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- Il comma 818 della legge 160/2019 dispone che "Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni superiori ai 10.000 abitanti , individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;
- L'art. 2, comma 7, del codice della strada dispone, che "Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D,E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali , regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore ai diecimila abitanti";
- si desume quindi che nei comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti le strade sono tutte comunali, mentre nei comuni con popolazione inferiore a tale limite le strade provinciali rimangono di proprietà della Provincia e l'occupazione di tali strade è autorizzata dal Comune, previo nulla osta provinciale. (vedi anche art. 26, comma 3, del codice della strada).
In conclusione la Provincia riscuote il canone relativo alle occupazioni su strade provinciali fuori da centri abitati e sui tratti delle strade provinciali ubicate nei territori dei comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti. |
Come applicare il canone se sono presenti sia l'occupazione spazi che la diffusione di messaggi pubblicitari.
- L'articolo 1 comma 819 della L. 160/2019 prescrive che "Il presupposto del canone e':
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio
comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. - Il successivo comma 820 precisa che "L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma."
In una risposta fornita all'interno di Telefisco 2021, il Dipartimento delle finanze ha precisato che il principio per cui l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni risponde "all'esigenza di evitare una doppia imposizione per la stessa fattispecie , principio che in passato era stato consolidato nell'art. 63, comma 3, del D.Lggs. n. 446/97 e che nelle nuove disposizioni trova una sua completa attuazione , poichè ricomprende anche il caso in cui gli enti coinvolti sono diversi"
Secondo la nota di approfondimento IFEL del 14 aprile 2021
Il divieto di applicare per la medesima occupazione sia la componente collegata all’occupazione sia quella collegata alla diffusione di messaggi pubblicitari va riferito al medesimo soggetto attivo, fermo restando che, peraltro, vi deve essere coincidenza di superficie. Conclusivamente, considerato che: il canone spettante alla Provincia o alla Città metropolitana ed il canone spettante al Comune si basano su due presupposti autonomi e diversi; ogni ente è un autonomo soggetto attivo ed ha autonoma facoltà regolamentare e tariffaria; il principio dell’assorbimento stabilito dal comma 820 non può che valere nei confronti di un unico soggetto attivo, e quindi solo nei confronti del Comune, unica ipotesi in cui la medesima occupazione può dar luogo sia ad un prelievo collegato all’occupazione sia ad un prelievo collegato alla diffusione di messaggi pubblicitari, si deve ritenere: a) che le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali, sia al di fuori dei centri abitati sia all’interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, siano soggette sia al canone per l’occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla Città metropolitana, sia al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al Comune, in continuità con i precedenti regimi di tassazione; b) che le occupazioni con impianti pubblicitari su suolo comunale possono dar luogo all’applicazione del solo canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, e non anche a quello per l’occupazione del suolo pubblico. |
MEMOWEB n. 102 del 27/05/2021
Deliberazioni regolamentari e tariffarie per le entrate tributarie degli enti locali: promemoria
Promemoria sugli obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie anno d'imposta 2021
MEMOWEB n. 97 del 20/05/2021
Canone unico e autodisciplina pubblicitaria: protocollo ANCI-IAP
Il Protocollo individua nell’integrazione dei Regolamenti di pubblicità locale e dei Regolamenti per l’occupazione di spazi pubblici la modalità principale per l’inserimento di clausole che prevedano l’accettazione, da parte dei gestori degli impianti pubblicitari, delle norme del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale
Quesito del 18/05/2021
Occupazione suolo pubblico con antenne e ripetitori di telefonia, TV, radio
Per le occupazioni di suolo in oggetto il ns Comune ha sempre incassato il diritto di superficie dato in concessione, anziché l'abrogata Tosap. Con l'introduzione del canone unico patrimoniale, dal 01/01/2021, abbiamo previsto, nel relativo regolamento comunale, un articolo che esclude tali tipologie di occupazione dal canone unico, in quanto soggette a concessione di diritto di superficie, cosicché l'Ente continuerà a gestire tali occupazioni di suolo come diritto di superficie e non come canone unico patrimoniale. Non trovando riferimenti normativi specifici a riguardo, chiedo conferma circa la correttezza del ns articolo di regolamento.
MEMOWEB n. 94 del 17/05/2021
Ponteggi: le regole per l'utilizzo pubblicitario
Approfondimento ANCE sulla possibilità di collocare affissioni pubblicitarie sui ponteggi o sulle recinzioni di cantiere
MEMOWEB n. 89 del 10/05/2021
Conversione DL Sostegni: proroga esenzione Canone Unico e incremento risorse
L'art.30 commi 1 e 2 proroga al 31 dicembre 2021 l’esenzione dal versamento del Canone unico per le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio
NOTA OPERATIVA n. 85 del 04/05/2021
Ampliamento delle occupazioni di suolo pubblico
Schema di delibera di indirizzo finalizzata sia a sostenere le attività economiche che ad assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza COVID-19
MEMOWEB n. 80 del 27/04/2021
Utilizzo spazi esterni bar - Ristoranti
Chiarimenti sulla necessità di presentare apposita SCIA per l'utilizzo di spazi esterni in ristoranti e bar con le riaperture previste dal 26 aprile 2021
Quesito del 26/04/2021
Utilizzo spazi esterni bar -Ristoranti
Buongiorno, alcuni bar e ristoranti, in vista delle riaperture del 26 hanno chiesto la possibilità di usufruire di spazi esterni prospicienti l'attività. In questi casi è necessario presentare apposita Scia? In caso gli spazi siano di proprietà pubblica, chi rilascia Provvedimento di occupazione?
MEMOWEB n. 79 del 26/04/2021
Canone unico pubblicità: la segnaletica dei servizi postali è esente
CTP Reggio Emilia: la segnaletica di servizi postali gode dell'esenzione in quanto afferente la localizzazione ed utilizzazione di servizi pacificamente considerati come di pubblica utilità
MEMOWEB n. 77 del 22/04/2021
Canone unico (ex TOSAP-COSAP): ristoro ai comuni per minori introiti
Riparto parziale di 82,5 milioni di euro, per l'anno 2021, del Fondo istituito presso il Ministero dell’interno per il ristoro in favore dei comuni delle minori entrate derivanti dall’esonero dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 dal pagamento del canone unico