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TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di spettacolo e trattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone, sono le seguenti:
- avvio dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare attività di spettacolo e trattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone.
DESCRIZIONE
Per attività di spettacolo o trattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone, s’intendono le manifestazioni ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., a carattere musicale, sportivo, danzante o espositivo (quali mostre, concerti, eventi di varia natura), che si svolgono in forma temporanea, organizzate all’aperto in piazze, aree urbane, con l’ausilio di impianti destinati all’esibizione degli artisti o allo stazionamento del pubblico soggetti a certificazione di sicurezza e con eventuali emissioni sonore, con accesso aperto a chiunque.
Tali manifestazioni, la cui capienza non può superare le 200 persone, presuppongono la presentazione di apposita relazione asseverata che attesta la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno, che consente di escludere il parere, la verifica e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art. 141 del Regolamento di esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940)[1].
L’attività è disciplinata dagli artt. 68, 69 e 80, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
- L. n. 447/1995, art. 8; D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e allegato B; D.P.R. n. 59/2013;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Autorizzazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
78 |
Attività di spettacolo o trattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone. Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: |
Autorizzazione |
L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza locali di pubblico spettacolo, come integrata ai sensi dell’art. 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635. All’istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all’art. 141, comma 2. Ai fini dell’impatto acustico: |
Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 68 e 80 Regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c.2 L. n. 447/1995, art. 8; D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e allegato B; D.P.R. n. 59/2013; |
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a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; |
a) Autorizzazione più comunicazione |
a) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico: La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all’istanza
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b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione |
b) Autorizzazione |
b) Autorizzazione per l’attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico: La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza. |
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Alla presentazione dell’Istanza/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[2], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 o 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Ubicazione area |
Art. 68 e 69, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'interno[3] |
Art. 141, c2, Regolamento per l’esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940) |
Rispetto norme di acustica[4] |
L. N. 447/1995, art. 8; d.p.r. n. 227/2011, art. 4 e allegato b; d.p.r. n. 59/2013 e specifiche discipline regionali e comunali |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[5] |
Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Requisiti di onorabilità ex artt. 11 e 92 tulps[6] |
Artt. 11 e 92, tulps |
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[7] |
Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
N.B. Per questa tipologia di attività è necessaria l’asseverazione di rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno da parte di tecnico abilitato a corredo dell’Istanza/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[8]
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la domanda |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Programma e Planimetria dell’area della manifestazione |
Sempre obbligatoria |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
Relazione asseverata circa la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno |
Sempre, al fine di escludere la necessità del parere e del sopralluogo della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo |
q |
Comunicazione di impatto acustico |
Sempre in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale (da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione) |
q |
Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico |
Sempre in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale (da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione) |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
ovvero
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Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto delle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'interno.
Rispetto delle vigenti norme di acustica.
Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[9].
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Per effetto della disposizione introdotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’istanza di autorizzazione viene trasmessa dal SUAP alla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo unitamente all’apposita relazione asseverata che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'interno; tale documentazione consente di escludere il parere, la verifica e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo[10].
L’Attività può essere avviata solo dopo il rilascio del nulla osta di impatto acustico.
I termini del procedimento autorizzatorio sono stabiliti da specifiche disposizioni locali.
In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ......... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla SCIA di cui all’art.19 Legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata allo sportello unico per le attività produttive;
[2] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[9] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.
Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
[10] La quale, può tuttavia impartire prescrizioni a tutela della pubblica incolumità ed esercitare il potere di controllo (successivo) sul rispetto delle “norme e delle cautele imposte” nonché sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza.
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Da utilizzare in caso di evento della durata inferiore alle 24 ore
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TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di spettacolo e intrattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone o che si protraggono oltre le ore 24 del giorno di inizio, sono le seguenti:
- richiesta autorizzazione di pubblico spettacolo ai sensi dell'art. 68 del t.u.l.p.s.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare attività di spettacolo e intrattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone o che si protraggono oltre le ore 24 del giorno di inizio.
DESCRIZIONE
Per attività di spettacolo o intrattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone, s’intendono le manifestazioni ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., a carattere musicale, sportivo, danzante o espositivo (quali mostre, concerti, eventi di varia natura), che si svolgono in forma temporanea, organizzate all’aperto in piazze, aree urbane, etc., con l’ausilio di impianti destinati all’esibizione degli artisti o allo stazionamento del pubblico soggetti a certificazione di sicurezza e con eventuali emissioni sonore, con accesso aperto a chiunque.
Tali manifestazioni presuppongono la presentazione di apposita relazione tecnica descrittiva dei locali/aree ed impianti (redatta da tecnico professionista abilitato) al fine di verificarne la rispondenzaalle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno ed il necessario sopralluogo della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art. 141, Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. n. 635/1940) ai fini del rilascio della licenza di agibilità ex art. 80 TULPS (R.D. n. 773/1931).
L’attività è disciplinata dagli artt. 68, 69 e 80, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- Regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 635/1940);
- L. n. 447/1995, art. 8; D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e allegato B; D.P.R. n. 59/2013;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmenteè necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016: l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentareesclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Autorizzazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
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Attivitàdispettacolootrattenimentoall’apertoconimpianti soggettiacertificazionedi sicurezzaconcapienzasuperiorea200 persone. Impattoacustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusionesonoraodi manifestazionied eventi condiffusionedimusicao utilizzo distrumentimusicali: |
Autorizzazione |
L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza locali di pubblico spettacolo come integrata ai sensi degli art. 141-bis comma 2, e 142 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635. |
Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 80 Regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c.2 L. n. 447/1995, art. 8; D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e allegato B; D.P.R. n. 59/2013; |
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a)Autorizzazione piùcomunicazione |
a)Autorizzazioneperl’attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico: La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all’istanza |
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b)Autorizzazione |
b)Autorizzazione per l’attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico: La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza. |
Allapresentazionedell’Istanza/Comunicazioneèrilasciataimmediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 o 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco stati/qualità personali/fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutivanecessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Ubicazione area |
Art. 68 e 69, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Rispetto norme di acustica[2] |
L. N. 447/1995, art. 8; d.p.r. n. 227/2011, art. 4 e allegato b; d.p.r. n. 59/2013 e specifiche discipline regionali e comunali |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[3] |
Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Requisiti di onorabilità ex artt. 11 e 92 tulps[4] |
Artt. 11 e 92, tulps |
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[5] |
Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[6]
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la domanda |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Programma e Planimetria dell’area della manifestazione |
Sempre obbligatoria |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
Relazione descrittiva dei locali/aree ed impianti |
Sempre, al fine del successivo sopralluogo della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo |
q |
Comunicazione di impatto acustico |
Sempre in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale (da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione) |
q |
Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico |
Sempre in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale (da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione) |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato; ovvero - Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto delle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno.
