Usa le linguette per muoverti velocemente tra gli uffici di Omnia!
Effettua una ricerca all'interno di quest'area scrivendo le parole chiave nella casella e facendo clic su "Cerca".
Con la ricerca avanzata è possibile filtrare con precisione i contenuti di questa sezione.
Attraverso le funzioni scadenzario e adempimenti, puoi salvare nel tuo quaderno le scadenze precaricate.
Con la navigazione integrata puoi copiare contenuti da Omnia e salvarli nel tuo adempimento.

Tutti i prodotti della sezione

10 risultati di 3740

MEMOWEB n. 213 del 04/11/2020

Efficientamento energetico e idrico di scuole, ospedali e impianti sportivi: in arrivo altri 200 milioni di euro

Firmato nuovo decreto del Ministero dell'Ambiente: gli interventi finanziati devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell’edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni e garantire un risparmio dei consumi energetici di circa il 25%

MEMOWEB n. 209 del 29/10/2020

Contributi per la progettazione: non è necessario finanziare anche le relative opere

In merito ai contributi per i quali gli enti locali beneficiari devono inviare, entro il 31 ottobre 2020, la conferma di interesse, non è obbligatorio finanziare anche la relativa opera

MEMOWEB n. 208 del 28/10/2020

Gestione associata Unioni di comuni e comunità montane: gli importi dei contributi erariali

I provvedimenti di pagamento relativi ai contributi per l'associazionismo comunale anno 2020 sono in corso di emanazione

MEMOWEB n. 207 del 27/10/2020

Manifestazione di interesse sul contributo progettazione: chiarimenti sulla scadenza del 31 ottobre 2020

La Finanza Locale fornisce delucidazioni sull'adempimento relativo alla conferma di interesse al contributo ex art.1 comma 51-bis della legge di Bilancio 2020

MEMOWEB n. 206 del 26/10/2020

Edilizia scolastica: interventi di messa in sicurezza a valere sulle economie mutui BEI 2015 e 2016

Il 31 ottobre scade il termine per la proposta di aggiudicazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con le risorse di cui al decreto del MIUR 3 gennaio 2019, n. 2 e di cui al decreto del MIUR 21 giugno 2019, n. 550

MEMOWEB n. 206 del 26/10/2020

Fondo promozione libri: assegnazione finanziamenti anno 2020

Approvato il piano dei contributi destinati alle Biblioteche scolastiche e ai Sistemi Bibliotecari da finanziarsi con le risorse del Fondo per la promozione della lettura, della tutela e della valorizzazione del patrimonio librario

MEMOWEB n. 205 del 23/10/2020

Contributi per efficientamento energetico e sviluppo sostenibile: chiarimenti importanti

Lo schema di attestazione compilato e firmato digitalmente dovrà essere trasmesso all'indirizzo PEC contributocomuni@pec.mise.gov.it e per il monitoraggio va usato il sistema Open BDAP e non SimonWEB

Quesito del 21/10/2020

Previsione di indennizzo in caso di sospensione del servizio di mensa scolastica causa Covid-19

In Codesto Comune il servizio di mensa scolastica per effetto dell’emergenza pandemica da Covid-19 è stato sospeso ai sensi dell’art. 107 del d.lgs. n. 50/2016 a decorrere dalla sospensione delle lezioni in presenza nelle scuole.
In vista della ripresa dell’esecuzione saranno riconosciuti alla ditta appaltatrice i costi aggiuntivi che la stessa sarà tenuta a sostenere per effetto della diversa organizzazione del servizio e dell’adeguamento alle misure di prevenzione e contenimento da contagio da Covid-19 da applicare durante l’espletamento del medesimo servizio.
La Ditta ai fini del riavvio delle attività ha chiesto all’Ente la previsione della seguente clausola indennitaria qualora si verificasse un nuovo lockdown: l’Ente dovrebbe garantire il pagamento del 50% dei pasti che sarebbero dovuti essere erogati nel periodo di sospensione e sino alla durata massima di un mese.
In merito vi sono perplessità sul riconoscimento di tale clausola indennitaria e ciò alla luce della seguente normativa.
Ai sensi dell’art. 107 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 “La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi”, inoltre il comma 6 stabilisce che “Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nel decreto di cui all'articolo 111, comma 1”.
Tale norma non sembrerebbe riconoscere alla ditta alcun indennizzo o risarcimento.
L’art. 1664 c.c. comma 2 prevede invece che “Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendono notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso”.
Al riguardo non è chiaro se l’equo compenso debba considerarsi quale mero indennizzo (es. la clausola di garanzia richiesta dalla ditta) oppure come un maggior onere rispetto al compenso contrattuale subito per effetto delle impreviste difficoltà riscontrate nell’esecuzione della prestazione (es. costi aggiuntivi per l’adeguamento del servizio alle norme in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19).
Un’ultima disposizione di interesse in merito è quella di cui all’art. 48 (prestazioni individuali domiciliari) del D.L. 18/2020 convertito in Legge n. 27 del 24/4/2020, come modificato dall'art. 109 (Servizi delle pubbliche amministrazioni) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato sul S.O. alla GURI n. 128 del 19/05/2020, il quale testualmente al comma 2 stabilisce che: “Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sociosanitari e socio assistenziali di cui al comma 1, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base delle risorse disponibili e delle prestazioni rese in altra forma. Le prestazioni convertite in altra forma, in deroga alle previsioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, sono retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. E' inoltre corrisposta un'ulteriore quota per il mantenimento delle strutture attualmente interdette che e' ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19, all'atto della ripresa della normale attività. Le pubbliche amministrazioni possono riconoscere, ai gestori, un contributo a copertura delle spese residue incomprimibili, tenendo anche in considerazione le entrate residue mantenute, dagli stessi gestori, a seguito dei corrispettivi derivanti dai pagamenti delle quote di cui al presente comma e di altri contributi a qualsiasi titolo ricevuti.”
I servizi educativi e scolastici di cui al comma 1 non sono nient’altro che i servizi educativi e scolastici, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e tra il novero di tali disposizioni non sono compresi i servizi scolastici quali il trasporto o la mensa.
Inoltre, il richiamato comma 2 sembrerebbe applicarsi nel caso in cui le prestazioni inerenti detti servizi siano convertite a causa dell’emergenza in altre modalità, in deroga alla normativa vigente sui contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50/2016 e previo accordo tra le parti, prevedendo le modalità con i quali i servizi debbano essere retribuiti, tra le quali la possibilità di riconoscere un contributo a copertura delle spese incomprimibili.
Pertanto, alla luce della disamina illustrata si chiede se sia legittima, ed ai sensi di quale normativa, il riconoscimento di una clausola risarcitoria come quella richiesta dalla ditta.