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E-BOOK
Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici
Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2023, n. 77, S.O.)
MEMOWEB n. 122 del 27/06/2023
Nuovo Codice Appalti: quaderno operativo ANCI
Il 43esimo Quaderno Anci contiene le principali novità del Nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023), la cui operatività scatterà dal 1° luglio 2023
Decreto legislativo 31/03/2023, n. 36 - Articolo 215
1. Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione dei contratti, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico, formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2. Per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea e di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro, la costituzione del collegio è obbligatoria. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato V.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
2. Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.
Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.
3. L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.
MEMOWEB n. 125 del 30/06/2023
Nuovo Codice Appalti: fomazione su Syllabus
Il programma formativo, realizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Perugia e da Formez PA, è articolato in 34 lezioni, della durata variabile tra 15 e 25 minuti