Rispetto delle vigenti norme di acustica.
Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[7].
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Per effetto della disposizioneintrodotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’istanza di autorizzazione viene trasmessa dal SUAP alla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo unitamente all’apposita relazione descrittiva dei locali/aree ed impianti al fine di verificarne la rispondenzaalle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell'interno da parte della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art. 141, Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. n. 635/1940) nel successivo sopralluogo propedeutico al rilascio della licenza di agibilità ex art. 80 TULPS (R.D. n. 773/1931).
L’Attività può essere avviata solo dopo il rilascio del nulla osta di impatto acustico.
I termini del procedimento autorizzatorio sono stabiliti da specifiche disposizioni locali.
In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro .............. giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1]Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[2] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[3]Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4]Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5]Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6]In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[7]Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.
Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
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TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività ricettiva, sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- subingresso
- cessazione dell’attività.
ENTI COMPETENTI
- Comune;
- ASL;
- Agenzia delle Dogane
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare l’attività ricettiva.
DESCRIZIONE
Per attività ricettiva, s’intende l'attività diretta alla produzione di servizi per l'ospitalità. Le strutture ricettive possono essere classificate in:
- strutture ricettive alberghiere (alberghi e residenze turistico-alberghiere);
- strutture ricettive all'aria aperta (campeggi, villaggi turistici);
- strutture ricettive extralberghiere (case per ferie, ostelli, rifugi, affittacamere e case e appartamenti per vacanza gestiti in forma di impresa);
- altre tipologie ricettive (appartamenti ammobiliati per uso turistico, aree attrezzate di sosta temporanea, attività saltuaria di alloggio e prima colazione - Bed and Breakfast - strutture agrituristiche – Agriturismo).
L’attività, disciplinata dall’art. 86, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) e dalle specifiche normative regionali, è subordinata al rispetto delle norme igienico sanitarie (compresa la “Notifica” ex art. 6, Regolamento n. 852/2004/CE) e delle vigenti norme in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d'uso, sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione incendi (nei casi previsti).
Nell'ambito dell'attività ricettiva rientra anche la somministrazione di alimenti e bevande agli alloggiati, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati in tali strutture in occasione di manifestazioni e convegni ivi organizzati. A questa tipologia di somministrazione non si applica la programmazione comunale (art. 3, c.6, L. n. 287/1991).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- L. n. 287/1991 “… normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Regolamento n. 852/2004/CE ... sull’igiene dei prodotti alimentari;
- D.P.R. n. 151/2011;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
|
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
75 |
Strutture ricettive |
SCIA unica |
SCIA per avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. In caso di strutture con più di 25 posti letto, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. In caso di ulteriori attività si applicano i relativi regimi amministrativi. |
Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16 e 86 D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 66 D.lgs. n. 59/2010 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
|
Subingresso |
Comunicazione |
|
|
|
Cessazione |
Comunicazione |
|
|
Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Ubicazione esercizio |
Art. 86 tulps (r.d. n. 773/1931) e specifiche discipline regionali |
Rispetto norme igienico-sanitarie[2] |
Regolamento n. 852/2004/ce |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e di sicurezza nei luoghi di lavoro[3] |
Specifiche discipline regionali e art. 64, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
Possesso requisiti morali e professionali[4] |
Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010 |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[5] |
Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Requisiti di onorabilità ex artt. 11 e 92 Tulps[6] |
Artt. 11 e 92, Tulps |
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[7] |
Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
Dichiarazione preposto[8] |
Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[9]
Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia del documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
SCIA per Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) |
Sempre obbligatoria |
q |
SCIA prevenzione incendi |
In caso di strutture con più di 25 posti letto |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q |
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale |
Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie (comprese quelle ex Reg.to n. 852/2004/CE) e delle vigenti norme, in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d'uso, sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione incendi (nei casi previsti).
Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio dell’attività ricettiva occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[10].
Infine, l’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande presuppone il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71, c.1 e ss., D.lgs. n. 59/2010.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Per effetto della disposizione introdotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti a tale normativa, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ........... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[2] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[3] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] Necessari per la somministrazione di alimenti e bevande. Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Solo in caso di somministrazione di alimenti e bevande. Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività
[9] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[10] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.
Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
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TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola la somministrazione nei mezzi di trasporto pubblico, sono le seguenti:
- avvio/subingresso/ampliamento;
- cessazione dell’attività.
ENTI COMPETENTI
- Comune;
- ASL;
- Agenzia delle Dogane
DESTINATARI
Imprese che intendono somministrare alimenti e bevande nei mezzi di trasporto pubblico.
DESCRIZIONE
Per somministrazione di alimenti e bevande nei mezzi di trasporto pubblico, s'intende la somministrazione all’interno di autobus, treni, navi, aeromobili, etc. con funzione accessoria rispetto a tali attività, rivolta esclusivamente ai fruitori della medesima.
L’attività, disciplinata dall’art. 3, c.6, lett. h) della L. n. 287/1991 e dall’art. 64, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 59/2010, è subordinata al rispetto delle norme igienico sanitarie (compresa la “Notifica” ex art. 6, Regolamento n. 852/2004/CE) e delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d'uso, di sorvegliabilità dei locali e sicurezza nei luoghi di lavoro.
A questa tipologia di somministrazione non si applica la programmazione comunale (art. 3, c.6, L. n. 287/1991).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- L. n. 287/1991 “… normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- Regolamento n. 852/2004/CE ... sull’igiene dei prodotti alimentari;
- D.lgs. n. 504/1995;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
|
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
74 |
Avvio Subingresso Ampliamento delle attività di somministrazione nei mezzi di trasporto pubblici |
SCIA unica |
SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
L. n. 287/1991, art. 3, c.6, lett. h) D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c.1, 2 e 7 D.lgs. n. 504/1995, art. 29 e 63 Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16 e 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
|
Cessazione |
Comunicazione |
|
|
Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Ubicazione esercizio |
Art. 64, c.1, d.lgs. N. 59/2010 |
Rispetto norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro[2] |
Art. 64, c.6, d.lgs. N. 59/2010 |
Possesso requisiti morali e professionali [3] |
Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010, artt. 11 e 92 tulps; |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[4] |
Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[5] |
Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
Dichiarazione preposto[6] |
Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[7]
Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia del documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (Allegato B del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di un preposto, quando l’attività di somministrazione è a carattere permanente e/o stagionale |
q |
SCIA per Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) |
Sempre obbligatoria |
q |
Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di alcolici (D.lgs. n. 504/1995) |
In caso di vendita di alcolici |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale |
Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie (comprese quelle ex Reg.to n. 852/2004/CE) e delle vigenti norme, in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d'uso, di sorvegliabilità dei locali e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Requisiti Morali: non possono esercitare il commercio e la somministrazione (art. 71, c.1, D.lgs. n. 59/10):
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro igiene e sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011)[8] ovvero a misure di sicurezza”.
