Trascrizione del matrimonio dello straniero celebrato all'estero, e relative annotazioni
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La rettifica di un atto straniero, relativo a cittadino albanese naturalizzato italiano
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Atto di matrimonio straniero con annotazioni relative ai rapporti patrimoniali, ma non legalizzato
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Straniera con doppia cittadinanza, documentazione diversa dal nulla osta ex art. 116 del CC - rimedi
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Matrimonio celebrato nel consolato ucraino – non è possibile la trascrizione
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“Intrascrivibilità” del divorzio pronunciato presso il consolato straniero in Italia
L’articolo 19 comma 1 del dPR 3 novembre 2000, n. 396, stabilisce che “Su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti dello stato civile che li riguardano, formati all’estero. Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera.” Inoltre, il successivo comma 3 riporta “L’ufficiale dello stato civile può rilasciare copia integrale dell’atto trascritto a richiesta degli interessati”. Alla luce di ciò, di seguito, viene riportato un caso alquanto peculiare e di innegabile interesse.
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La trascrizione del matrimonio concordatario non preceduto da pubblicazioni civili
Sia il Codice civile che il Concordato prevedono che ogni matrimonio, anche quello religioso con effetti civili, debbano essere anticipati dalle pubblicazioni civili.
Sebbene il caso non sia molto frequente, a volte succede che venga richiesta la trascrizione di un matrimonio cattolico senza le pubblicazioni.