Modulistica
Il 24 febbraio 2016 è stato emanato il Decreto interministeriale tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero dell’Interno, relativamente alle necessarie procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali.
Con successiva Circolare n. 1/DF, in data 14 aprile 2016, il MEF mediante ha fornito le modalità operative.
È stabilito che tutte le comunicazioni, seppur riferite alle diverse fattispecie di rimborso, dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente in forma telematica, mediante l'applicazione resa disponibile all'’interno del “Portale del federalismo Fiscale” ed attiva a decorrere dal giorno 28 aprile 2016 (precedenti o diverse forme di comunicazione non sono ritenute valide e dovranno essere ritrasmesse).
In prima applicazione l’invio dei dati delle istruttorie già concluse deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data in cui è divenuto disponibile sul “Portale del federalismo fiscale” il relativo applicativo, ovvero entro il 27 giugno 2016 (comma 2, art. 7).
Le successive comunicazioni dovranno essere sempre trasmesse entro 60 giorni dalla data in cui vengono effettuate le varie operazioni, sia di rimborso che di comunicazione ai contribuenti dell’esito dell’istruttoria.
Si elencano le varie situazioni che possono riguardare la gestione dei rimborsi, stante le prescrizioni previste sia dal D.M. 24/02/2016 che dalla Circolare 1/DF del 14 aprile 2016:
Versamento a Comune incompetente (comma 722 L. 147/2013)
Se il Comune accerta d’ufficio l’errato versamento: entro 180 giorni, procede al riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite.
Se il Comune riceve sollecitazione/istanza dal contribuente: entro 180 giorni dalla acquisizione agli atti, procede al riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite. Il contribuente dovrà inviare l'istanza ad entrambi i Comuni, inserendo necessariamente l’importo versato, la data del versamento, i riferimenti catastali dell'immobile cui si riferisce il versamento. Il Comune, entro 60 giorni dalla data del riversamento, provvede a darne comunicazione al Ministero esclusivamente mediante forma telematica, inserendo i dati nell’apposito applicativo del “Portale del Federalismo fiscale”.
Versamento in misura superiore al dovuto (comma 724 L. 147/2013)
Il contribuente presenta istanza di rimborso per l'eccedenza richiesta al Comune nel caso di importi versati in misura superiore al dovuto, sia di competenza del solo Comune, sia di competenza dell’erario.
Nell’istanza dovranno essere indicati l’importo versato, la data del versamento, i riferimenti catastali dell'immobile cui si riferisce il versamento, le modalità cui procedere per il versamento al contribuente da parte del Comune o dello Stato, ovvero il codice IBAN se in possesso.
Il Comune, entro 180 giorni dall'acquisizione agli atti della richiesta, ed eseguite le opportune verifiche, rende la comunicazione dell'esito al contribuente:
- in caso di esito positivo, il Comune, entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza provvede al rimborso per la quota di propria competenza e nei successivi 60 giorni (dalla data del rimborso) comunica i dati al Ministero, sempre mediante l’applicativo contenuto nel “Portale del Federalismo fiscale”.
- In caso negativo entro gli stessi 180 giorni provvede a comunicarne esplicitamente l'esito al contribuente.
Il Comune qualora ravvisasse, durante i controlli effettuati d'ufficio, un versamento eccedente a quello dovuto, attiva di parte l’istruttoria, avvertendo il contribuente, entro il termine dei 180 giorni, ed il Ministero entro 60 giorni, secondo la procedura già descritta.
Fattispecie di rimborso a carico dello Stato
Nel caso in cui il rimborso sia a carico dello Stato
Il Comune nel caso il rimborso sia a carico dell'Erario:
- può provvedere in proprio al rimborso, e nel caso, entro 60 giorni dalla data in cui ha effettuato il rimborso, dovrà darne comunicazione mediante il “Portale del Federalismo Fiscale”;
- a seguito dell'esito positivo dei controlli, o d'ufficio o conseguenti alla presentazione di apposita istanza da parte del contribuente, deve dare comunicazione allo Stato della somma spettante al contribuente.
Lo Stato rimborserà direttamente il contribuente entro 90 giorni dalla comunicazione ricevute da Comune mediante il suddetto Portale.
