Tutti i prodotti della sezione
Quesito del 26/07/2024
Rinnovo contrattuale per concessione di servizio
Negli atti di gara, espletata in regime del D.Lgs 50/2016, è stata prevista la possibilità di rinnovo contrattuale per n. 22 mesi di attività e ad oggi il contratto è stato rinnovato per un totale di 16 mesi. È possibile ricorrere ad un ulteriore rinnovo per i mesi restanti? Se sì, il rinnovo deve essere disposto prima della scadenza dell'attuale contratto?
Si specifica che è in corso la nuova gara ad evidenza pubblica per la concessione del servizio di micro-nido comunale, ma che si teme non possa concludersi la procedura in vista dell'avvio del nuovo anno educativo comportando, se così fosse, la sospensione di un servizio importante.
NOTA OPERATIVA n. 111 del 10/06/2024
La proroga degli appalti pubblici
La proroga di un contratto è uno strumento eccezionale, utilizzabile solo nei limitati casi previsti dalla legge.
Anac
Comunicato del Presidente dell'8 novembre 2023
Modifiche soggettive al contratto nelle procedure di appalto
MEMOWEB n. 228 del 27/11/2023
Appalti: chiarimenti sulle modifiche soggettive al contratto
L'ANAC fornisce delucidazioni alle stazioni appaltanti in merito a violazioni su cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione di società
E-BOOK
Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici
Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2023, n. 77, S.O.)
Decreto legislativo 31/03/2023, n. 36 - Articolo 189
1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione della concessione nei casi seguenti:
a) se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi purché riferite agli indici sintetici di cui all'articolo 60, comma 3; tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche, nonché le condizioni alle quali possono essere impiegate; esse non apportano modifiche che altererebbero la natura generale della concessione;
b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, quando un cambiamento di concessionario:
1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito della concessione iniziale;
2) comporti per l'ente concedente notevoli inconvenienti o una sostanziale duplicazione dei costi;
c) negli ulteriori casi in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
1) la necessità di modifica è determinata da circostanze che un ente concedente diligente non ha potuto prevedere;
2) la modifica non altera la natura generale della concessione;
3) nel caso di concessioni aggiudicate dall'ente concedente allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50 per cento del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare le disposizioni della presente Parte;
d) se un nuovo concessionario sostituisce quello a cui l'ente concedente aveva inizialmente aggiudicato la concessione a causa di una delle seguenti circostanze:
1) la presenza di una clausola di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);
2) al concessionario iniziale succeda, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della direttiva 2014/23/UE;
3) nel caso in cui l'ente concedente si assuma gli obblighi del concessionario principale nei confronti dei suoi subappaltatori, ove tale possibilità sia prevista dalla legislazione nazionale;
e) se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali.
2. Le concessioni possono parimenti essere modificate senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione se il valore della modifica è inferiore a entrambi i valori seguenti:
a) la soglia di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/23/UE;
b) il 10 per cento del valore della concessione iniziale.
3. Le modifiche di cui al comma 2 non possono alterare la natura generale della concessione. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.
4. La modifica di una concessione durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale se la natura della concessione muta nella sua essenza rispetto a quella inizialmente conclusa. In ogni caso, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione della concessione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione della concessione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico della concessione a favore del concessionario in modo non previsto dalla concessione iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione della concessione;
d) se un nuovo concessionario sostituisce quello cui l'ente concedente aveva inizialmente aggiudicato la concessione in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).
5. Nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), l'ente concedente pubblica un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene le informazioni di cui all'allegato XI alla direttiva 2014/23/UE ed è pubblicato conformemente all'articolo 33 della stessa direttiva.
6. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b), per le concessioni aggiudicate dall'ente concedente allo scopo di svolgere un'attività diversa da quelle di cui all'allegato II alla direttiva 2014/23/UE, l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50 per cento del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare le disposizioni della presente Parte.
MEMOWEB n. 125 del 30/06/2023
Nuovo Codice Appalti: fomazione su Syllabus
Il programma formativo, realizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Perugia e da Formez PA, è articolato in 34 lezioni, della durata variabile tra 15 e 25 minuti