Non possono, inoltre, esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi (art. 71, c.2, D.lgs. n. 59/2010).
Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e) ed f) del c.1 dell’art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e del c.2 dello stesso Decreto, permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre se la pena si è estinta in altro modo, tale termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica se, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervenga la revoca della sospensione.
In caso di società/associazioni/organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal preposto e dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5, D.lgs. n. 59/2010. In caso di impresa individuale, dal titolare e dall’eventuale preposto.
Costituisce, altresì, impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[9];
Requisiti specifici: “L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, c.6 e ss., D.lgs. n. 59/2010):
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall’autorità competente italiana[10];
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
- avere conseguito la qualificazione professionale all’estero o esercitato l’attività in un altro stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e aver ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente italiana);
- essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto:
- è stato iscritto al Registro Esercenti Commercio (REC) di cui alla L. n. 426/71, per le tabelle del settore alimentare e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- ovvero, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro;
- oppure, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro.
Sia per le imprese individuali che per società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare/rappresentante legale, o, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Per effetto della disposizione introdotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ......... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[2] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[6] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività
[7] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[8] Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla Legge n. 1423/1956 e alla Legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116);
[9] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.
Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
[10] La autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.lgs. n. 206/2007;
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola la somministrazione nelle scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, sono le seguenti:
- Avvio/subingresso/ampliamento;
- cessazione dell’attività.
ENTI COMPETENTI
- Comune;
- ASL;
- Agenzia delle Dogane
DESTINATARI
Imprese che intendono somministrare alimenti e bevande nelle scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
DESCRIZIONE
Per somministrazione di alimenti e bevande in ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, s'intende la somministrazione in strutture di servizio con funzione accessoria rispetto a tali attività.
L’attività, disciplinata dall’art. 3, c.6, lett. g) della L. n. 287/1991 e dall’art. 64, c.1, 2 e 7 del D.lgs. n. 59/2010, è subordinata al rispetto delle norme igienico sanitarie (compresa la “Notifica” ex art. 6, Regolamento n. 852/2004/CE) e delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d'uso, di sorvegliabilità dei locali, di sicurezza nei luoghi di lavoro e di prevenzione incendi (nei casi previsti).
A questa tipologia di somministrazione non si applica la programmazione comunale (art. 3, c.6, L. n. 287/1991).
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono vendere per asporto i propri prodotti, osservando le norme previste per gli esercizi di vendita al dettaglio.
Nel caso in cui la somministrazione avvenga in aria pubblica o aperta al pubblico, occorre acquisire la relativa concessione di occupazione di suolo pubblico.
Per effetto della disposizione introdotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- L. n. 287/1991 “… normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- D.lgs. n. 504/1995;
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- Regolamento n. 852/2004/CE ... sull’igiene dei prodotti alimentari;
- L. n. 447/1995, D.P.R. n. 227/2011, D.P.R. n. 59/2013;
- Legge n. 241/1990, D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
73 |
Avvio Subingresso Ampliamento dell’attività di somministrazione nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco |
SCIA unica |
SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS. In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
L. n. 287/1991, art. 3, c.6, lett. g) D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c.1, 2 e 7 D.lgs. n. 504/1995, art. 29 e 63 Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16 e 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
Avvio Subingresso Ampliamento dell’attività di somministrazione nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: |
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L. n. 287/1991, art. 3, c.6, lett. g) D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c.1, 2 e 7 D.lgs. n. 504/1995, art. 29 e 63 Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16 e 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013 |
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a) SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS. Ai fini dell’impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposto allegato della SCIA unica. In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. b) SCIA per avvio, subingresso e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS. La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza |
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Cessazione |
Comunicazione |
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Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Ubicazione esercizio e superficie di somministrazione |
Art. 64, c.2, d.lgs. N. 59/2010 |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro[2] |
Art. 64, c.6, d.lgs. N. 59/2010 |
Rispetto criteri di sorvegliabilità dei locali (anche in caso di ampliamento della superficie)[3] |
Art. 64, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
Possesso requisiti morali e professionali [4] |
Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010, artt. 11, 92 e 131 tulps; |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[5] |
Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[6] |
Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
Dichiarazione preposto[7] |
Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[8]
Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA unica (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia del documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Planimetria quotata dei locali |
Sempre obbligatoria |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (Allegato B del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di un preposto, quando l’attività di somministrazione è a carattere permanente e/o stagionale |
q |
SCIA per Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) |
Sempre obbligatoria |
q |
Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di alcolici (D.lgs. n. 504/1995) |
In caso di vendita di alcolici |
q |
Comunicazione di impatto acustico |
In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale |
q |
Comunicazione per subingresso |
Sempre nel caso di subentro |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subientro sia in corso di registrazione |
Richiesta di altre autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA condizionata (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico |
In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale |
Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato; ovvero - Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA condizionata |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto delle vigenti norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso, igienico-sanitarie (comprese quelle ex Reg.to n. 852/2004/CE), di sorvegliabilità dei locali, di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi (nei casi previsti).
Requisiti Morali: non possono esercitare il commercio e la somministrazione (art. 71, c.1, D.lgs. n. 59/2010):
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro igiene e sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011)[9] ovvero a misure di sicurezza”.
Non possono, inoltre, esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi (art. 71, c.2, D.lgs. n. 59/2010).
Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e) ed f) del c.1 dell’art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e del c.2 dello stesso Decreto, permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre se la pena si è estinta in altro modo, tale termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica se, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervenga la revoca della sospensione.
In caso di società/associazioni/organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal preposto e dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5, D.lgs. n. 59/2010. In caso di impresa individuale, dal titolare e dall’eventuale preposto.
