Quesiti
Quesito del 05/08/2024
Modalità di approvazione del regolamento comunale sul commercio in sede fissa su aree private
Premesso che l’art. 9 del regolamento regionale Toscana 9 aprile 2020, n. 23/R, di attuazione della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62, recante "Codice del commercio", stabilisce che i comuni disciplinano le ipotesi e le modalità di riduzione o annullamento delle superfici destinate a sosta di relazione nei casi ivi previsti; premesso, altresì, che l’art. 5, comma 1, della summenzionata legge regionale n. 62/2018 impone che la pianificazione territoriale del settore commerciale sia effettuata secondo le disposizioni della legge regionale n. 65/2014 (Legge urbanistica regionale); si chiede di sapere se, in Toscana, la procedura per l’approvazione di un “regolamento comunale disciplinante le attività commerciali in sede fissa su aree private” che disciplini anche le sopra richiamate ipotesi e modalità di riduzione o annullamento delle superfici destinate a sosta di relazione, debba seguire una procedura particolare (p, es., quella legge urbanistica regionale, concertazione con enti o categorie, etc.), oppure se è sufficiente procedere con la mera approvazione in Consiglio comunale. Si specifica che, eccettuata la riduzione o annullamento degli standard anzidetti (art. 9, Reg. n. 23/2020), il predetto regolamento si limiterebbe unicamente a disciplinare l’attività commerciale e le relative procedure di inizio.
Quesito del 04/08/2023
Programmazione medie e grandi strutture di vendita
Il Comune con deliberazione consiliare del 25.05.2007, approvò sulla base degli indirizzi della regione Basilicata contenuti nella L.R. 19/1999, il proprio piano di localizzazione commerciale, provvedendo, tra l’altro, ad individuare le aree territoriali da destinare agli insediamenti di medie strutture commerciali; non furono, invece, previste aree da destinare agli insediamenti di grandi strutture di vendita, ritenendo che la L.R. di cui sopra, non avesse ricompreso il territorio comunale tra i Comuni rientranti negli obiettivi di presenza e sviluppo per tali tipi di struttura (vedasi art. 11 della L.R. e gli allegati 3 e 4 della stessa).
Successivamente, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 59/2010, si recepiva in Italia la Direttiva “Bolkestein” sui servizi interni che introduceva, anche nel Commercio, norme liberalizzatrici volte alla riduzione di vincoli e a favorire negli Stati membri un sistema attuativo dei principi di stabilimento e libera prestazione; ne conseguì una ventata di liberalizzazioni che proseguendo nel solco del Decreto n. 223/2006, sancirono il divieto (valevole anche per le Regioni) di sottoporre l’apertura di nuovi esercizi commerciali (ivi comprese le medie e le grandi strutture di vendita) a limiti vari.
In particolare, con l’articolo 1 del decreto ‘liberalizzazioni’ n.1/2012, convertito in legge n.27/2012) si è disposta l’abrogazione dei limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso, per l’avvio di un’attività economica, non giustificati da un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario.
Ciò premesso, questo Comune prendendo atto delle suddette disposizioni normative, adottava deliberazione di Giunta comunale del 20.04.2011, con la quale deliberava, tra l’altro, di disapplicare la suddetta programmazione commerciale comunale nelle parti che prevedevano parametri e contingenti numerici di riferimento per il rilascio di nuove autorizzazioni;
in forza di tale disapplicazione negli anni a seguire rilasciava diverse autorizzazioni per medie strutture di vendita sul proprio territorio.
Alla luce del dettato normativo tuttora vigente (contenuto nel Decreto Legislativo n. 59/2010) che prevale su eventuali disposizioni regionali in contrasto ma solo transitoriamente, cioè fino all’adozione da parte delle Regioni delle norme di attuazione della direttiva stessa, si chiede di sapere come questo Comune deve agire in assenza di nuova regolamentazione della Regione Basilicata (che ad oggi non pare abbia emanato norme di attuazione della direttiva Bolkestein e del Decreto Legislativo n. 59/2010 (in virtù della cosiddetta clausola di cedevolezza contenuta nell’articolo 84).