Il rimborso avverrà mediante bonifico bancario, se nell’istanza è stato indicato il codice IBAN, ovvero mediante assegno circolare emesso dalla Banca d’Italia, oppure con quietanza diretta del contribuente che dovrà presentarsi allo sportello di Banca d'Italia più vicino al proprio domicilio.
Versamento allo Stato di una somma dovuta al Comune e ulteriore versamento al Comune (comma 726 L. 147/2013)
Se il contribuente ha versato erroneamente allo Stato una somma di competenza del Comune, versando comunque successivamente lo stesso importo anche al Comune, dovrà presentare apposita istanza al Comune. In tale fattispecie si manifestano le medesime condizioni previste al punto precedente (Versamento dell’imposta superiore al dovuto), alle quali si rimanda.
Il Comune, entro 60 giorni, dovrà darne comunicazione allo Stato, sempre mediante il “Portale del Federalismo fiscale”.
Il Comune può provvedere in proprio al rimborso, della quota Stato e in tal caso, entro 60 giorni dalla data in cui è avvenuto il rimborso, ne darà comunicazione allo Stato mediante il “Portale del Federalismo Fiscale”; oppure, renderà comunicazione allo Stato, a seguito dell’esito positivo dei controlli, della somma spettante al contribuente. Lo Stato rimborserà direttamente il contribuente, entro 90 giorni dalla comunicazione ricevuta dal Comune mediante il suddetto Portale, se possibile mediante bonifico bancario, qualora l'istanza contenga l'indicazione del codice IBAN, ovvero mediante assegno circolare emesso dalla Banca d’Italia.
Versamento al Comune di una somma spettante allo Stato (comma 727 L. 147/2013)
Nel caso di versamento di una somma spettante allo Stato erroneamente al Comune, il contribuente dovrà presentare una semplice comunicazione nella quale evidenzia di aver effettuato il versamento all’Ente sbagliato.
Il Comune, entro 180 giorni dal ricevimento agli atti dell'istanza stessa, ed effettuati i dovuti controlli, ne dà comunicazione al contribuente. Entro 60 giorni ne dà comunicazione allo Stato mediante il portale del federalismo fiscale e successivamente il Comune medesimo provvederà a riversare le somme allo Stato.
Versamento allo Stato di una somma spettante al Comune (comma 725 L. 147/2013)
Nel caso una somma spettante al Comune sia stata versata erroneamente allo Stato, il contribuente dovrà presentare una semplice comunicazione in cui fa presente di aver effettuato il versamento all’Ente sbagliato. Il Comune, entro 180 giorni dal ricevimento agli atti dell'istanza stessa, ed effettuati i dovuti controlli, ne dà comunicazione al contribuente Entro 60 giorni ne dà comunicazione allo Stato mediante il portale del federalismo fiscale, il quale effettuerà le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di un apposito capitolo di bilancio.
Riferimenti normativi
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 – Capo II - «Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale».
Gli obbligati
La tassa è dovuta al comune dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio:
a) Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
b) Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui alla precedente lettera a), con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
c) La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
Denuncia e versamento della tassa
Per le occupazioni permanenti la denuncia va presentata entro 30 giorni dalla data del rilascio della concessione e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione medesima. Entro gli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione.
Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi entro il termine previsto per le occupazioni medesime.
Agevolazioni e riduzioni
Le agevolazioni e le riduzioni sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale.
Rimborso di imposta versata e non dovuta
Ai sensi dell’art. 1, comma 164, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Autotutela
Chiunque ritiene di essere destinatario di un provvedimento illegittimo o infondato relativo all’applicazione del tributo può chiedere il riesame del provvedimento stesso in autotutela con relativo annullamento totale o parziale.
Per vizi di legittimità si intende, principalmente, un errore di persona, un evidente errore logico o di calcolo, un doppia imposizione, la sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, un errore materiale del contribuente, ecc.. (art. 2 del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37 – G.U. n. 53 del 5 marzo 1997).
La richiesta di riesame va prodotta all’ufficio tributi. Non è rilevante il tempo trascorso dall’atto impositivo.
Gli atti che possono essere annullati in via di autotutela sono:
- avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione ovvero per omessi o insufficienti versamenti;
- atti di irrogazione delle sanzioni tributarie;
- atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi, ecc..
