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Quesito del 14/12/2023
Parere del revisore su fondo risorse decentrate
Questo Ente ha costituito il Fondo con determinazione del responsabile personale, sulla quale non ha formalmente chiesto l'espressione del parere del revisore in quanto avrebbe voluto farlo successivamente insieme all'ipotesi di CCDI (dato che è un a facoltà prevista dalla legge). L'ipotesi di CCDI è stata regolarmente sottoscritta dalla parti, e poco dopo, prima che sia stato formalmente richiesto il parere al revisore sia per la costituzione che per l'ipotesi, è arrivato il parere favorevole del revisore solo per la costituzione del fondo. Dato che il parere è favorevole, e non implica nessuna modifica al fondo o necessità di notiziare le parti, si chiede se si possa andare avanti col procedimento (quindi non riconvocando le parti per una nuova sottoscrizione dell'ipotesi di CCDI).
Quesito del 14/12/2023
Mancata sottoscrizione contratto decentrato anno 2023
Questo Ente ha regolarmente costituito il Fondo delle risorse decentrate per l’anno 2023 inserendo, nella parte variabile ai sensi dell’art.79 c.5, gli incrementi di cui al c.1 lett.b) di competenza degli anni 21 e 22, inoltre sono stati inseriti sempre nella parte variabile non soggetta a limite i risparmi dello straordinario 2022.
Purtroppo non riusciamo a sottoscrivere il contratto decentrato parte economica del 2023 e quindi si chiede in assenza di contrattazione cosa possa essere riportato nel prossimo anno e cosa resti eventualmente acquisito al bilancio quale economie di spese.
Si chiede altresì quali importi possano confluire nell’avanzo di amministrazione vincolato.
Quesito del 12/12/2023
Richiesta chiarimenti CCNL: ferie non godute dipendenti cessati 2019/2022
Si chiede gentilmente di specificare per un dipendente B2 collocato a riposo, con diritto a pensione, a gennaio 2021, con giorni di ferie non godute relativi al 2020 pagati nel 2021, se il ricalcolo deve essere effettuato tenendo conto :
1) dell’incremento mensile Tabella D CCNL 2019-2021 dal 1/1/2020 (anno ferie) : € 21,80 (al netto dell’indennità di vacanza contrattuale pagata € 10,69), oppure
2) dell’incremento mensile Tabella D CCNL 2019-2021 dal 1/1/2021 (anno cessazione) : € 60,30 (al netto dell’indennità di vacanza contrattuale pagata 10,69).
Quesito del 11/12/2023
CCNL: ferie non godute dipendenti cessati 2019/2022
A seguito della sottoscrizione del CCNL 2019-2021, si chiede se si sia corretto procedere al ricalcolo e al pagamento delle differenze dell’indennità sostitutiva per ferie non godute già pagata ai dipendenti cessati dopo il 01/01/2019.
Se si, si chiede per un dipendente B2 collocato a riposo, con diritto a pensione, a gennaio 2021, con giorni di ferie non godute relativi al 2020 pagati nel 2021, se il ricalcolo deve essere effettuato tenendo conto:
1) dell’incremento mensile Tabella D CCNL 2019-2021 dal 1/1/2020 (anno ferie) : € 21,80 (al netto dell’indennità di vacanza contrattuale pagata € 10,69), oppure
2) dell’incremento mensile Tabella D CCNL 2019-2021 dal 1/1/2021 (anno cessazione) : € 60,30 (al netto dell’indennità di vacanza contrattuale pagata 10,69)
Quesito del 04/12/2023
Assunzioni art.16 Legge 56/87 e art. 35, comma 1, lett. b) D.Lgs. 165/2001
Per effetto del nuovo sistema di classificazione del personale degli Enti Locali (introdotto dal vigente CCNL Funzioni Locali 16.11.2022), questo Ufficio ritiene che per la copertura del profilo di Operatore Esperto (prima ascrivibile alla categoria B – B1) non sia più possibile procedere (ai sensi art. 16 – Legge 56/87) attraverso l’avviamento da parte degli uffici del lavoro ma occorra, invece, bandire un concorso pubblico o ricorrere allo scorrimento di graduatorie in corso di validità; ciò anche se per la copertura di tale profilo sia richiesto il titolo di studio della scuola dell’obbligo accompagnato, però, dal possesso di una qualificazione professionale.
