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MEMOWEB n. 50 del 12/03/2018
Street food prodotti agricoli: nota di indirizzo Anci
La nota contiene chiarimenti in tema di vendita diretta dei prodotti agricoli a seguito dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018
MEMOWEB n. 44 del 02/03/2018
Attrezzature per il consumo sul posto da parte di un imprenditore agricolo
Il MISE reca chiarimenti in merito alle attrezzature che possono essere utilizzate da un'azienda agricola che ha attivato un locale dove effettua la vendita dei propri prodotti, anche trasformati, effettuando il consumo sul posto
TIPOLOGIE DI PRATICHE
Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita da parte di produttori agricoli sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- trasferimento di sede;
- variazione modalità di vendita;
- subingresso;
- modifiche societarie (compagine-ragione sociale-legale rappresentante);
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese agricole che intendono esercitare la vendita diretta dei propri prodotti.
DESCRIZIONE
Ai sensi dell’art. 2135 Codice Civile e dell’art 1 del D.Lgs. n. 228/2001, è imprenditore agricolo colui che esercita la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l’allevamento di animali, ossia tutte quelle attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una sua fase, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono, comunque, connesse anche le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali.
Si considerano imprenditori agricoli anche le cooperative di imprenditori ed i loro consorzi quando utilizzano, per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 del Codice Civile, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.
Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservando le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.
L’attività di vendita è soggetta alla disciplina del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e s.m.i. recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo…".
La vendita può avvenire: su aree pubbliche (in forma itinerante o su posteggio), in locali aperti al pubblico, oppure a mezzo distributori automatici e commercio elettronico. La vendita può, altresì, avvenire su superfici all’aperto o altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità nell’ambito dell’azienda agricola.
L’impresa può altresì vendere direttamente al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica i prodotti agricoli e alimentari, appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli.
Alla vendita diretta non si applicano le disposizioni del D.Lgs. n. 114/98, salvo che l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda, nell’anno solare precedente, sia stato superiore ad € 160.000,00 per le ditte individuali ovvero ad € 4.000.000,00 per le società.
Disposizioni particolari:
Ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni che esercitino su aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della L. n. 59/1963 e s.m.i., si applicano unicamente le disposizioni relative alle soste per l’esercizio dell’attività in forma itinerante.
Ai sensi dell’art. 28 commi 15 e 16 del D.Lgs. n. 114/1998 i Comuni, in base agli indirizzi regionali, stabiliscono l’ampiezza delle aree da destinare al commercio ambulante, individuano le aree di valore archeologico, storico, artistico e ambientale in cui l’esercizio del commercio ambulante è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle stesse e possono stabilire divieti e limitazioni anche per motivi di viabilità, igienico sanitari o per altri motivi di pubblico interesse.
Nelle aree demaniali marittime, aeroporti, stazioni e autostrade, il commercio ambulante in forma itinerante è soggetto al nulla osta delle competenti autorità marittime o del soggetto proprietario o gestore, che stabiliscono modalità e condizioni per l’accesso alle aree.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Codice Civile;
- D.Lgs. n. 228/2001 recante “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo…";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. Norme sul procedimento amministrativo;
- D.Lgs. n. 126/2016;
- D.Lgs. n. 222/2016;
- D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
- D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa agricola in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune:
- ove ha sede l’azienda di produzione, in caso di vendita su aree pubbliche in forma itinerante e a mezzo sito web;
- in cui si intende avviare l’attività in caso di vendita in locali aperti al pubblico, a mezzo distributori automatici o in aree pubbliche su posteggio.