Costituisce, altresì, impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande occorre, inoltre, non essere in alcuna delle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto n. 773/1931 e s.m.i.)[10];
Requisiti specifici: “L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, c.6 e ss., D.lgs. n. 59/2010):
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall’autorità competente italiana[11];
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
- avere conseguito la qualificazione professionale all’estero o esercitato l’attività in un altro stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e aver ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente italiana);
- essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto:
- è stato iscritto al Registro Esercenti Commercio (REC) di cui alla L. n. 426/71, per le tabelle del settore alimentare e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- ovvero, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro;
- oppure, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro.
Sia per le imprese individuali che per società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare/rappresentante legale, o, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
L’Attività oggetto della SCIA condizionata può essere avviata solo dopo il rilascio del nulla osta di impatto acustico.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro .......... giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[2] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[7] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività
[8] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[9] Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla Legge n. 1423/1956 e alla Legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116);
[10] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.
Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
Art. 131 - Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.
[11] La autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.lgs. n. 206/2007;
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola la somministrazione all’interno di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali, sono le seguenti:
- avvio /subingresso/ampliamento;
- cessazione dell’attività.
ENTI COMPETENTI
- Comune;
- ASL;
- Agenzia delle Dogane
Imprese che intendono somministrare alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali.
DESCRIZIONE
Per somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali, s'intende la somministrazione a favore dei propri associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali[1].
I locali di somministrazione devono essere ubicati nella struttura adibita a sede del circolo o ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici e all'esterno non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano le attività di somministrazione esercitate all'interno (D.M. 17/12/92 n. 564).
L’attività, disciplinata dal D.P.R. n. 235/01, dall’art. 3, c.6, lett. e), L. n. 287/91 e dall’art. 64, c.1, D.lgs. n. 59/10, è subordinata al rispetto delle norme igienico sanitarie (compresa la “Notifica” ex art. 6, Reg.to n. 852/2004/CE) e delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d’uso, di sorvegliabilità dei locali, sicurezza luoghi di lavoro e prevenzione incendi (nei casi previsti).
A questa tipologia di somministrazione non si applica la programmazione comunale (art. 3, c.6, L. n. 287/1991).
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Qualora l'attività di somministrazione sia conferita in gestione a terzi in forma di impresa, il titolare dell'impresa individuale, il legale rappresentante della società o suo delegato, deve possedere i requisiti professionali ex art. 71, c.6, D.lgs. n. 59/2010.
Per effetto della disposizione introdotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.P.R. n. 235/2001;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- L. n. 287/1991 “… normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi”;
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- D.P.R. n. 917 del 22/12/1986;
- Regolamento n. 852/2004/CE ... sull’igiene dei prodotti alimentari;
- L. n. 447/1995;
- D.P.R. n. 227/2011;
- D.P.R. n. 59/2013;
- Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire un’associazione o circolo non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali con finalità assistenziali, avente le caratteristiche di ente non commerciale ex artt. 148 e 149 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. n. 917/1986;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio (in caso di affidamento della gestione della somministrazione a terzi in forma di impresa).
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
72 |
Avvio Subingresso Ampliamento dell’attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno e che hanno le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, Testo post riforma 2004) |
Autorizzazione più SCIA |
Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. L’autorizzazione vale anche ai fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS. In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
D.P.R. n. 235/2001, art.3, c.1 D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c.1 L. n. 287/1991, art. 3, c.6, lett. e) Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16 e 86 D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (TUIR – Testo unico delle imposte sui redditi) Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
Avvio Subingresso Ampliamento dell’attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno e che hanno le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi degli articoli 148 e 149 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, Testo post riforma 2004) in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: |
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D.P.R. n. 235/2001, art.3, c.1 D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c.1 L. n. 287/1991, art. 3, c.6, lett. e) Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16 e 86 D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (TUIR – Testo unico delle imposte sui redditi) Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013 |
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Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. L’autorizzazione vale anche ai fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS. Ai fini dell’impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposto allegato della SCIA unica. In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. Autorizzazione per avvio, subingresso e ampliamento dell’attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. L’autorizzazione vale anche ai fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS. La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza |
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Cessazione |
Comunicazione |
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Alla presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[2], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi del presidente dell’associazione |
Art. 3, c.2, D.P.R. n. 235/2001 |
Dati identificativi dell’impresa e qualità rivestita dal titolare[3] |
Art. 2195 e 2082 codice civile |
Somministrazione diretta o in gestione a terzi |
Art. 3, c.2, lett. a) e c.4, D.P.R. n. 235/2001 |
Ubicazione esercizio e superficie di somministrazione |
Art. 3, c.2, lett. b), D.P.R. n. 235/2001 |
Sussistenza condizioni ex art. 148 e 149, TUIR[4] |
Art. 3, c.2, lett. c), D.P.R. n. 235/2001 |
Rispetto norme edilizie, igienico-sanitarie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi (quando previsto)[5] |
Art.3, c.2, lett. d), D.P.R. n. 235/2001 |
Somministrazione esclusiva a favore dei propri associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali |
Art. 3, c.1, D.P.R. n. 235/2001 |
Effettività del rapporto associativo e dell’attività istituzionale ed esclusione della temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa[6]; |
Art. 3, c.5, D.P.R. n. 235/2001 |
Obbligo di comunicare al Comune qualsiasi variazione successiva all’avvio dell’attività |
Art. 3, c.8, D.P.R. n. 235/2001 |
Possesso requisiti morali e professionali [7] |
Art. 71, c. 5 e 6, D.lgs. n. 59/2010, artt. 11, 92 e 131 Tulps; art. 3, c.4, D.P.R. n. 235/2001 |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[8] |
Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Dichiarazione del rappresentante ai fini del Tulps |
Art. 8 e 93 Tulps |
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[9] |
Art. 71, c.5, D.lgs. N. 59/2010 |
Dichiarazione preposto[10] |
Art. 71, c. 5 e 6, D.lgs. N. 59/2010 |
Possesso requisiti di sorvegliabilità dei locali |
D.M. 17 dicembre 1992 n. 563 e art.3, c.2, lett. d), D.P.R. n. 235/2001 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[11]
Documentazione e Segnalazione da allegare alla domanda di Autorizzazione più SCIA (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la domanda/segnalazione |
q |
Copia del documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la domanda/segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Planimetria quotata dei locali |
Sempre obbligatoria |
q |
Copia semplice, non autenticata dell'atto costitutivo o dello statuto redatta nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata |
Sempre obbligatoria |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soggetti (Allegato A) + copia del documento di identità |
In presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante, in caso di somministrazione da parte di soggetti terzi |
q |
Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del rappresentante (Allegato B del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre in presenza di un rappresentante |
q |
SCIA per Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) |
Sempre obbligatoria |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
Altre Segnalazioni o comunicazioni da allegare alla domanda di Autorizzazione più SCIA unica (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Comunicazione di impatto acustico |
In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale |
Richiesta di acquisizione di altre autorizzazioni presentata contestualmente alla domanda di autorizzazione domanda per il rilascio di altre autorizzazioni
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico |
In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale |
Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato; ovvero - Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto delle vigenti norme edilizie, urbanistiche, di destinazione d’uso, igienico-sanitarie (comprese quelle ex Reg.to n. 852/2004/CE), di sorvegliabilità dei locali, sicurezza nei luoghi di lavoro e, nei casi previsti, di prevenzione incendi.