La perplessità concerne il constatare che alcune pubbliche amministrazioni continuano a pubblicare bandi di concorso che hanno per oggetto la copertura di posti di Operatori Esperti (ex categoria B-B1 CCNL Funzioni Locali) richiedendo come requisito di accesso il solo assolvimento della scuola media (anche se oggi si dovrebbe parlare più correttamente di assolvimento di obbligo scolastico come disciplinato dalla legge n. 296/2006 che ha elevato a dieci anni tale obbligo portandolo all’età anagrafica da sei ai 16 anni);
diversamente, altre pubbliche amministrazioni richiedono (ed ottengono) l’avviamento a selezione ai centri per l’impiego anche per la figura di Operatore Esperto, pur senza esplicitare il requisito del possesso di una specifica qualificazione professionale ma il solo assolvimento della scuola dell’obbligo;
questo Ufficio ritiene che le assunzioni di operatori esperti (ivi compresi i dipendenti da assumere per i profili ascrivibili alla ex categoria B, posizione giuridica B1) vanno necessariamente assunti attraverso un concorso dell’Ente (o uno scorrimento di graduatoria degli idonei) e non tramite l’avviamento dei centri per l’impiego;
a sostegno di tale tesi giova il fatto che il CCNL 16.11.2022, nella declaratoria dei profili professionali degli Enti Locali, prevede per l’ Operatore Esperto il requisito dell’assolvimento dell’obbligo scolastico accompagnato da una specifica qualificazione professionale, la quale ultima si riterrebbe conseguita esclusivamente mediante la partecipazione e superamento di corsi di formazione professionale aventi durata triennale o di specializzazioni come quelle degli operatori socio-sanitari.
Dunque, le domande che vorremmo sottoporre sono:
1. per la copertura di un posto di operatore esperto, occorre sempre bandire un Concorso Pubblico? E, dunque, non è più possibile ricorrere all’avviamento a selezione dei Centri per l’Impiego?
2. La specifica qualificazione professionale che dovrà accompagnare l’assolvimento dell’obbligo scolastico è da intendersi conseguita esclusivamente con la partecipazione a corsi di formazione professionale di durata almeno triennale o a specializzazioni come, ad esempio, quelle degli operatori socio sanitari?
3. Conseguentemente, le assunzioni di cui all’art. 16 della Legge n. 56/1987, per le quali è previsto l’avviamento a selezione da parte dei centri per l’Impiego, sono attualmente possibili solo per la copertura dei profili professionali appartenenti all’Area degli Operatori (ex categoria A degli Enti Locali)?
4. Per l’assolvimento dell’obbligo scolastico non è sufficiente più il solo conseguimento della ex licenza di scuola media, ma occorre proseguire negli studi per almeno altri due anni (ovvero fino all’età anagrafica di anni 16, ciò per effetto della Legge n. 296/1996 – art. 1, comma 622)?
Quesito del 29/11/2023
Nuovi incarichi di e.q. (ex posizioni organizzative e costituzione fondo risorse decentrate
Alla luce del nuovo CCNL 16.11.2022, se l'ente volesse costituire nuove posizioni organizzative, va sempre ridotto proporzionalmente l'importo del fondo dell'importo pari alla retribuzione di posizione e di risultato?
ARAN
Parere prot. n. 8322 del 29 novembre 2023
Permessi brevi: non possono superare la metà dell'orario giornaliero teorico
ARAN
Orientamento applicativo CFL238
Rimborso chilometrico per spese di viaggio al personale di altro comune: chiarimenti ARAN
MEMOWEB n. 237 del 11/12/2023
Rimborso chilometrico per spese di viaggio al personale di altro comune: chiarimenti
L’ARAN fornisce chiarimenti sulla possibilità di riconoscere un rimborso chilometrico per spese di viaggio al a personale di altro comune utilizzato in convenzione secondo il metodo dello scavalco condiviso
MEMOWEB n. 237 del 11/12/2023
Permessi brevi: non possono superare la metà dell'orario giornaliero teorico
ARAN: l’art. 42, comma 1 del CCNL del 16.11.2022 è riferibile alla “metà dell’orario di lavoro giornaliero”, cioè all’accezione di prestazione lavorativa teorica giornaliera dovuta