Tutti i prodotti della sezione
Quesito del 06/09/2024
Fondo adeguamento prezzi PNRR
L'ente ha realizzato una nuova scuola con l'utilizzo di fondi PNRR. L'impresa costruttrice ha fatturato la compensazione dei prezzi di cui al D.L. 50/2022 e l'ente ha inoltrato richiesta di accesso al fondo previsto dal comma 4 del D.L. 50/2022. In questo caso l'ente deve pagare le fatture entro i 30 giorni oppure può attendere l'erogazione dei relativi fondi per adeguamento prezzi?
NOTA OPERATIVA n. 129 del 04/07/2024
Verifiche preliminari a pagamenti superiori a 5.000 € (art. 48-bis, D.P.R. n. 602/73)
In occasione del pagamento di somme in favore di un beneficiario, un ulteriore adempimento preliminare posto in capo alla Pubblica amministrazione (dunque anche agli enti locali) è quello di effettuare le verifiche previste dall’articolo 48-bis del D.P.R. n.602/73.
Quesito del 07/05/2024
Appalto integrato-ribasso d'asta su spese tecniche
In virtù della nuova normativa sull’equo compenso, in una gara d’appalto integrato, sopra soglia comunitaria, per l’esecuzione di lavori sulla base del PFTE (Progetto di fattibilità tecnico-economica), mediante offerta economicamente più vantaggiosa, sarebbe ribassabile anche l’importo relativo le spese tecniche, comprensive di progettazione esecutiva?
Quesito del 29/04/2024
Obblighi Stazione Appaltante Lavori Pubblici
Quali sono gli obblighi di una stazione appaltante se emerge che la ditta appaltatrice è inadempiente rispetto al pagamento degli stipendi dei dipendenti impiegati in una commessa di lavori pubblici?
NOTA OPERATIVA n. 80 del 23/04/2024
Appalto di lavori edili: il RUP è tenuto a verificare la congruità dell’incidenza della manodopera prima del saldo finale dei lavori
L’articolo 29 del decreto legge n.19/2024 (cd. “Decreto PNRR 2024”), ai commi 10 e 11, reca disposizioni in tema di appalti pubblici di lavori edili, stabilendo precisi obblighi in capo al RUP in tema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.
MEMOWEB n. 80 del 23/04/2024
Pagamento fatture nell'appalto di servizi: vale il termine di 30 giorni, non 120
ANAC: vale il termine dei trenta giorni per il pagamento delle fatture, la stazione appaltante non può discostarsi dalla normativa vigente
NOTA OPERATIVA n. 51 del 12/03/2024
Decreto PNRR 2024: il RUP è tenuto a verificare la congruità dell’incidenza della manodopera prima del saldo finale dei lavori
Le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 10 e 11, del D.L. n.19/2024, prevedono novità in tema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva.
MEMOWEB n. 21 del 30/01/2024
Avviso agli operatori economici per il pagamento degli importi a favore dell’Autorità
Si avvisa che sono stati riscontrati dei problemi nell’acquisizione dei dati da parte della Piattaforma contratti pubblici per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate
E-BOOK
Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici
Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 marzo 2023, n. 77, S.O.)
Decreto legislativo 31/03/2023, n. 36 - Articolo 125
1. Sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione anche nel caso di consegna dei lavori o di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Con i documenti di gara può essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i contratti pluriennali l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
2. Nei contratti di lavori i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo sono effettuati nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
3. Lo stato di avanzamento dei lavori, ricavato dal registro di contabilità, è adottato con le modalità e nei termini indicati nel contratto. A tal fine, il direttore dei lavori accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali. In mancanza, lo comunica l'esecutore dei lavori. Contestualmente all'esito positivo dell'accertamento, oppure contestualmente al ricevimento della comunicazione dell'esecutore, il direttore dei lavori adotta lo stato di avanzamento dei lavori e lo trasmette al RUP, salvo quanto previsto dal comma 4.
4. In caso di difformità tra le valutazioni del direttore dei lavori e quelle dell'esecutore in merito al raggiungimento delle condizioni contrattuali per l'adozione dello stato di avanzamento, il direttore dei lavori, a seguito di tempestivo contraddittorio con l'esecutore, archivia la comunicazione di cui al comma 3 oppure adotta lo stato di avanzamento e lo trasmette immediatamente al RUP.
5. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla stazione appaltante, la quale procede al pagamento ai sensi del comma 2. L'esecutore emette fattura al momento dell'adozione del certificato di pagamento. L'ingiustificato ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento può costituire motivo di valutazione del RUP ai fini della corresponsione dell'incentivo ai sensi dell'articolo 45. L'esecutore può emettere fattura al momento dell'adozione dello stato di avanzamento dei lavori. L'emissione della fattura da parte dell'esecutore non è subordinata al rilascio del certificato di pagamento da parte del RUP.
6. Nei contratti di servizi e forniture con caratteristiche di periodicità o continuità, che prevedono la corresponsione di acconti sul corrispettivo, si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.
7. All'esito positivo del collaudo negli appalti di lavori e della verifica di conformità negli appalti di servizi e forniture, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'emissione dei relativi certificati, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo; il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Si applica il comma 5, terzo e quarto periodo.
8. Resta fermo quanto previsto all'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
9. In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini di cui al presente articolo o ai diversi termini stabiliti dal contratto si applicano le disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in tema di interessi moratori.
10. Le piattaforme digitali di cui all'articolo 25, assicurano la riconducibilità delle fatture elettroniche agli acconti corrispondenti agli stati di avanzamento e a tutti i pagamenti dei singoli contratti, garantendo l'interoperabilità con i sistemi centrali di contabilità pubblica. Le predette piattaforme sono integrate con la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, prevista dall'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.