Requisiti Morali: non possono esercitare commercio e somministrazione (art. 71, c.1, D.lgs. n. 59/10):
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro igiene e sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia
(D.lgs. n. 159/2011)[12] ovvero a misure di sicurezza”.
Non possono, inoltre, esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi (art. 71, c.2, D.lgs. n. 59/2010).
Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e) ed f) del c.1 dell’art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e del c.2 dello stesso Decreto, permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre se la pena si è estinta in altro modo, tale termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica se, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervenga la revoca della sospensione.
I requisiti morali devono essere posseduti dal Presidente dell’Associazione/Circolo. Mentre, nell’ipotesi di affidamento a terzi della gestione della somministrazione in forma di impresa: in caso di società/associazioni/organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, preposto e soggetti indicati dall’art. 71, c.5, D.lgs. n. 59/2010, in caso di impresa individuale, dal titolare e dall’eventuale preposto.
Costituisce, altresì, impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande occorre, inoltre, non essere in alcuna delle condizioni ostative previste dagli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.).[13]
Requisiti specifici:[14] “L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, c.6 e ss., D.lgs. n. 59/2010):
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall’autorità competente italiana[15];
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
- avere conseguito la qualificazione professionale all’estero o esercitato l’attività in un altro stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e aver ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente italiana);
- essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto:
- è stato iscritto al Registro Esercenti Commercio (REC) di cui alla L. n. 426/71, per le tabelle del settore alimentare e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- ovvero, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro;
- oppure, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro.
Sia per le imprese individuali che per società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare/rappresentante legale, o, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Il procedimento autorizzatorio è soggetto al termine di quarantacinque giorni dal ricevimento dell’istanza, con operatività del silenzio-assenso (art. 3, c.6, D.P.R. n. 235/01).
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento o rigetto sarà motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa, fatto salvo il caso di emissioni sonore superiori ai limiti della zonizzazione comunale, in cui l’attività può essere iniziata solo dopo il rilascio del nulla osta di impatto acustico.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine per operare i controlli, che ricomincia a decorrere da quando il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro .............. giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] la somministrazione di alimenti e bevande deve risultare attività secondaria rispetto alle finalità istituzionali dell’associazione o del circolo, quali risultanti dallo statuto.
[2] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[3] In caso di gestione affidata a terzi;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] I requisiti professionali devono essere autocertificati solo in caso di affidamento della gestione della somministrazione a terzi in forma d’impresa (e se il circolo o l'associazione non rispetta le condizioni previste dagli articoli 148 e 149 del Testo unico delle imposte sui redditi). Non è, comunque, necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9] Devono essere autocertificati solo in caso di affidamento della gestione della somministrazione a terzi in forma d’impresa. Non è, comunque, necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[10] Solo in caso di affidamento della gestione della somministrazione a terzi in forma d’impresa e presenza di preposto;
[11] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[12] Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alle L. n. 1423/1956 e n. 575/1965, presenti nell’art. 71, c.1, lett. f), D.lgs. n. 59/10, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116);
[13] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.
Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
Art. 131 - Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli articoli 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi é incapace di obbligarsi.
[14] I requisiti professionali devono essere posseduti unicamente nell’ipotesi di affidamento a terzi in forma d’impresa della gestione dell’attività di somministrazione e se il circolo/associazione non rispetta le condizioni previste dagli artt. 148 e 149 Tuir;
[15] La autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.lgs. n. 206/2007;
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola la somministrazione all’interno di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, sono le seguenti:
- avvio dell’attività/subingresso/ampliamento[1];
- cessazione dell’attività.
ENTI COMPETENTI
- Comune;
- ASL;
- Agenzia delle Dogane
DESTINATARI
Imprese che intendono somministrare alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali, le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno.
DESCRIZIONE
Per somministrazione di alimenti e bevande da parte di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno, s'intende la somministrazione a favore dei propri associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali.
I locali di somministrazione devono essere ubicati nella struttura adibita a sede del circolo o ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici e all'esterno non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano le attività di somministrazione esercitate all'interno (D.M. 17/12/92 n. 564).
L’attività, disciplinata dal D.P.R. n. 235/2001, dall’art. 3, c.6, lett. e) della L. n. 287/1991 e dall’art. 64, c.1, 2 e 7 del D.lgs. n. 59/2010, è subordinata al rispetto delle norme igienico sanitarie (compresa la “Notifica” ex art. 6, Regolamento n. 852/2004/CE) e delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, di sorvegliabilità dei locali, sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di prevenzione incendi nei casi previsti.
A questa tipologia di somministrazione non si applica la programmazione comunale (art. 3, c.6, L. n. 287/1991).
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
La sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali in cui svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici, 02/04/68, pubblicato nella G.U. n. 97 del 16/04/68, indipendentemente dalla destinazione urbanistica (art. 32, L. n. 383/2000).
Qualora l'attività di somministrazione sia esercitata in forma di impresa, il titolare dell'impresa individuale, il legale rappresentante della società o suo delegato, deve possedere i requisiti professionali previsti dall'art. 71, c.6, del D.lgs. n. 59/2010.
