.
Tuttavia, l'operatore economico aggiudicatario ha richiesto, sostenendo che la durata dell'attuale contratto non può essere modificata sulla scorta del periodo di proroga tecnica (ovviamente basata sulle condizioni del precedente appalto e non sulle attuali), di mantenere la durata dell'affidamento originariamente prevista (30 mesi), con la conseguenza che, essendo il contratto effettivamente iniziato dal 1 settembre 2022, questo avrebbe durata fino al 28 febbraio 2025.
Abbiamo, pertanto, la necessità di capire se la richiesta dell'operatore economico aggiudicatario è fondata e deve essere accolta, dovendo considerare i 30 mesi di servizio previsti nel bando, o se si può legittimamente mantenere come scadenza del contratto quella prevista nel bando di gara.
Quesito del 21/04/2021
Assunzioni straordinarie di autisti per il trasporto scolastico per emergenza COVID: limiti di spesa
Questo comune ha assunto a tempo determinato una unità di personale, categoria B3, in possesso di patente D e CQC, al fine di garantire che il servizio del trasporto scolastico venisse svolto in sicurezza, rispettando i limiti di capienza previsti per l’emergenza Covid-19, mediante l’utilizzo di tre autobus, anziché due sufficienti in situazioni normali.
Si chiede se esiste una disposizione in base alla quale questa maggior spesa di personale possa essere considerata al di fuori dei limiti di spesa vigenti, comma 557 e comma 557-bis, della legge 296/2006.