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Elettorale

Elezioni Regionali 2024 - Emilia-Romagna

Scadenzario

2 risultati di 2
Scadenza
(indicata nella legge o nelle istruzioni ministeriali)
Adempimenti Numero della cartella Gaspari

domenica 17 novembre 2024

1 giorni prima dell'affissione
0 giorni prima del voto

Giorno della votazione.  È vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, c. 2, della legge n. 212/1956, come sostituito dall’art. 8 della legge n. 130/1975).

Ore 7: Ricostituzione dell’ufficio elettorale di sezione da parte del Presidente e apertura della votazione (art. 1, c. 399, della legge n. 147/2013).

Prima dell’inizio della votazione - Presentazione, direttamente ai Presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, degli atti di designazione dei rappresentanti delle liste presso la sezione medesima, che non siano stati già presentati, in precedenza, al segretario comunale.

Dalle ore 7 alle ore 23: Operazioni di votazione (art. 1, c. 399, della legge n. 147/2013; art. 1, c. 1 del D.L. n. 7/2024).

Ore 23: Il Presidente dell’Ufficio di sezione ammette a votare gli elettori che, a tale ora, si trovano ancora nei locali del seggio (art. 52, c. 2, del T.U. n. 570/1960), quindi dichiara chiusa la votazione e rinvia le operazioni alle ore 7.00 di lunedì.

lunedì 18 novembre 2024

0 giorni prima dell'affissione
1 giorni dopo il voto

Giorno della votazione. È vietata ogni forma di propaganda elettorale entro 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali (art. 9, c. 2, della legge n. 212/1956, come sostituito dall’art. 8 della legge n. 130/1975). Ore 7: Ricostituzione dell’ufficio elettorale di sezione da parte del Presidente e apertura della votazione (art. 1, c. 399, della legge n. 147/2013; art. 1, c. 1 del D.L. n. 7/2024).

Dalle ore 7 alle ore 15: Operazioni di votazione (art. 1, c. 399, della legge n. 147/2013; art. 1, c. 1 del D.L. n. 7/2024).

Ore 15: Il Presidente dell’Ufficio di sezione ammette a votare gli elettori che, a tale ora, si trovano ancora nei locali del seggio (art. 52, c. 2, del T.U. n. 570/1960).

Immediatamente dopo la chiusura della votazione: inizio, in tutte le sezioni, delle operazioni di riscontro previste dall’art. 53 del d.P.R. n. 570/1960 (accertamento del numero dei votanti, conteggio del numero delle schede rimaste nelle cassette o scatole, per accertare la loro corrispondenza con il numero degli elettori che non hanno votato).

Appena compiute le operazioni di riscontro, il Presidente procede alla formazione e spedizione dei plichi contenenti gli atti della votazione e le schede avanzate; dà quindi inizio alle operazioni di scrutinio, che devono svolgersi senza interruzioni ed essere portate a termine entro 12 ore dal loro inizio).