Contenzioso
Avverso gli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione o per omesso o insufficiente versamento del tributo può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente.
I termini e le modalità di presentazione del ricorso vengono dettagliatamente indicati negli avvisi di accertamento come disciplinati dall’art. 1, comma 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Coloro che intendono occupare spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune nonché su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, servitù di pubblico passaggio, devono inoltrare domanda di concessione ovvero di autorizzazione, al competente ufficio comunale.
Le occupazioni si caratterizzano per la variabile temporale in:
- permanenti
- temporanee.
Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all’anno.
Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno.
Le occupazioni possono riguardare:
- spazi ed aree pubbliche;
- spazi sottostanti il suolo (condutture in genere);
- spazi sovrastanti il suolo (tende,linee o condutture aeree).
I termini e le modalità di presentazione della domanda sono disciplinati dall'apposito regolamento comunale.
Normativa di riferimento
Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 – capo I: «Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale».
Soggetti passivi (art. 6)
È soggetto all’imposta colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
È solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
Presupposto dell’imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
Dichiarazione (art. 8)
Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.
La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.
La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. La pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.
Riduzione d’imposta (art. 16)
La tariffa dell’imposta è ridotta alla metà:
- per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
Rimborso di imposta versata e non dovuta
Ai sensi dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Autotutela
Chiunque ritiene di essere destinatario di un provvedimento illegittimo o infondato relativo all’applicazione dell’imposta può chiedere il riesame del provvedimento stesso in autotutela con relativo annullamento totale o parziale.
Per vizi di legittimità si intende, principalmente, un errore di persona, un evidente errore logico o di calcolo, una doppia imposizione, la sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, un errore materiale del contribuente, ecc.. (art. 2 del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37 – G.U. n. 53 del 5 marzo 1997).
La richiesta di riesame va prodotta all’ufficio tributi. Non è rilevante il tempo trascorso dall’atto impositivo.
Gli atti che possono essere annullati in via di autotutela sono:
- avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione ovvero per omessi o insufficienti versamenti;
- atti di irrogazione delle sanzioni tributarie;
- atti di diniego di agevolazioni tributarie, di diniego di rimborsi, ecc..
Contenzioso
Avverso gli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione o per omesso o insufficiente versamento dell’imposta può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente.
I termini e le modalità di presentazione del ricorso vengono dettagliatamente indicati negli avvisi di accertamento come disciplinati dall’art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Riferimenti normativi
Articolo 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - «Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali».
Gli obbligati
Il canone è dovuto al comune dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio:
a) Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.
b) Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui alla precedente lettera a), con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
c) Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio
Denuncia e versamento
I termini e le modalità per la presentazione della denuncia nonché per il versamento del canone sono disciplinati dall’apposito regolamento comunale.
Agevolazioni e riduzioni
Le agevolazioni e le riduzioni sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale.
Rimborso di imposta versata e non dovuta.
Ai sensi dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Autotutela
Chiunque ritiene di essere destinatario di un provvedimento illegittimo o infondato relativo all’applicazione del canone può chiedere il riesame del provvedimento stesso in autotutela con relativo annullamento totale o parziale.
Per vizi di legittimità si intende, principalmente, un errore di persona, un evidente errore logico o di calcolo, una doppia imposizione, la sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, un errore materiale del contribuente, ecc.. (art. 2 del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37 – G.U. n. 53 del 5 marzo 1997).
La richiesta di riesame va prodotta all’ufficio tributi. Non è rilevante il tempo trascorso dall’atto impositivo.
Gli atti che possono essere annullati in via di autotutela sono:
- avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione ovvero per omessi o insufficienti versamenti;
- atti di irrogazione delle sanzioni tributarie;
- atti di diniego di agevolazioni tributarie, di diniego di rimborsi, ecc..
Contenzioso
Avverso gli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione o per omesso o insufficiente versamento del canone può essere proposto ricorso al Giudice Ordinario (Sentenza Corte Costituzionale n. 64 del 14/03/2008).
I termini e le modalità di presentazione del ricorso vengono dettagliatamente indicati negli avvisi di accertamento come disciplinati dall’art. 1, comma 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.