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Quesito del 29/02/2024
Canone Unico Patrimoniale
La Giunta Comunale può liberamente disporre l'esenzione del pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico per l'occupazione temporanea da parte di operatori del commercio ambulante e di giostre nell'ambito di manifestazione (sagra) promossa dalla Pro Loco del paese?
21 maggio 2020
Decreto Anticrisi/1 - Il pasticcio sulla Tosap impone a bar e ristoranti di pagare per i mesi del lockdown
COVID-19: non appena saranno disponibili maggiori chiarimenti in merito alla modalità di introduzione di eventuali misure agevolative provvederemo ad adeguare le conseguenti deliberazioni tariffarie
L'art. 1, comma 843, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che "Per l’anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell’adeguamento al tasso di inflazione programmato."
LEGGE DI BILANCIO 2020 L'art. 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che dal 2021 comuni, province e città metropolitane istituiscono il cd. canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone sostituisce la vigente disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade. L'art. 1, comma 847, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), di conseguenza, ha abrogato i capi I e II del d.lgs. n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del d.lgs. n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. |
DECRETO MILLEPROROGHE 2020 - L'ABROGAZIONE DELLE NORME NON HA EFFETTO PER L'ANNO 2020. L'art. 4 co. 3 quater del Decreto Legge 30/12/2019, n.162 dispone che "Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonchè la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonchè il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. |