Modulistica
Informazioni
È facoltà del cittadino cui sia stata contestata o notificata un’infrazione al Codice della Strada che preveda una sanzione amministrativa pecuniaria presentare ricorso con una delle seguente modalità:
- ricorso al Prefetto: entro 60 giorni dalla contestazione o notifica dell'infrazione direttamente al Prefetto o presso il comando di Polizia Municipale, il quale registrerà il ricorso e provvederà a inoltrarlo al Prefetto con le proprie controdeduzioni. All'istanza possono essere allegati documenti idonei a comprovare le proprie ragioni e può contenere la richiesta per l'audizione personale.
- ricorso al Giudice di Pace: entro 30 giorni e sempre qualora non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, può proporre ricorso al Giudice di Pace. Il ricorso deve essere depositato direttamente all'Ufficio del Giudice di Pace.
Si può ricorrere al Giudice di Pace anche per le sanzioni amministrative accessorie: ritiro patente, ritiro sospensione carta circolazione, sequestro veicolo ecc..
Ulteriori informazioni
Per dubbi sulle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada che risultassero comminate dalla Polizia Municipale è possibile richiedere informazioni e delucidazioni all’ufficio competente negli orari di ricevimento o con gli altri mezzi di contatto resi disponibili.
Manifestazioni sportive, competitive o non competitive su strada
Per organizzare manifestazioni sportive, competitive o non competitive, che si svolgono su strada nel territorio comunale è necessario chiedere l’autorizzazione prevista dall'art. 9 del Codice della Strada.
Nella richiesta va specificata la natura competitiva/non competitiva ed il percorso della manifestazione, il tipo di competizione (es. ciclistica, podistica, motoristica ecc.) nonché la disponibilità della scorta tecnica.
Se la manifestazione prevede l'istituzione del divieto di sosta o la chiusura, anche temporanea, di strade, si deve specificare la necessità di tale ordinanza al comando Polizia Municipale.
Manifestazioni di pubblico spettacolo
L’Ufficio preposto rilascia tutte le autorizzazioni previste dal Testo unico in materia di leggi sulla pubblica sicurezza previste in materia di attività di pubblico spettacolo, sia a soggetti che esercitano una attività imprenditoriale che ad associazioni senza scopo di lucro, nel rispetto del vigente regolamento in materia di inquinamento acustico.
Presso tale ufficio è altresì possibile presentare le SCIA (Segnalazioni Certificate di Inizio Attività) nei casi in cui le stesse siano previste.
Chiusura strade per manifestazioni o lavori
In occasione di manifestazioni o di lavori che intralcino o impediscano il regolare svolgimento del transito, può essere chiesta l’emissione di ordinanza che imponga obblighi, divieti o limitazione all’utilizzo di strade aperte al pubblico.
La richiesta può essere presentata da singoli cittadini, da ditte, associazioni o enti pubblici.
Informazioni
È opportuno rivolgersi all’ufficio competente per ottenere informazioni in merito alle procedure adatte al proprio caso specifico, in merito alle modalità di presentazione delle richieste di autorizzazione e alle SCIA.
Informazioni
Per l’apertura, l’ampliamento, la riduzione o l’eliminazione di accessi per l’immissione di veicoli da un’area privata laterale alla strada ad uso pubblico è obbligatoria l’autorizzazione del proprietario della strada (Comune, Provincia, ecc.).
I passi carrabili devono quindi essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione del proprietario della strada.
Devono essere regolarizzati anche gli accessi o le diramazioni già esistenti, e comunicate tutte le variazioni poste in essere.
Cosa serve
- Domanda di apertura o di variazione
- Copia di un documento di identità
- Planimetria dell’area interessata
- Ricevuta del versamento dell’importo previsto quale rimborso costo del segnale
- Marca da bollo
Quando
Prima della realizzazione o delle variazioni
Dove
A seguito della presentazione della domanda, sarà cura dell’ufficio preposto contattare il richiedente per i successivi passaggi amministrativi.
In caso di danneggiamento, smarrimento o furto, può essere chiesto un nuovo segnale.
È possibile chiedere il subingresso nell’autorizzazione.
Informazioni
I veicoli addetti al servizio di persone invalide possono circolare e sostare nelle zone a traffico limitato, nelle aree pedonali o dove la sosta è vietata o vincolata a tempo o a pagamento, purché non costituisca pericolo o intralcio. Possono, altresì, sostare negli spazi riservati di colore giallo che siano contraddistinti da apposita cartellonistica.
Per poter usufruire delle suindicate agevolazioni gli interessati devono esporre nell’auto, ben visibile, l’apposito contrassegno.
Il contrassegno, che ha una validità di cinque anni, è valido in tutti i Comuni italiani e negli altri Paesi dell’Unione europea.
Cosa serve
- domanda
- certificato medico rilasciato dall’ufficio medico - legale dell’Azienda U.S.L., attestante che l’interessato è affetto da una patologia che limita la capacità di deambulazione
- copia di un documento di identità del richiedente
- per il rinnovo allegare anche il contrassegno scaduto.