Per effetto della disposizione introdotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.P.R. n. 235/2001;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- L. n. 287/1991 “… normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi”;
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- D.P.R. n. 917 del 22/12/1986;
- Regolamento n. 852/2004/CE ... sull’igiene dei prodotti alimentari;
- L. n. 447/1995;
- D.P.R. n. 227/2011;
- D.P.R. n. 59/2013;
- Legge n. 241/1990;
- D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire un’associazione o circolo avente le caratteristiche di cui all'art. 148, c.3, 5 e 8 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con D.P.R. n. 917/1986;
- qualora la somministrazione ad associati sia esercitata in forma di impresa (gestione a terzi), il gestore deve procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
71 |
Avvio Subingresso Ampliamento[2] dell’attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Intero e che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 148, c.3, 5 e 8 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, Testo post riforma 2004) |
SCIA unica |
SCIA per avvio, e subingresso dell’attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS. In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
D.P.R. n. 235/2001, art. 2 D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c.1, 2 e 7 L. n. 287/1991, art. 3, c.6, lett. e) Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16 e 86 D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
Avvio Subingresso Ampliamento[3] dell’attività di somministrazione da parte di associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno e che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 148, c.3, 5 e 8 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR, Testo post riforma 2004) in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: |
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D.P.R. n. 235/2001, art. 2 D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c.1, 2 e 7 L. n. 287/1991, art. 3, c.6, lett. e) Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16 e 86 D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013 |
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SCIA per avvio e subingresso dell’attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS. Ai fini dell’impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposto allegato della SCIA unica. In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. SCIA per avvio e subingresso dell’attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS. La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza |
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Cessazione |
Comunicazione |
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Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[4], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi del presidente dell’associazione |
Art. 2, c.2, D.P.R. n. 235/2001 |
Dati identificativi dell’impresa e qualità rivestita dal titolare[5] |
Art. 2195 e 2082 codice civile |
Ente nazionale affiliante |
Art. 2, c.2, lett. a), D.P.R. n. 235/2001 |
Somministrazione diretta o in gestione a terzi |
Art. 2, c.2, lett. b) e c.4, D.P.R. n. 235/2001 |
Ubicazione esercizio e superficie di somministrazione |
Art. 2, c.2, lett. c), D.P.R. n. 235/2001 |
Sussistenza condizioni ex art. 148, c. 3, 5 e 8 tuir[6] |
Art. 2, c.2, lett. d), D.P.R. n. 235/2001 |
Rispetto norme edilizie, igienico-sanitarie, di sicurezza nei luoghi di lavoro e prevenzione incendi (quando previsto)[7] |
Art. 2, c.2, lett. e), D.P.R. n. 235/2001 |
Somministrazione esclusiva a favore dei propri associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali |
Art. 2, c.1, del D.P.R. n. 235 del 2001 |
Obbligo di comunicare al Comune qualsiasi variazione successiva all’avvio dell’attività |
Art. 2, c.6, D.P.R. n. 235/2001 |
Possesso requisiti morali e professionali [8] |
Art. 71, c. 5 e 6, D.lgs. N. 59/2010, artt. 11, 92 e 131 Tulps; art. 2, c.4, D.P.R. n. 235/2001 |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[9] |
Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Dichiarazione del rappresentante ai fini del Tulps |
Art. 8 e 93, Tulps |
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[10] |
Art. 71, c.5, D.lgs. N. 59/2010 |
Dichiarazione preposto[11] |
Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010 |
Possesso requisiti di sorvegliabilità dei locali |
D.M. 17 dicembre 1992 n. 563 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[12]
Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
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q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
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q |
Copia del documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
|
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
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q |
Planimetria quotata dei locali |
Sempre obbligatoria |
|
q |
Copia semplice, dell'atto costitutivo o dello statuto |
Sempre obbligatoria |
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q |
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In presenza di soggetti (es. soci) diversi dal dichiarante, in caso di somministrazione da parte di soggetti terzi |
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q |
Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (Allegato B del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in caso di affidamento della somministrazione in gestione a terzi in forma d’impresa e in presenza di un preposto |
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q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del rappresentante (Allegato B) + copia del documento di identità |
|
|
q |
Planimetria quotata dei locali |
Sempre obbligatoria |
|
q |
SCIA per Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) |
Sempre obbligatoria |
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q |
Copia semplice, non autenticata, dell’atto costitutivo e/o dello statuto, redatta nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata |
Sempre obbligatoria |
|
q |
Comunicazione di impatto acustico |
In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale |
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q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
Richiesta di altre autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA condizionata (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico |
In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale |
Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto delle vigenti norme edilizie, igienico-sanitarie (comprese quelle ex Reg.to n. 852/2004/CE), di sorvegliabilità dei locali, sicurezza nei luoghi di lavoro e, nei casi previsti, di prevenzione incendi.
Requisiti Morali: non possono esercitare il commercio e la somministrazione (art. 71, c.1, D.lgs. n. 59/2010):
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro igiene e sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011)[13] ovvero a misure di sicurezza”.
Non possono, inoltre, esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi (art. 71, c.2, D.lgs. n. 59/2010).
Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e) ed f) del c.1 dell’art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e del c.2 dello stesso Decreto, permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre se la pena si è estinta in altro modo, tale termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica se, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervenga la revoca della sospensione.
I requisiti morali devono essere posseduti dal Presidente dell’Associazione/Circolo. Mentre, nell’ipotesi di affidamento a terzi della gestione della somministrazione in forma di impresa: in caso di società/associazioni/organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, preposto e soggetti indicati dall’art. 71, c.5, D.lgs. n. 59/2010, in caso di impresa individuale, dal titolare e dall’eventuale preposto.
Costituisce, altresì, impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande occorre, inoltre, non essere in alcuna delle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.).[14]
Requisiti specifici:[15] “L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, c.6 e ss., D.lgs. n. 59/2010):
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall’autorità competente italiana[16];
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
- avere conseguito la qualificazione professionale all’estero o esercitato l’attività in un altro stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e aver ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente italiana);
- essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto:
- è stato iscritto al Registro Esercenti Commercio (REC) di cui alla L. n. 426/71, per le tabelle del settore alimentare e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- ovvero, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro;
- oppure, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro.
Sia per le imprese individuali che per società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare/rappresentante legale, o, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
L’Attività oggetto della SCIA condizionata può essere avviata solo dopo il rilascio del nulla osta di impatto acustico.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ............. giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] Tipologia di attività introdotta dalla modulistica unificata approvata dalla Conferenza Unificata in data 17/04/2019.
[2] Attività introdotta dalla modulistica unificata approvata dalla Conferenza Unificata in data 17/04/2019.
[3] Attività introdotta dalla modulistica unificata approvata dalla Conferenza Unificata in data 17/04/2019.
