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Tributi

Nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria

Formazione

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  • Il comma 818 della legge 160/2019 dispone che "Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni superiori ai 10.000 abitanti , individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;
  • L'art. 2, comma 7, del codice della strada dispone, che "Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D,E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali , regionali o provinciali  che attraversano centri abitati con popolazione non superiore ai diecimila abitanti";
  • si desume quindi che nei comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti le strade sono tutte comunali, mentre nei comuni con popolazione inferiore a tale limite le strade provinciali rimangono di proprietà della Provincia e l'occupazione di tali strade è autorizzata dal Comune, previo nulla osta provinciale. (vedi anche art. 26, comma 3, del codice della strada).
In conclusione la Provincia riscuote il canone relativo alle occupazioni su strade provinciali fuori da centri abitati e sui tratti delle strade provinciali ubicate nei territori dei comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti. 

Come applicare il canone se sono presenti sia l'occupazione spazi che la diffusione di messaggi pubblicitari. 

  • L'articolo 1 comma 819 della L. 160/2019 prescrive che "Il presupposto del canone e': 
        a) l'occupazione,  anche  abusiva,  delle  aree  appartenenti  al demanio o al  patrimonio  indisponibile  degli  enti  e  degli  spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico; 
        b)  la  diffusione  di  messaggi  pubblicitari,  anche   abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti  al  demanio  o  al patrimonio indisponibile degli enti, su beni  privati  laddove  siano visibili da luogo  pubblico  o  aperto  al  pubblico  del  territorio
    comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso  pubblico  o  a uso privato.
  • Il successivo comma 820 precisa che  "L'applicazione  del  canone  dovuto  per  la  diffusione  dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) del  comma  819  esclude l'applicazione del canone dovuto  per  le  occupazioni  di  cui  alla lettera a) del medesimo comma." 

In una risposta fornita all'interno di Telefisco 2021, il Dipartimento delle finanze ha precisato che il principio per cui  l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari  esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni risponde "all'esigenza di  evitare una doppia imposizione per la stessa fattispecie , principio che in passato era stato consolidato nell'art. 63, comma 3, del D.Lggs. n. 446/97  e che nelle nuove disposizioni trova una sua completa attuazione , poichè ricomprende anche il caso in cui gli enti coinvolti sono diversi"

Secondo la nota di approfondimento IFEL del 14 aprile 2021 

Il divieto di applicare per la medesima occupazione sia la componente collegata all’occupazione sia quella collegata alla diffusione di messaggi pubblicitari va riferito al medesimo soggetto attivo, fermo restando che, peraltro, vi deve essere coincidenza di superficie. Conclusivamente, considerato che: il canone spettante alla Provincia o alla Città metropolitana ed il canone spettante al Comune si basano su due presupposti autonomi e diversi; ogni ente è un autonomo soggetto attivo ed ha autonoma facoltà regolamentare e tariffaria; il principio dell’assorbimento stabilito dal comma 820 non può che valere nei confronti di un unico soggetto attivo, e quindi
solo nei confronti del Comune, unica ipotesi in cui la medesima occupazione può dar luogo sia ad un prelievo collegato all’occupazione sia ad un prelievo
collegato alla diffusione di messaggi pubblicitari, si deve ritenere:
a) che le occupazioni di suolo pubblico con mezzi pubblicitari su strade provinciali, sia al di fuori dei centri abitati sia all’interno dei centri abitati di Comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti, siano soggette sia al canone per l’occupazione di suolo pubblico, dovuto alla Provincia o alla Città metropolitana, sia al canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, dovuto al Comune, in continuità con i precedenti regimi di tassazione;
b) che le occupazioni con impianti pubblicitari su suolo comunale possono dar luogo all’applicazione del solo canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, e non anche a quello per l’occupazione del suolo pubblico.