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Quesito del 06/04/2023
Limiti stanziamento posizioni organizzative
Il fondo di questo comune per il finanziamento delle posizioni organizzative e dell’indennità di risultato, anno 2016, ammonta ad euro 25.000.
Per il periodo dal 01.01.2020 al 31.03.2020 il fondo finanziava:
- per euro 18.000,00 le indennità di posizione dei titolari di posizione organizzative rispettivamente del responsabile area amministrativa per euro 8.538,46 (annui) e del responsabile area tecnica per euro 9.461,54(annui);
- per euro 5.000 l’indennità di risultato (annua), delle citate posizioni organizzative.
Per il periodo dal 01.04.2020 al 31.12.2020, a seguito della riorganizzazione della struttura organizzativa, l’area amministrativa è stata divisa in due aree rispettivamente l’area amministrativa e l’area economico finanziaria, mentre è rimasta invariata l’area tecnica; alle nuove posizioni organizzative sono attribuite le seguenti indennità di posizione:
- euro 9.909,07 responsabile area tecnica, euro 5.179,74 responsabile area amministrativa, euro 4.391,52 area finanziaria (riproporzionata al 50% e successivamente incrementata del 30%, sulla base dei criteri fissati con deliberazione n. 41 del 06.06.2019).
Le indennità di posizione pesano all’interno del fondo per euro 19.480,33, lo stesso viene aumentato da euro 25.000,00 ad euro 25.200,00 sommando al fondo iniziale l’importo medio del premio performance del dipendente nominato responsabile.
Il nuovo fondo non è stato oggetto di contrattazione né di richiesta di espressione di parere da parte dell’Organo di Revisione.
A giugno 2021 il responsabile area amministrativa cessa il servizio a seguito mobilità presso altro ente.
L’Amministrazione riorganizza nuovamente la struttura organizzativa, modificando l’incarico ai titolari di posizione organizzativa.
Dal 1.12.2021 il Sindaco nomina tre responsabili mantenendo invariate le aree e nel decreto viene riportato che le nuove posizioni saranno oggetto di pesatura ai sensi del CCNL e della deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 06.06.2019 – allegata.
Dal 1.01.2022 il Responsabile dell’area amministrativa, in comando presso altro ente torna in servizio ad orario pieno presso questo Comune.
Il fondo 2016 di complessivi euro 25.000 non è sufficientemente capiente a seguito dell’indennità piena del responsabile rientrato dal comando e la nuova pesatura non è ancora stata fatta.
Si chiede se a seguito della mancata copertura del posto di responsabile dell’area amministrativa, dal 1° giugno al 31 dicembre 2021, che ha determinato un’economia sul fondo delle performance per circa 2.000 euro, è possibile utilizzare tale economia in aumento del fondo 2022.
Quesito del 03/04/2023
Art. 30 del CCNL 16.11.2022. Applicazione dell’istituto delle turnazioni.
Con la presente, si sottopone un quesito sulla corretta interpretazione delle disposizioni dettate dall’art. 30 del CCNL 16.11.2022, disciplinante l’istituto delle turnazioni.
In base alle vigenti disposizioni contrattuali, è possibile istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere.
Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell’arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’ente.
Ai sensi del comma 3, lettera b), l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne o per comprovate e sopravvenute esigenze di servizio.
Ai sensi del comma 3, lettera d), i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.
Ciò premesso, si chiede:
1. se debba considerarsi inderogabile l’orario di inizio del turno lavorativo, o se al contrario sia possibile adattarlo, su disposizione del Comandante, alle molteplici ed imprevedibili esigenze di servizio della Polizia Locale (es. manifestazioni, servizi di ordine pubblico ordinati dal Questore, etc.), o anche ad esigenze di servizio note e programmate, quali ad esempio le giornate di mercato, in cui si renda necessario l’inizio anticipato del turno diurno;
2. se tutti gli addetti debbano rispettare il medesimo orario di inizio del turno all’interno del servizio giornaliero garantito, o se al contrario sia possibile che alcuni addetti prendano servizio in orario anticipato o posticipato rispetto agli altri addetti, dando luogo ad una articolazione “variabile” dei turni, pur garantendo la continuità di erogazione del servizio per almeno 10 ore giornaliere ininterrotte;
3. se è possibile, in presenza di peculiari esigenze di servizio non ricorrenti, articolare un numero superiore di turni rispetto all’ordinario numero di turni garantito nell’arco dell’anno: ad esempio, turni serali e/o notturni in aggiunta agli ordinari turni diurno e pomeridiano, ma solo in particolari periodi dell’anno o in uno o più giorni nell’arco della settimana o del mese, caratterizzati da esigenze aggiuntive di servizio.