[4] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[5] In caso di gestione affidata a terzi;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] I requisiti professionali devono essere autocertificati solo in caso di affidamento della gestione della somministrazione a terzi in forma d’impresa. Non è, comunque, necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[10] Devono essere autocertificati solo in caso di affidamento della gestione della somministrazione a terzi in forma d’impresa. Non è, comunque, necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[11] Solo in caso di affidamento della gestione della somministrazione a terzi in forma d’impresa e presenza di preposto;
[12] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[13] Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla Legge n. 1423/1956 e alla Legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116);
[14] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.
Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
Art. 131 - Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli articoli 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.
[15] I requisiti professionali devono essere posseduti unicamente nell’ipotesi di affidamento a terzi in forma d’impresa della gestione dell’attività di somministrazione;
[16] La autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.lgs. n. 206/2007;
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola la somministrazione nelle aree di servizio autostradali e all’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, sono le seguenti:
- Avvio dell’attività/ampliamento/subingresso;
- Cessazione dell’attività.
ENTI COMPETENTI
- Comune;
- ASL;
- Agenzia delle Dogane
DESTINATARI
Imprese che intendono somministrare alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio autostradali e all’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime.
DESCRIZIONE
Per somministrazione di alimenti e bevande in esercizi posti nelle aree di servizio autostradali e all’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, s'intende la somministrazione in strutture di servizio con funzione accessoria rispetto a tali attività.
L’attività, disciplinata dall’art. 3, c.6, lett. c) della L. n. 287/1991 e dall’art. 64, c.1, 2 e 7 del D.lgs. n. 59/2010, è subordinata al rispetto delle norme igienico sanitarie (compresa la “Notifica” ex art. 6, Regolamento n. 852/2004/CE) e delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d'uso, di sorvegliabilità dei locali e sicurezza nei luoghi di lavoro.
A questa tipologia di somministrazione non si applica la programmazione comunale (art. 3, c.6, L. n. 287/1991).
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono vendere per asporto i propri prodotti, osservando le norme previste per gli esercizi di vendita al dettaglio.
Nel caso in cui la somministrazione avvenga in aria pubblica o aperta al pubblico, occorre acquisire la relativa concessione di occupazione di suolo pubblico.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- L. n. 287/1991 “… normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- Regolamento n. 852/2004/CE ... sull’igiene dei prodotti alimentari;
- L. n. 447/1995;
- D.P.R. n. 227/2011;
- D.P.R. n. 59/2013;
- Legge n. 241/1990;
- D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
70 |
Avvio Ampliamento Subingresso dell’attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime |
SCIA unica |
SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell’attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
L. n. 287/1991, art. 3, c.6, lett. c) D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c.1, 2 e 7 Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16 e 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
Avvio Ampliamento Subingresso dell’attività di somministrazione negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali: |
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L. n. 287/1991, art. 3, c.6, lett. c) D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c.1, 2 e 7 Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16 e 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013 |
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SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell’attività più SCIA per notifica sanitaria più comunicazione di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS. Ai fini dell’impatto acustico, la relativa comunicazione deve essere presentata compilando un apposto allegato della SCIA unica. In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. SCIA per avvio, ampliamento e subingresso dell’attività più SCIA per notifica sanitaria più nulla osta di impatto acustico: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS. La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente alla SCIA. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio del relativo nulla osta. In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. In caso di subingresso, gli adempimenti di cui alla lettera b) sono dovuti in presenza di emissioni di rumore superiori a quanto comunicato o autorizzato in precedenza |
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Cessazione |
Comunicazione |
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Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Ubicazione esercizio e superficie di somministrazione |
Art. 64, c.1, d.lgs. N. 59/2010 |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso, igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro[2] |
Art. 64, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
Rispetto criteri di sorvegliabilità dei locali (anche in caso di ampliamento della superficie)[3] |
Art. 64, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
Possesso requisiti morali e professionali [4] |
Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010, artt. 11, 92 e 131 tulps; |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[5] |
Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[6] |
Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
Dichiarazione preposto[7] |
Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[8]
Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia del documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Planimetria quotata dei locali |
Sempre obbligatoria |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (Allegato B del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di un preposto, quando l’attività di somministrazione è a carattere permanente e/o stagionale |
q |
SCIA per Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) |
Sempre obbligatoria |
q |
Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di alcolici (D.lgs. n. 504/1995) |
In caso di vendita di alcolici |
q |
Comunicazione di impatto acustico |
In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale |
q |
Comunicazione per subingresso |
Sempre nel caso di subentro |
Richiesta di altre autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA condizionata (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico |
In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q |
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale |
Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato; ovvero - Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA condizionata |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto delle vigenti norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso, igienico-sanitarie (comprese quelle ex Reg.to n. 852/2004/CE), di sorvegliabilità dei locali e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
Requisiti Morali: non possono esercitare il commercio e la somministrazione (art. 71, c.1, D.lgs. n. 59/2010):
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro igiene e sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011)[9] ovvero a misure di sicurezza”.
Non possono, inoltre, esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi (art. 71, c.2, D.lgs. n. 59/2010).
Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e) ed f) del c.1 dell’art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e del c.2 dello stesso Decreto, permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre se la pena si è estinta in altro modo, tale termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica se, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervenga la revoca della sospensione.
In caso di società/associazioni/organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal preposto e dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5, D.lgs. n. 59/2010. In caso di impresa individuale, dal titolare e dall’eventuale preposto.
Costituisce, altresì, impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande occorre, inoltre, non essere in alcuna delle condizioni ostative previste dagli artt. 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[10];
Requisiti specifici: “L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, c.6 e ss., D.lgs. n. 59/2010):
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall’autorità competente italiana[11];
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
- avere conseguito la qualificazione professionale all’estero o esercitato l’attività in un altro stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e aver ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente italiana);
- essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto:
- è stato iscritto al Registro Esercenti Commercio (REC) di cui alla L. n. 426/71, per le tabelle del settore alimentare e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- ovvero, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro;
- oppure, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro.
Sia per le imprese individuali che per società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare/rappresentante legale, o, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
L’Attività oggetto della SCIA condizionata può essere avviata solo dopo il rilascio dell’autorizzazione connessa (nulla osta di impatto acustico).
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ......... giorni dal ricevimento sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[2] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[7] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività
[8] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[9] Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla Legge n. 1423/1956 e alla Legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116);
[10] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.
Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
Art. 131 - Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.