Ciò premesso, si chiede il parere su quanto segue:
1. non essendo questo Comune ricompreso nei comuni regionali rientranti negli allegati 3 e 4 della L.R. n. 19/1999, sono concedibili oggi (da parte dello stesso) autorizzazioni per l’apertura di grandi strutture di vendita?
2. In caso affermativo, è comunque necessario procedere con l’adozione di atto amministrativo di localizzazione di aree da destinare all’insediamento, appunto, di grandi strutture di vendita?
3. dinnanzi all’iniziativa del privato di attivare procedimenti amministrativi tesi ad ottenere il rilascio di autorizzazioni per Medie Strutture di vendita, come deve agire questo Comune?
Cioè:
a. possono ritenersi o meno liberalizzate del tutto (ovvero senza alcun contingente e/o parametro numerico e/o qualsiasi altro limite) le attività concernenti le Medie Strutture di vendita, fermo restando il possesso dei requisiti tecnici (es.: superficie da destinare a parcheggi, agibilità e destinazione d’uso dei locali, prevenzione incendi, ecc.) nonché quelli soggettivi ed oggettivi comunque necessari all’esercizio di attività di commercio?
b. ove possano ritenersi liberalizzate (cioè non subordinate a contingenti, parametri, quote di mercato ecc.), esse continuano a soggiacere alla necessità di un piano di localizzazione comunale?
Quesito del 09/06/2023
mancato assolvimento prescrizioni contenute in convenzione
Da oltre un ventennio è presente sul territorio comunale un centro commerciale (grande struttura) con superficie di vendita complessiva di mq. 15.000. In data 19.05.2018, con autorizzazione unitaria n. 4/2018, è stato autorizzato l’ampliamento della stessa per una superficie di mq. 8.633, il rilascio del provvedimento autorizzativo è stato preceduto dalla sottoscrizione di un protocollo di intesa, sottoscritto tra Comune e soggetti attuatori, contenente degli impegni contrattuali, meglio esplicitati nell’allegato A) del Decreto 11950 del 09.12.2014. Tra gli obblighi assunti, era previsto che in sede di attivazione della superficie di vendita oggetto di ampliamento, l’operatore economico si impegnasse alla stipula di apposita polizza fideiussoria a garanzia di obblighi assunzionali; infatti come indicato nella D.G.R. 1193/2013 allegato 2 paragrafo 2.3 “Misure di compensazione degli effetti di impatto e indicatori di sostenibilità”, comma 5, la fideiussione deve essere necessariamente stipulata al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali ed il rispetto dell’obbligo di assunzione del numero degli addetti FTE dichiarati nel protocollo di intesa, della durata di 5 anni dalla data di attivazione della struttura, ai sensi del Decreto 11950 del 9 dicembre 2014, paragrafo 1.1.
A seguito dei controlli ex post effettuati da Regione Lombardia è emerso che non sono stati comunicati i dati relativi al numero degli addetti FTE assunti, in riferimento al solo ampliamento commerciale, e non è stata stipulata alcuna polizza fideiussoria a garanzia degli impegni assunti per il mantenimento dei livelli occupazionali.
Questo Ente ha sollecitato gli attori ad adempiere agli obblighi assunti, non ricevendo alcun riscontro.
Tutto ciò premesso, riscontrata l’inadempienza agli obblighi assunti da parte dei soggetti attuatori e considerato che l’attivazione della struttura ampliata è avvenuta nei primi mesi dell’anno 2019, si chiede se e quali provvedimenti il Comune possa porre in essere nei confronti delle società inadempienti affinché ottemperino agli obblighi assunti e se, in caso di inerzia dei soggetti attuatori, è possibile procedere con la sospensione dell’attività fino alla presentazione della documentazione richiesta.