La difficoltà interpretativa e la conseguente sottoposizione del quesito, nasce da alcuni orientamenti espressi dall'ARAN che ha avuto modo di precisare che il regime del lavoro in turno presuppone l’esistenza di “strutture” operative che prevedano un orario di servizio giornaliero, continuativo, di almeno 10 ore, per tutti i giorni della settimana lavorativa, “cinque o sei, secondo la specifica organizzazione del tempo di lavoro adottata dall’ente”.
Ha inoltre precisato che “la durata di almeno 10 ore si riferisce, ovviamente, all’ orario di servizio della struttura presso la quale devono essere rese le prestazioni in turno”.
Il termine “continuità” deve essere riferito esclusivamente alle 10 ore giornaliere, ma per garantire la continuità del servizio per le 10 ore, esso “deve avere inizio alla stessa ora e concludersi alla stessa ora per tutti i giorni della settimana, dato che si tratta di orario di servizio e non di orario L'ARAN, inoltre, ha chiarito che, nel caso in cui siano istituiti turni di lavoro che prevedano, saltuariamente, una prestazione lavorativa giornaliera di oltre 10 ore, sono consentite “anche prestazioni superiori alle 10 ore giornaliere, qualora ciò risponda a precise esigenze organizzative dell’ente e non assuma, ovviamente, carattere di continuità nel tempo” (Aran, quesito n. 900-22C).
Sempre l'ARAN ha inoltre affermato che l’art. 22 del CCNL 14.9.2000, il cui contenuto è sostanzialmente riprodotto nell’art. 30 del vigente CCNL, impone l’effettiva rotazione ciclica dei lavoratori in ciascuna delle articolazioni orarie prestabilite, e che in ciascuna di esse dovrebbe ruotare sempre lo stesso numero di lavoratori. Perché possa esserci effettiva rotazione, è necessario che il turno pomeridiano segua, senza soluzione di continuità, nel tempo quello antimeridiano, ed eventualmente sia seguito, sempre senza soluzione di continuità, da quello serale, senza alcuna sovrapposizione neppure parziale dell’uno sull’altro.
Orbene, considerato che:
- l’indennità di turno può essere legittimamente erogata a favore del personale che svolga la propria attività in un servizio con apertura giornaliera complessivamente superiore a 10 ore, senza interruzioni, quindi in presenza di un orario di servizio continuativo di almeno 10 ore;
- lo scopo delle turnazioni è quello di assicurare la continuità del servizio in una determinata fascia oraria (di almeno 10 ore);
- l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne o per comprovate e sopravvenute esigenze di servizio;
- le prestazioni svolte in turnazione devono essere ripartite nell’arco del mese in modo da dare luogo ad una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano e pomeridiano;
- il vigente CCNL 16.11.2022, all’art. 30, prevede come solo discrimine che il servizio sia garantito senza soluzione di continuità per almeno 10 ore giornaliere, senza fare riferimento all’orario di lavoro osservato dai singoli dipendenti nell’ambito del servizio, che deve essere complessivamente garantito per non meno di 10 ore giornaliere;
- come ha avuto modo di precisare l'ARAN, gli enti hanno ampia autonomia in merito all’organizzazione degli uffici e dei conseguenti orari di servizio; infatti, “l’articolazione del turno è funzionale alle esigenze del servizio e quindi la sua definizione dovrebbe essere di competenza del dirigente o responsabile del medesimo”, come chiarito nella risposta a quesito n. 900-22C1.
Ciò premesso, si chiede se l’orario di inizio del turno e l’articolazione dei singoli turni, nell’ambito del servizio giornaliero garantito, possano essere modificati e adattati alle molteplici esigenze di servizio della Polizia Locale, con le modalità di seguito descritte ed esemplificate, purché siano rispettate le condizioni contrattualmente previste: ovvero, che il servizio sia garantito senza soluzione di continuità per almeno 10 ore giornaliere, e che sia garantita “una distribuzione equilibrata ed avvicendata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all’articolazione adottata dall’ente”.
