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PNRR e contributi pubblici

Art.48 - Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC

Quesiti

3 risultati di 3

Quesito del 28/02/2022

Affidamento diretto - (Decreto Semplificazioni PNRR)

E' possibile per un piccolo comune non capoluogo di Provincia l' Affidamento del servizio di progettazione definitiva-esecutiva mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modificato dal DL n. 77/2021 (cd. Decreto Semplificazioni PNRR), attraverso il MEPA senza ricorrere alla C.U.C. per un'opera inserita nel PNRR?

Quesito del 17/02/2022

Determinazione del rup

Si chiede come deve essere interpretato l’art. 48 comma 2 del D.L. 77/202, Legge 108 del 29/07/2021 in merito alla “nomina di un responsabile unico del procedimento che con propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase progettuale”. In particolare si chiede se, al fine di semplificare le procedure di affidamento dei contatti pubblici PNRR e PNC, non sia più necessaria l’approvazione da parte dell’organo esecutivo del PFTE e del progetto definitivo con parere del servizio tecnico e cosa si intenda per “determinazione del RUP” visto che le determine sono di competenza del responsabile del servizio.

Quesito del 31/01/2022

Istituzione Centrale Unica di Committenza (CUC)

Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs 50/2016 e smi per l’affidamento di servizi e forniture di importo maggiore di 40.000 € e lavori di importo maggiore di 150.000 € è obbligatorio essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’art. 38.
In particolare, per la partecipazione ai bandi PNRR dovrebbe essere sempre necessario.
L’art. 37, comma 4, del D.Lgs 50/2016 prevede che, se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
È possibile per 2 comuni non capoluogo di provincia, associati in Unione di Comuni e di complessivi 2000 abitanti circa, costituire come Unione dei 2 Comuni una Centrale Unica di Committenza (solo per i 2 comuni associati) secondo quanto previsto dall’art. 37, c. 4 – lett. b), del D.Lgs 50/2016?
È necessario un processo di qualificazione o, in quanto non ancora presente il sistema di qualificazione, è sufficiente l’iscrizione all’anagrafe unica delle stazioni appaltanti di cui all’art. 33-ter del DL 179/2012, per soddisfare tale requisito?
In alternativa, si chiede procedura corretta per qualificazione come Centrale Unica di Committenza.