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Tributi

Versamento al Comune di una somma spettante allo Stato che non dà luogo a rimborsi (art. 1, comma 727, della legge n. 147 del 2013 e art. 3, comma 3, del decreto 24 febbraio 2016)

Modulistica

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ADEMPIMENTI DELL’ENTE LOCALE

L’ente locale procede, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto, all’istruttoria delle comunicazioni inoltrate dai contribuenti per verificarne la fondatezza, completando tale fase istruttoria entro centottanta giorni dal ricevimento delle stesse e dandone contestuale comunicazione al contribuente.

Nel caso di esito positivo dell’istruttoria, l’ente locale comunica, mediante l’applicazione “Certificazione rimborsi al cittadino”, disponibile sul Portale federalismo fiscale al Ministero dell’economia e delle finanze, l’importo totale e la quota versata dal contribuente all’ente stesso ma di pertinenza dell’erario.

A tal fine occorre inserire i relativi dati nella sezione dell’applicazione informatica indicata nella guida operativa alla sezione 2.5  “Istruttoria che dà seguito alla regolazione contabile di cui al comma 727 art. 1 della legge n.147 del 2013”.

L’ente locale può, ai sensi del comma 3 dell’art. 4 in esame, comunque attivare autonomamente l’istruttoria e adottare i conseguenti provvedimenti, sulla base delle evidenze emerse nell’ambito delle attività di controllo del tributo.
In ogni caso, il comune, all'esito positivo dell'istruttoria, dispone il riversamento all'erario delle somme ad esso spettanti. A tal fine il comune riversa tali somme sul capitolo di capo 10,  n. 3465,  articolo 4, denominato  “Rimborsi e concorsi diversi dovuti dai comuni”, indicando nella causale del versamento “Rimborsi IMU di spettanza erariale ai sensi della circolare DF n. 1/ 2016”. Il  versamento è effettuato mediante bonifico bancario o postale. L’indicazione dei codici IBAN da utilizzare, relativi alla Tesoreria dello Stato territorialmente competente, è reperibile al seguente link istituzionale: http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Attivit--i/Tesoreria/Codici-IBA/Codici-IBAN05.pdf.