- il Comune:
- pubblica sul proprio sito web l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva/attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione, indicando le norme che ne prevedono la produzione e la documentazione da allegare;
- può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Generalità richiedente |
Art. 4, c.3 del D.Lgs. n. 228/2001 |
Qualità di imprenditore agricolo |
Art. 2135 c.c. e art. 1, D.Lgs. n. 228/2001 |
Iscrizione al Registro Imprese |
Art. 2188 e ss. C.C. e art. 4, c.3, D.Lgs. n. 228/01 |
Ubicazione azienda di produzione e specificazione prodotti in vendita |
Art. 4, c.3 del D.Lgs. n. 228/2001 |
Specificazione prodotti ottenuti presso propria azienda e prodotti in vendita non ricavati dalla propria azienda |
Art. 1, c.1 del D.Lgs. n. 228/2001 |
Modalità di vendita |
Art. 4, c.3 del D.Lgs. n. 228/2001 |
Non avere riportato, nei cinque anni antecedenti l’avvio dell’attività, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti |
Art. 4, c.6 del D.Lgs. n. 228/2001 |
Assenza cause decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.Lgs. n. 159 (Legge antimafia) |
Art. 67, c.1, lett. A) del D.Lgs. n. 159/2011 |
Vendita prevalente prodotti provenienti da propria azienda |
Art. 4, c.1 del D.Lgs. n. 228/2001 |
Vendita prodotti provenienti da altra azienda |
Art. 4, c. 1-bis del D.Lgs. n. 228/2001 |
Ammontare ricavi, derivanti da vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda, nell’anno solare precedente, inferiore a € 160.000,00 per le ditte individuali ovvero a € 4.000.000,00 per le società |
Art. 4, c.8 del D.Lgs. n. 228/2001 |
Conoscenza che la disciplina del D.Lgs. n. 228/2001 si applica anche alla vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di manipolazione/trasformazione prodotti agricoli e zootecnici, dirette al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa |
Art. 4, c.5 del D.Lgs. n. 228/2001 |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali |
Art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) di possesso dei requisiti morali – solo per società, associazioni, organismi collettivi |
Art. 4, c.6 del D.Lgs. n. 228/2001 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 |
Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo della Comunicazione.
Indicazione della documentazione da allegare alla comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- Autorizzazione/Dia/Scia/Comunicazione originale [in caso di cessazione dell’attività].
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19-bis Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
|
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
28 |
Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli singoli e associati |
Comunicazione |
Comunicazione al SUAP ove ha sede l’azienda o ove si intende esercitare la vendita. Nel caso di commercio su area pubblica esercitato su posteggio, occorre la relativa concessione. |
D.Lgs. n. 228/2001, art. 4 Alla vendita diretta non si applica il D.Lgs. n.114/1998 (rif. art. 4, c.7, D.Lgs. n. 228/2001, art. 4, c.2, lett. d) D.Lgs. n. 114/1998) |
NB. La vendita su superfici all’aperto o altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità nell’ambito dell’azienda agricola non richiede presentazione di Comunicazione, così come la vendita in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali:
Disposizioni igienico-sanitarie vigenti a livello regionale o locale.
Requisiti morali: previsti dall’art. 4, c.6 del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i., secondo cui: “Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna” e dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., secondo cui l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
Requisiti Oggettivi (applicabili all’ipotesi di attività esercitata all’interno di locali aperti al pubblico): rispetto delle norme urbanistiche, di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e dei regolamenti edilizi, di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria.
Requisiti Fiscali: di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, secondo cui l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita di prodotti non provenienti dalla propria azienda agricola, nell’anno solare precedente, deve essere inferiore a € 160.000,00 per gli imprenditori individuali ovvero a € 4.000.000,00 per le società, applicandosi, in caso contrario, la disciplina del D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i..
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.
Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ............ giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
Contenuti correlati
Decreto Legislativo n. 228 del 18/05/2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - E m a n a il seguente decreto legislativo:
MEMOWEB n. 93 del 17/05/2017
Imprenditore agricolo: vendita diretta di prodotti non provenienti dai propri fondi
Il MISE, in una recente risoluzione, conferma che i produttori agricoli sono legittimati a vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi purché in misura non prevalente e comunque entro i limiti fissati dall'art.4, comma 8 del d.lgs. 228/2001
Decreto Legislativo n. 222 del 25/11/2016