A titolo di esempio, per meglio esplicitare il quesito, ipotizzando un numero di 5 addetti per turno, esigenze di servizio potrebbero rendere necessario che 2 addetti prestino servizio dalle 6:30 alle 12:30, mentre gli altri addetti presteranno servizio dalle 7:00 alle 13:00, nel primo turno. Nel successivo turno, gli altri 5 addetti presterebbero servizio dalle 13:00 alle 19:00.
Un’altra modifica dei turni, sempre per esigenze organizzative, potrebbe prevedere che una parte di addetti svolga il primo turno nell’ordinario orario 7:00-13:00, mentre un altro gruppo di addetti presterebbe servizio dalle 10:00 alle 16:00, e un altro gruppo di addetti presterebbe servizio dalle 16:00 alle 22:00, per esigenze di ordine pubblico collegate, per esempio, allo svolgimento di feste e manifestazioni.
MEMOWEB n. 72 del 13/04/2023
Lavoro agile: no alle mezze giornate in smart working
ARAN: la possibilità di effettuare una giornata “mista” tra lavoro agile e lavoro in presenza è prevista dal vigente contratto solo in due ipotesi ben delineate ed aventi carattere eccezionale
MEMOWEB n. 71 del 12/04/2023
Stipendio personale ex categoria A: chiarimenti
L'ARAN spiega come dovrà essere calcolato l'importo del differenziale stipendiale iniziale attribuito al personale di ex cat. A a partire dal 1° aprile 2023
Quesito del 04/04/2023
Doppia posizione organizzativa
L'art. 15, comma 6, del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018 prevede che “nell’ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell’ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell’incarico ad interim”.
Nulla dice il CCNL (e neanche quelli precedenti) in merito alla possibilità di attribuire al dipendente una doppia posizione organizzativa (quindi NON ad interim).
E' lecito attribuire una doppia posizione organizzativa nello stesso Ente (NON ad interim) o invece è necessario fondere i settori interessati?
In caso di doppia posizione organizzativa nello stesso Ente, è possibile sommare le relative indennità ed entro quale eventuale limite?
Quesito del 31/03/2023
Indennità sostitutiva buoni pasto
Il contratto decentrato del nostro ente non prevede l’erogazione del buono pasto per i dipendenti ma soltanto una “indennità sostitutiva pari ai due terzi del costo sostenuto (fino ad un importo massimo rimborsabile di Euro 5,16 per pasto), dietro presentazione all’ufficio Personale dii scontrini e ricevute fiscali…” per i “dipendenti che prestano attività lavorativa al mattino con prosecuzione nelle ore pomeridiane… qualora la pausa pranzo sia non inferiore a trenta minuti e non superiore a due ore”
Nel caso del dipendente in missione può essere rimborsata la spesa intera del pranzo, o deve essere applicato l’art 41 CCNL 14/09/2000 in base al quale per le trasferte superiori alle 12 ore il pasto va rimborsato entro il tetto massimo di euro 22,00, mentre per trasferte inferiori alle 12 ore spetta soltanto il buono pasto, con un rimborso massimo, quindi, nel nostro caso, di € 5,16?
Inoltre, nel caso di missioni di durata inferiore, ad esempio di 6/7 ore, è possibile rimborsare uno scontrino per un caffè o una brioches presa a metà mattina, sempre nel limite della spesa massima di 5,16 euro?
Quesito del 31/03/2023
Posizione organizzativa e indennità di reperibilità
Un titolare di P.O. viene collocato in reperibilità ogni mese.
L'ente non paga l'indennità in quanto la retribuzione di posizione segue il principio dell'assorbenza dei compensi aggiuntivi.
Se dovesse capitare che la reperibilità coincide con dei giorni di calamità naturali, si deve liquidare solo lo straordinario ex art 40 CCNL 2004 o deve essere liquidata anche l'indennità da reperibilità?
Quesito del 31/03/2023
Artt. 41 e 44 CCNL 16.11.2022
Come riproporzionare i permessi ex artt. 41 e 44 CCNL 16.1.2022 per:
- part time verticale (2 giorni) a 18 ore;
- part time orizzontale (5 giorni) a 25 ore;
- part time orizzontale (4 giorni) a 20 ore;
- part time orizzontale (5 giorni) a 30 ore.