Dove
La richiesta deve essere presentata presso l’ufficio polizia municipale.
Informazioni
È possibile richiedere alla Polizia Municipale l’accesso a:
- atti di accertamento del Codice della Strada;
- relazioni di servizio redatte da operatori di P.M. e atti relativi a violazioni amministrative;
- rapporti informativi relativi agli incidenti stradali.
L’accesso potrà sostanziarsi nella presa di visione, nel rilascio di copie semplici o nel rilascio di copie “conformi all’originali” (autenticate).
Soggetti titolari del diritto di accesso
Per accedere agli atti ai sensi del Capo V della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. occorre essere tra i soggetti titolari del diritto, ovvero avere un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso (es. per incidenti: conducente, proprietario, delegato dalla compagnia assicurativa ecc.).
Alla richiesta di accesso si applica quanto previsto dalla normativa in materia, anche in termine di informazione ai controinteressati e di documenti esclusi dall’accesso (per es. in caso di indagini in corso).
L’eventuale diniego all’accesso dovrà essere motivato e recare gli estremi per il ricorso.
Modalità di accesso
La richiesta di accesso va formulata sugli appositi modelli, e sconta l’imposta di bollo qualora si richieda copia conforme degli atti.
Per la produzione di copia degli atti potrà essere richiesto il pagamento di una tariffa, sulla base di quanto stabilito dalla Giunta Comunale.
Cosa serve
- Documento di identità del richiedente
- Domanda di rilascio delle copie, con l’esatta indicazione degli atti richiesti
- Copia del versamento effettuato per il rilascio delle copie
- (eventuale) Marche da bollo (una per la richiesta, una ogni quattro pagine degli atti rilasciati)
Dove
La richiesta deve essere rivolta con le modalità consentite per le istanze di accesso agli atti. È opportuno rivolgersi all’ufficio per ulteriori informazioni.
Informazioni
L'Anagrafe degli Animali d’Affezione è una banca dati nazionale dei cani, gatti e furetti identificati con microchip in Italia, popolata costantemente dalle varie anagrafi territoriali (organizzate su base regionale).
Cani
I proprietari di cani devono obbligatoriamente registrare i propri animali alla “anagrafe canina” tenuta dal comune o dall’ASL competente per territorio, le cui norme di dettaglio sono specificate a livello regionale.
Ad ogni cane verrà assegnato un numero di codice di riconoscimento, che è presente sull’animale in un microchip inoculato sottocute da un veterinario abilitato.
Al competente ufficio comunale deve essere dichiarata anche la cessione del cane, i trasferimenti dello stesso sul territorio nazionale e la morte.
Gatti, furetti e conigli
L’iscrizione anagrafica di gatti e furetti avviene su base volontaria, salvo il caso in cui sia necessario il passaporto (vedi sotto). I medici veterinari liberi professionisti possono registrare i gatti per scelta dei proprietari anche nella banca dati privata denominata “Anagrafe Nazionale Felina” realizzata dall’ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani).
Anche il coniglio d’affezione ha la possibilità di essere iscritto presso una banca dati privata a lui dedicata realizzata dall’AAE-Conigli onlus (Associazione Animali Esotici - Sezione conigli) e denominata appunto “Anagrafe dei conigli”.
Passaporto
Cani, gatti e furetti che viaggiano nei paesi dell'Unione europea devono avere un passaporto, rilasciato dalla competente ASL. Per il rilascio di questo documento è obbligatorio che l’animale abbia il “microchip” e che sia in regola con la vaccinazione antirabbica.
Per i viaggi in specifici paesi potrebbero essere richiesti altri adempimenti, come l’analisi del sangue.
Pertanto, nel caso in cui si preveda di viaggiare con il proprio animale d’affezione, si consiglia di richiedere informazioni per tempo al servizio veterinario dell’ASL di zona o al proprio veterinario.
Tempistiche e dettagli
Per informazioni di dettaglio si invita a contattare l’ufficio comunale competente o l’ufficio preposto presso l’Azienda Sanitaria Locale.
Restituzione al rinvenitore di oggetto smarrito
Informazioni
Di norma gli oggetti smarriti sono consegnati all’ufficio polizia municipale.
Chi ha smarrito un oggetto può chiederne la restituzione.
Annualmente viene pubblicato per due volte all’albo comunale l’elenco degli oggetti smarriti depositati presso l’ufficio.
Trascorso un anno da dette pubblicazioni, se l’oggetto non viene reclamato dal proprietario, il rinvenitore può chiederne la restituzione.
Cosa serve
Documento di identità e denuncia di ritrovamento presentata presso la caserma dell’arma dei carabinieri o altro posto di polizia.
Quando
Entro un anno e non oltre due anni dalle pubblicazioni all’albo
Dove
La richiesta deve essere presentata presso l’ufficio polizia municipale.
Note
Deve essere versato un importo pari ad una percentuale del valore stimato, più eventuali spese
Restituzione al proprietario di oggetto smarrito
Informazioni
Di norma gli oggetti smarriti sono consegnati all’ufficio polizia municipale.