[11] La autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.lgs. n. 206/2007;
TIPI DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola la somministrazione al domicilio del consumatore, sono le seguenti:
- Avvio dell’attività;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
ENTI COMPETENTI
- Comune;
- ASL;
- Agenzia delle Dogane
DESTINATARI
Imprese che intendono somministrare alimenti e bevande al domicilio del consumatore.
DESCRIZIONE
Per somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore, s'intende l’organizzazione, nel suo domicilio, di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore, ai familiari e alle persone da lui invitate.
Per domicilio del consumatore s’intende non solo la sua privata dimora, ma anche il locale in cui si trova per motivi di lavoro, studio o svolgimento di convegni, congressi o cerimonie.
L’attività, disciplinata dall’art. 3, c.6, lett. a) della L. n. 287/1991 e dall’art. 64, commi 1 e 2 del D.lgs. n. 59/2010, è subordinata al rispetto delle norme igienico sanitarie (compresa la “Notifica” ex art. 6, Regolamento n. 852/2004/CE) e delle vigenti norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
À necessario disporre di locale laboratorio o deposito, conforme alle norme igienico-sanitarie o utilizzare merci prodotte da terzi in laboratori autorizzati e utilizzare mezzi di trasporto autorizzati.
A questa tipologia di somministrazione non si applica la programmazione comunale (art. 3, c.6, L. n. 287/1991).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- L. n. 287/1991 “… normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi”;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- Regolamento n. 852/2004/CE ... sull’igiene dei prodotti alimentari;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
|
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
69 |
Attività di somministrazione al domicilio del consumatore |
SCIA unica |
SCIA per avvio dell’attività più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. La SCIA svolge anche la funzione di autorizzazione per i fini di cui agli artt. 16 e 86 TULPS. Per la vendita di specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
L. n. 287/1991, art. 3, c.6, lett. a) D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c.1 e 2 Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 16 e 86 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
Subingresso in attività di somministrazione al domicilio del consumatore |
SCIA unica |
Comunicazione per subingresso più SCIA per notifica sanitaria: La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell’ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all’ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni. |
D.lgs. n. 59/2010, art. 64, c.1 e 4 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari |
|
|
Cessazione |
Comunicazione |
|
|
Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).
Elenco degli stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)
Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Ubicazione esercizio |
Art. 64, c.1, d.lgs. N. 59/2010 |
Rispetto norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro[2] |
Art. 64, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
Possesso requisiti morali e professionali [3] |
Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010, artt. 11, 92 e 131 tulps; |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[4] |
Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011 |
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[5] |
Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010 |
Dichiarazione preposto[6] |
Art. 71, c. 5 e 6, d.lgs. N. 59/2010 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[7]
Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia del documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del preposto (Allegato B del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di un preposto, quando l’attività di somministrazione è a carattere permanente e/o stagionale |
q |
SCIA per Notifica sanitaria (art. 6, Reg. CE n. 852/2004) |
Sempre obbligatoria |
q |
Comunicazione, che vale quale denuncia per la vendita di alcolici (D.lgs. n. 504/1995) |
In caso di vendita di alcolici |
q |
Comunicazione per subingresso |
Sempre nel caso di subentro |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q |
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale |
Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti generali
Rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie (comprese quelle ex Reg.to n. 852/2004/CE) e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
Requisiti Morali: non possono esercitare il commercio e la somministrazione (art. 71, c.1, D.lgs. n. 59/10):
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro igiene e sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011)[8] ovvero a misure di sicurezza”.
Non possono, inoltre, esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, nonché per reati relativi ad infrazioni alle norme sui giochi (art. 71, c.2, D.lgs. n. 59/2010).
Il divieto di esercizio dell’attività, nei casi di cui alle lett. b), c), d), e) ed f) del c.1 dell’art. 71, D.lgs. n. 59/2010 e del c.2 dello stesso Decreto, permane per cinque anni dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre se la pena si è estinta in altro modo, tale termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto non si applica se, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, sempre che non intervenga la revoca della sospensione.
In caso di società/associazioni/organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, dal preposto e dai soggetti indicati dall’art. 71, c.5, D.lgs. n. 59/2010. In caso di impresa individuale, dal titolare e dall’eventuale preposto.
Costituisce, altresì, impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).
Ai fini dell’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 92 e 131 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[9];
Requisiti specifici: “L’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 71, c.6 e ss., D.lgs. n. 59/2010):
- avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano o da equivalente autorità competente in uno stato membro dell’Unione europea o dello spazio economico europeo, riconosciuto dall’autorità competente italiana[10];
- avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine (parente del coniuge), entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall’iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti o di aver ottenuto la dichiarazione di corrispondenza da parte del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
- avere conseguito la qualificazione professionale all’estero o esercitato l’attività in un altro stato membro dell’Unione europea o dello Spazio Economico Europeo (art. 30, D.lgs. n. 206/2007) e aver ottenuto il riconoscimento dall’autorità competente italiana);
- essere in possesso del requisito della pratica professionale in quanto:
- è stato iscritto al Registro Esercenti Commercio (REC) di cui alla L. n. 426/71, per le tabelle del settore alimentare e per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- ovvero, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione al REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro;
- oppure, ha superato l’esame di idoneità a seguito della frequenza del corso abilitante per l’iscrizione alla sezione speciale imprese turistiche del REC, anche senza successiva iscrizione in tale registro.
- Sia per le imprese individuali che per società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare/rappresentante legale, o, in alternativa, dall’eventuale persona preposta all’attività commerciale».
DISPOSIZIONI PARTIDCOLARI
Per effetto della disposizione introdotta dal comma 1 dell’art. 13-bis del Decreto Legge n. 34/2019 (“Decreto crescita”) convertito con Legge n. 58/2019, a far tempo dal 30 giugno 2019 è ripristinato l’obbligo della denuncia all’Agenzia delle Dogane per la vendita e somministrazione di alcolici in esercizi pubblici, da adempiere attraverso compilazione della comunicazione per la vendita al minuto di alcolici di cui al punto 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ....... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[2] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[6] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività
[7] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[8] Con l’adozione del nuovo Codice delle leggi antimafia (D.lgs. n. 159/2011) i riferimenti normativi alla Legge n. 1423/1956 e alla Legge n. 575/1965, presenti nell’art. 71, comma 1, lett. f), del D.lgs. n. 59/2010, sono stati sostituiti con i riferimenti allo stesso Codice delle leggi antimafia (art. 116);
[9] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.
Art. 92 - Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
Art. 131 - Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.
[10] La autorità competenti al riconoscimento sono individuate dall’art. 5 del D.lgs. n. 206/2007;