Tutti i prodotti della sezione
MEMOWEB n. 194 del 10/10/2024
Appalti pubblici: chiarimenti sull'accesso agli atti
Il MIT fornisce delucidazioni fornendo alcune indicazioni pratico-operative
Anac
Comunicato del presidente del 5 giugno 2024
Stazioni appaltanti: clausole per tutelare l'identità digitale
MEMOWEB n. 120 del 21/06/2024
Stazioni appaltanti: clausole per tutelare l'identità digitale
Indicazioni alle stazioni appaltanti in merito alla necessità di prevedere clausole contrattuali imperative che tutelino l'identità digitale
Quesito del 29/01/2024
Visione offerta in sede di gara pubblica
Al termine di una gara svoltasi in seduta pubblica, il concorrente secondo classificato rientra in aula e chiede di poter visionare l'offerta dell'aggiudicatario provvisorio. Il Presidente della Commissione comunica che deve essere presentata istanza di accesso agli atti. Con la presente si chiede se il concorrente in questione aveva invece diritto a ricevere nell'immediato copia della documentazione richiesta.
MEMOWEB n. 190 del 03/10/2023
Appalti pubblici: accesso ai verbali per la valutazione delle offerte
Il MIT fornisce un parere su come interpretare l’articolo 35 comma 2 del d.lgs. 36/2023 che differisce l’accesso ai verbali relativi alla valutazione delle offerte fino all’aggiudicazione
E-BOOK
Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici
Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2023, n. 77, S.O.)
MEMOWEB n. 122 del 27/06/2023
Nuovo Codice Appalti: quaderno operativo ANCI
Il 43esimo Quaderno Anci contiene le principali novità del Nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), la cui operatività scatterà dal 1° luglio 2023
Decreto legislativo 31/03/2023, n. 36 - Articolo 35
1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano in modalità digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
2. Fatta salva la disciplina prevista dal codice per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, l'esercizio del diritto di accesso è differito:
- nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti o degli enti concedenti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all'aggiudicazione;
- in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all'aggiudicazione;
- in relazione alla verifica della anomalia dell'offerta e ai verbali riferiti alla detta fase, fino all'aggiudicazione.
3. Fino alla conclusione delle fasi o alla scadenza dei termini di cui al comma 2 gli atti, i dati e le informazioni non possono essere resi accessibili o conoscibili. Per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di pubblico servizio la violazione della presente disposizione rileva ai fini dell'articolo 326 del codice penale.
4. Fatta salva la disciplina prevista per i contratti secretati o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, e salvo quanto disposto dal comma 5, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione:
- possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;
- sono esclusi in relazione:
- ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;
- alle relazioni riservate del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto;
- alle piattaforme digitali e alle infrastrutture informatiche utilizzate dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, ove coperte da diritti di privativa intellettuale.
5. In relazione all'ipotesi di cui al comma 4, lettere a) e b), numero 3), è consentito l'accesso al concorrente, se indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici rappresentati in relazione alla procedura di gara.
MEMOWEB n. 125 del 30/06/2023
Nuovo Codice Appalti: fomazione su Syllabus
Il programma formativo, realizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Perugia e da Formez PA, è articolato in 34 lezioni, della durata variabile tra 15 e 25 minuti