Chi ha smarrito un oggetto può chiederne la restituzione.
Annualmente viene pubblicato per due volte all’albo pretorio l’elenco degli oggetti smarriti depositati presso detto ufficio.
Trascorso un anno dal termine delle pubblicazioni se l’oggetto non viene reclamato dal proprietario o dal rinvenitore diventa proprietà del comune che lo può cedere a terzi.
Cosa serve
Documento di identità e denuncia di smarrimento presentata presso la caserma dei carabinieri o altro posto di polizia.
Quando
Entro un anno dalla pubblicazione dell’elenco albo pretorio.
Dove
La richiesta deve essere presentata presso l’ufficio polizia municipale.
Note
Deve essere versato un importo corrispondente ad una percentuale del valore stimato, più eventuali spese
TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico-industriali destinati all’alimentazione animale, sono le seguenti:
- Avvio della vendita al minuto;
- Modifiche societarie;
- Cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico-industriali, destinati all’alimentazione animale.
Ai sensi degli artt. 4 e 5 L. n. 281/1963, la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico-industriali, destinati all’alimentazione animale, è subordinata alla presentazione di Scia (qualora esercitata in esercizio di vicinato) ovvero al rilascio di autorizzazione espressa della regione o autorità da questa delegata (qualora esercitata in media o grande struttura di vendita).
La Scia o l’istanza devono essere presentate al SUAP del Comune che le trasmette all’autorità competente (Regione o delegata).
Il venditore deve fornire all'acquirente per iscritto in lingua italiana, le denominazioni, dichiarazioni o indicazioni previste dalla L. n. 281/1963 e dai suoi allegati e decreti applicativi (per i prodotti consegnati alla rinfusa tali dati devono essere apposti sul documento che li accompagna).
Quando, invece, le merci siano poste in vendita confezionate in sacchi, casse, barattoli o simili, le denominazioni, le dichiarazioni e le indicazioni devono essere apposte, in modo chiaro, leggibile ed indelebile, sugli imballaggi, recipienti o confezioni, oppure sui cartellini incollati sugli stessi o assicurati agli imballaggi, recipienti o confezioni da sigilli o, per i sacchi chiusi a macchina, dalla cucitura di chiusura. Gli imballaggi, recipienti o confezioni devono essere a chiusura ermetica o sigillati e i sigilli devono recare impresso il nome o la sigla della ditta fabbricante o confezionatrice o importatrice.
I mangimi, devono essere posti in commercio soltanto in imballaggi o recipienti o confezioni, fatte salve le deroghe previste nell'allegato VI alla legge n. 281/1963.
Nei locali di vendita al minuto è consentito detenere non più di un imballaggio aperto, di peso non superiore ai cento chili, di ciascuna qualità di mangimi e, qualora i mangimi siano posti in vendita alla rinfusa, deve essere esposto un quadro con la denominazione delle merci e le relative dichiarazioni o indicazioni.
Devono considerarsi posti in commercio tutti i prodotti contemplati dalla legge n. 281/1963 che si trovano in magazzini di vendita.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
In caso di violazione delle disposizioni previste dalla L. n. 281/1963, l'autorità competente può ordinare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.
In caso di reiterazione della violazione, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno.
Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Legge n. 281/1963;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9;
- D.P.R. n. 151/2011, Allegato I, punto 46;
- Regolamento n. 183/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza, Segnalazione o Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese |
Art. 2195 Codice Civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Nome e cognome del titolare dell'impresa richiedente, se persona fisica, e sede dell'impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se società |
Artt. 4 e 5 della legge n. 281/1963 |
Ubicazione dei locali adibiti alla vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico-industriali, destinati all’alimentazione animale |
Art. 19, c.9 della legge n. 281/1963 |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali |
Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 |
Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
Indicazione della documentazione da allegare all’Istanza/Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- marca da bollo dell’importo di Euro ...................... (istanza di autorizzazione);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- SCIA di prevenzione incendi in caso di “Depositi di fitofarmaci e/o concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 Kg, da presentare quale allegato della SCIA unica ovvero contestualmente all’istanza di autorizzazione;
- SCIA o Autorizzazione originale (in caso di cessazione dell’attività).
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
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Vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale in: |
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Legge n. 281/1963 D.lgs. n. 114/1998, art. 7, 8 e 9 D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 46 Regolamento n. 183/2005/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi |
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a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale; Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale; SCIA per la vendita al minuto di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all’alimentazione animale. La SCIA deve essere presentata al Suap, che la trasmette all’autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:
In caso di “Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 Kg”, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera: a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF.; b) deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
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REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti morali. Ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata,
- in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.»
Ai sensi dell’art. 67, D.lgs. n. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa.
Qualora, in sede di controllo, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento della SCIA, con atto motivato invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni con la previsione che, decorso inutilmente tale termine, l'attività si intende vietata.
Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa. L'atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione competente adotta comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'art. 21-nonies della L. n. 241/1990 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato).
In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i e all’art. 19 c.6 della L. 241/90 e s.m.i..
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Il modello deve essere presentato come allegato alla Scia unica.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
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