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FORMAZIONE COD. 983903 - Vincenzo Fusco
Corso strutturale per l'Ufficio Commercio I
Primo di tre corsi strutturali online dedicati ai funzionari e dirigenti dell’Ufficio Commercio.
Si tratta di un modulo ideale, incentrato sul commercio e la somministrazione di alimenti e bevande, sia per chi viene assegnato per la prima volta all’Ufficio sia per chi sente il bisogno di rafforzare le sue competenze.
Durata: 2 ore, 14 minuti e 35 secondi
MEMOWEB n. 200 del 18/10/2024
Vendita di prodotti alcolici: semplificazioni nel nuovo Decreto Accise
Il Decreto Accise appena approvato dal Governo prevede un'importante semplificazione per gli esercizi di vendita al minuto di alcolici (ad esempio i bar)
MEMOWEB n. 239 del 20/12/2019
Obbligo di denuncia e licenza fiscale per la vendita di alcolici: ulteriori chiarimenti
L'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane fornisce altre delucidazioni in merito alla re-introduzione dell'obbligo di denuncia e licenza fiscale per gli esercizi di vendita al minuto e di somministrazione di bevande alcoliche
NOTA OPERATIVA n. 207 del 06/11/2019
Obbligo di denuncia fiscale per la vendita di prodotti alcolici
Chiarimenti dell'Agenzia delle Dogane in ordine agli esercizi di vendita di prodotti alcolici e reintroduzione dell’obbligo di denuncia fiscale
NOTA OPERATIVA n. 191 del 14/10/2019
Reintroduzione dell'obbligo di denunzia fiscale per vendita di alcolici
Nota illustrativa sulla Circolare dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 131411/RU del 20 settembre 2019 circa l'obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici introdotto dal Decreto Crescita
MEMOWEB n. 179 del 26/09/2019
Reintroduzione dell'obbligo di denuncia fiscale per i negozi che vendono alcolici: indirizzi applicativi
L'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane fornisce alcuni chiarimenti in merito alla reintroduzione dell'obbligo di denuncia fiscale per la vendita dei prodotti alcolici
NOTA OPERATIVA n. 104 del 30/05/2018
Il divieto di commercializzazione dei sacchetti di plastica
D.L. 20 giugno 2017, n. 91, conv. con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123
MEMOWEB n. 78 del 20/04/2018
Vendite sottocosto effettuate senza autorizzazione comunale: chiarimenti
MISE: per le vendite effettuate senza comunicazione all'autorità comunale non si applica il limite delle tre volte di vendite sottocosto in un anno, del numero di giorni e del numero delle referenze
TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita al minuto di alcolici sono le seguenti:
- Avvio della vendita al minuto di alcolici;
- Modifiche societarie;
- Cessazione dell’attività.
ENTI COMPETENTI
- Comune;
- Agenzia delle Dogane
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare la vendita al minuto di alcolici.
DESCRIZIONE
Per effetto della disposizione semplificatoria del comma 178, art. 1, L. n. 124/2017, che ha eliminato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, esercizi di intrattenimento al pubblico, esercizi ricettivi e rifugi alpini, la comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui all’attività n. 28, Tabella A) del D.lgs. n. 222/2016, deve ritenersi disapplicata.
In particolare, la disposizione cessa l’operatività nei confronti degli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, somministrazione e vendita di alcolici (anche in esercizi di intrattenimento, esercizi ricettivi e rifugi alpini), esercizi di somministrazione temporanea di alcolici (ad es. sagre, fiere, manifestazioni temporanee, etc.), esercizi di vendita al dettaglio di bevande alcoliche a mezzo distributori automatici e somministrazione di bevande alcoliche nelle mense aziendali, negli spacci interni e nei circoli privati.
Restano assoggettati all’obbligo di denuncia ai fini del rilascio della licenza fiscale, gli esercenti la vendita all’ingrosso, compresi quelli esonerati ex art. 29, c.3 del D.lgs. n. 504/1995 che gestiscono i depositi a scopo di vendita.
- D.lgs. n. 504 del 1995;
- L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Specificazione della tipologia di esercizio in cui sarà effettuata la vendita di alcolici |
D.lgs. N. 222/2016, Tab. A), Punto 1.10, attività n. 29 |
Non aver riportato condanne per fabbricazione clandestina o altri reati previsti dal D.lgs. N. 504/1995 in materia di accisa sull'alcol e bevande alcoliche |
Art. 63, c.5 del d.lgs. N. 504/1995 |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali |
Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 |
Art. 71 e ss. Dpr n. 445/2000 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo della Comunicazione.
Indicazione della documentazione da allegare alla comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario [per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- Autorizzazione/Dia/Scia/Comunicazione originale [in caso di cessazione dell’attività].
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
29 |
Vendita al minuto di alcolici in: |
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D.lgs. n. 504/1995, artt. 29 e 63; D.lgs.114/1998, art. 7, 8 e 9 |
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a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato; |
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b) Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita; |
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Comunicazione |
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REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti morali: previsti dall’art. art. 63, c.5 del D.lgs. n. 504/1995, secondo cui: “La licenza annuale per la vendita di liquori o bevande alcoliche di cui all'art. 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, non può essere rilasciata o rinnovata a chi è stato condannato per fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal presente testo unico in materia di accisa sull'alcol e sulle bevande alcoliche.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.
Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ......... giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.