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Decreto Presidente della Repubblica n. 396 del 03/11/2000
Art. 50 - (Richiesta presentata da procuratore speciale)
Quesito del 21/11/2019
Ritardo trasmissione sentenza di divorzio e nuovo matrimonio
Nel maggio 2012 ci viene richiesto un estratto per riassunto atto di matrimonio ad uso divorzio da parte della sposa (a margine dell’atto risultava già annotata un omologa in data 1/12/2005 di un verbale di separazione consensuale sottoscritto il 23/11/2005). In data 11/03/2013 viene annotato anche il ricorso. Il 5/11/2013 un Comune xxx ci chiede una copia integrale dello stesso Atto perché lo sposo intende contrarre nuovo matrimonio. Noi la trasmettiamo avvisando che la cessazione (a questa data) non è ancora pervenuta. Il nuovo matrimonio (a quanto ci risulta) viene comunque celebrato. Il Comune ci avvisa che da lì a breve sarebbe arrivata la sentenza di cessazione per la debita annotazione. Oggi 21/11/2019 arriva a mezzo pec la succitata sentenza (depositata il 06/03/2013 in Cancelleria, passata in giudicato il 03/11/2013...con indicato.... trasmessa il 04/11/2013). Il Tribunale insiste nel dire di averci già inviato a suo tempo la sentenza sottolineando che noi non l’avremmo mai annotata. Nel nostro Comune, oltre all’Ufficio di Protocollo, a ricevere la stessa PEC sono altri tre Uffici e nessuno, tra tutti, ha mai ricevuto questa PEC. Abbiamo anche provato a richiedere la copia della ricevuta di CONSEGNA e ACCETTAZIONE che non ci è stata trasmessa e ci è stata data una risposta un po’ “scocciata”.
Ora, chiediamo a voi, come ci si deve comportare in questi casi? Di chi è la negligenza?
MEMOWEB n. 206 del 05/11/2019
Matrimonio presso un Consolato italiano: riepilogo degli adempimenti
L'istanza di celebrazione del matrimonio consolare deve essere sottoscritta da entrambi i nubendi, presentata di persona all'ufficio consolare oppure inviata per posta, fax o email con allegata la fotocopia dei documenti di identità
Quesito del 14/10/2019
Cessazione effetti civili del matrimonio
Gentile redazione, sto procedendo alla richiesta di documenti per una nostra residente che intende divorziare (accordo ex art. 12 L. 162/2014). Il coniuge lavora all'estero e rientra in Italia ogni 6 mesi. Chiedo se è previsto dalla norma un limite massimo entro il quale i coniugi devono presentarsi davanti all'Ufficiale di stato civile per confermare quanto dichiarato nel primo atto.
Ho sempre letto che devono passare almeno 30 gg. tra la prima dichiarazione e la conferma, ma non rammento un limite massimo, anche se i certificati prodotti dagli Enti interessati hanno validità di 6 mesi.
Quesito del 04/09/2019
Pubblicazione di matrimonio atto di matrimonio mancante di annotazioni
Per la pubblicazione di matrimonio ho acquisto copia integrale del precedente matrimonio. Sulla copia integrale è apposta solo l'annotazione di cessazione effetti civili del matrimonio ma mancano le annotazioni precedenti ovvero separazione personale e ricorso. Posso tener valida la copia senza le precedenti annotazioni?
MEMOWEB n. 41 del 03/03/2014
Come scegliere le strutture per le celebrare matrimoni fuori dalla casa comunale
Nella circolare del Viminale si forniscono indicazioni per l'istituzione di uno o più uffici separati dello stato civile, con deliberazione della giunta comunale da presentare alla Prefettura.
MEMOWEB n. 16 del 27/01/2014
Nulla osta al matrimonio da chiedere a Vienna per i siriani residenti in Italia
La tutela consolare dei cittadini siriani residenti nel Belpaese è affidata all'Ambasciata della Repubblica Araba di Siria con sede nella capitale austriaca: le indicazioni del ministero dell'Interno.
MEMOWEB n. 11 del 20/01/2014
Matrimonio del cittadino straniero in Italia, i modelli di nulla osta di Finlandia e Lituania
I nulla osta a contrarre matrimonio da parte di cittadini di nazionalità finlandese e lituana sono contenuti in due circolari emanate dai Servizi demografici del ministero dell'Interno.
MEMOWEB n. 226 del 05/12/2013
Matrimonio dello straniero, contenuto del nulla osta preponderante alla forma
Deve essere cura degli ufficiali di Stato civile valutare che la dichiarazione resa dall'autorità estera consenta di ritenere accertata la mancanza di impedimenti alla celebrazione.