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- Il comma 818 della legge 160/2019 dispone che "Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni superiori ai 10.000 abitanti , individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;
- L'art. 2, comma 7, del codice della strada dispone, che "Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D,E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali , regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore ai diecimila abitanti";
- si desume quindi che nei comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti le strade sono tutte comunali, mentre nei comuni con popolazione inferiore a tale limite le strade provinciali rimangono di proprietà della Provincia e l'occupazione di tali strade è autorizzata dal Comune, previo nulla osta provinciale. (vedi anche art. 26, comma 3, del codice della strada).
In conclusione la Provincia riscuote il canone relativo alle occupazioni su strade provinciali fuori da centri abitati e sui tratti delle strade provinciali ubicate nei territori dei comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti. |
Come applicare il canone se sono presenti sia l'occupazione spazi che la diffusione di messaggi pubblicitari.
- L'articolo 1 comma 819 della L. 160/2019 prescrive che "Il presupposto del canone e':
a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio
comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato. - Il successivo comma 820 precisa che "L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del comma 819 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del medesimo comma."
In una risposta fornita all'interno di Telefisco 2021, il Dipartimento delle finanze ha precisato che il principio per cui l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni risponde "all'esigenza di evitare una doppia imposizione per la stessa fattispecie , principio che in passato era stato consolidato nell'art. 63, comma 3, del D.Lggs. n. 446/97 e che nelle nuove disposizioni trova una sua completa attuazione , poichè ricomprende anche il caso in cui gli enti coinvolti sono diversi"
Secondo la nota di approfondimento IFEL del 14 aprile 2021
Il divieto di applicare per la medesima occupazione sia la componente collegata all’occupazione sia quella collegata alla diffusione di messaggi pubblicitari va riferito al medesimo soggetto attivo, fermo restando che, peraltro, vi deve essere coincidenza di superficie. Conclusivamente, considerato che: il canone spettante alla Provincia o alla Città metropolitana ed il canone spettante al Comune si basano su due presupposti autonomi e diversi; ogni ente è un autonomo soggetto attivo ed ha autonoma facoltà regolamentare e tariffaria; il principio dell’assorbimento stabilito dal comma 820 non può che valere nei confronti di un unico soggetto attivo, e quindi solo nei confronti del Comune, unica ipotesi in cui la medesima occupazione può dar luogo sia ad un prelievo collegato all’occupazione sia ad un prelievo collegato alla diffusione di messaggi pubblicitari, si deve ritenere: a) che le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali, sia al di fuori dei centri abitati sia all’interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, siano soggette sia al canone per l’occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla Città metropolitana, sia al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al Comune, in continuità con i precedenti regimi di tassazione; b) che le occupazioni con impianti pubblicitari su suolo comunale possono dar luogo all’applicazione del solo canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, e non anche a quello per l’occupazione del suolo pubblico. |
MEMOWEB n. 76 del 21/04/2021
Cabine per fototessera: no all'esenzione del canone pubblicitario
CTP Reggio Emilia: le cabine per fototessera, non rappresentando sede legale né sede effettiva di esercizio dell'attività sociale, rilevano ai fini del tributo in ragione dei messaggi pubblicitari ivi apposti
MEMOWEB n. 75 del 20/04/2021
Niente tassa sulla pubblicità per la pensilina delle stazioni di servizio
CTP Reggio Emilia: la pensilina di copertura delle stazioni di servizio non rappresenta un veicolo promozionale e quindi una superficie computabile ai fini dell'imposta sulla pubblicità, fungendo piuttosto al mero riparo del personale addetto e degli utenti
Quesito
CANONE UNICO PATRIMONIALE EMERCATALE
SI CHIEDE SE PER IL RECUPERO DELLE SOMME NON PAGATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI RELATIVE AL CANONE UNICO PATRIMONIALE E MERCATALE SIA POSSIBILE ATTIVARE LA PROCEDURA DELL'EMISSIONE DELL' AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO O SE QUEST'ULTIMO RIGUARDI SOLE LE ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA.
Quesito
Tariffe Canone Unico e TARI
Il nostro Comune approverà il bilancio di previsione 2021-2023 entro il 28/02/2021. Poiché il termine previsto per legge è attualmente il 31/03/2021, si possono approvare il Regolamento e le tariffe canone unico patrimoniale ex Tosap/Pubblicità e le tariffe TARI oltre il 28/02 ed entro il 31/03, tenuto conto della complessità della materia e che non si dispone ancora del PEF TARI? Le tariffe del canone unico sono da approvare in Consiglio comunale? Grazie e saluti.
MEMOWEB n. 2 del 05/01/2021
Occupazioni permanenti con cavi e condutture: nuovi criteri di applicazione del canone patrimoniale
La Legge di Bilancio 2021 modifica i criteri di applicazione del canone patrimoniale per le occupazioni permanenti
NOTA OPERATIVA n. 250 del 30/12/2020
Decreto Ristori: esonero dal pagamento del nuovo canone unico e del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati
La legge n. 176 del 18 dicembre 2020, di conversione con modifiche del DL 137/2020 (cd. Decreto Ristori), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dello scorso 24 dicembre, ha introdotto l’esonero dal pagamento del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonchè del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati, dal 1 gennaio al 31 marzo 2021. Tutti gli atti necessari a recepire la previsione normativa
MEMOWEB n. 246 del 22/12/2020
Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria: risoluzione MEF
Il documento contiene chiarimenti in merito alla possibilità di affidare disgiuntamente la gestione delle entrate riferite ai due presupposti del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la cui entrata in vigore è prevista a partire dal 1° gennaio 2021, a norma dell’art. 1, commi 816 e segg. della Legge di bilancio 2020
MEMOWEB n. 246 del 22/12/2020
Arconet: aggiornato il Glossario SIOPE 2021
La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato il Glossario per gli enti territoriali e loro organismi e enti strumentali per l'anno 2021