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Modulistica

10 risultati di 1885
  • GLOSSARIO EDILE

    • Interventi edili e regime giuridico relativo
    • Titoli abilitanti necessari

    Fonte: Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222

    1. Il decreto [...] provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

    2. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture [...] da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata [...] è adottato un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi tabella “A” di cui all'articolo 2 del presente decreto.

    3. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella “A”, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

    Avvertenza!

    Il dirigente dello sportello unico dell’edilizia, con la nuova normativa, in attesa del glossario nazionale, (che dovrebbe essere pubblicato prima della metà di febbraio 2017), deve fornire consulenza ai cittadini sui principali interventi ed opere edili, del regime giuridico relativo, con le indicazioni specifiche per individuare se gli interventi stessi sono liberi o assoggettati a titolo abilitante, comprensive del percorso di semplificazione.

    Attenzione!

    Ogni regione ha una propria legge regionale che disciplina la normativa di dettaglio secondo le esigenze del territorio.

    Alcuni interventi liberi, o soggetti a CILA/SCIA, in una regione, in un’altra possono essere disciplinati in modo diverso.

    Il glossario che segue, di profilo nazionale,non ha la pretesa di essere esaustivo, anzi può essere migliorato, integrato e modificato, secondo la normativa comunale e la disciplina regionale, ma rappresenta comunque un punto di partenza importante, con l’indicazione di oltre 300 ipotesi edilizie sviluppabili come tracce specifiche dallo sportello unico, in relazione ai contenuti dei modelli unificati dei titoli abilitativi.

    Attenzione!

    L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari sbagli, inesattezze o interpretazioni diverse.

    Stante la complessità della materia, diversa in ogni regione, pur garantendo l’affidabilità delle indicazioni, non si risponde tuttavia di danni derivanti da involontari errori di stampa o dall’uso dei dati o indirizzi operativi, che possono non coincidere con altre interpretazioni, orientamenti o letture diverse della complessa normativa edilizia.

Normativa:

  • Art. 6/bis DPR n. 380/01. ( Nel testo unico dell’edilizia è stato inserito appositamente un nuovo articolo)
  • Leggi regionali – Regolamento edilizio –
  • D. Lgs. n. 222/2016 - Sezione II - Edilizia Tabella “A”

SINTESI della REGOLAMENTAZIONE

CILA - Comunicazione d’inizio attività asseverata -

Trattasi di una licenza edilizia a tutti gli effetti, anche se l’atto stesso, che assume l’efficacia del titolo abilitante, non è rilasciato dal dirigente incaricato, ma viene presentato direttamente al Comune.

CILA - Contenuto - Asseverazione e dichiarazione del tecnico -

La persona interessata (proprietario, ecc.), prima d’iniziare i lavori presenta la comunicazione accompagnata da una dettagliata asseverazione e corredata dagli opportuni elaborati progettuali e quant’altro richiesto nello specifico stampato, (obbligatorio: ANCI o regionale) necessaria per l’individuazione dell’intervento edilizio.

Il progettista (iscritto all’albo) deve obbligatoriamente dichiarare che i lavori sono conformi: agli strumenti urbanistici approvati, al regolamento edilizio vigente, che rispettano le condizioni di sicurezza sul lavoro, le norme igieniche sanitarie e quelle correlate di settore.

CILA - Progettista - Direttore dei lavori -

Il tecnico abilitato che assevera l’intervento edilizio, assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi e per gli effetti della legge penale (artt. 359 c.p.), anziché quella di un incaricato di un pubblico servizio, (art. 493 c.p.), (se nelle dichiarazioni o attestazioni, asseverazioni che corredano la “CILA”, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti indicati dalla legge, è punito ai sensi dell’art. 481 c.p.).

Il tecnico incaricato del progetto e dell’asseverazione è anche obbligatoriamente il direttore dei lavori, salvo la nomina di un altro tecnico abilitato, prima dell’inizio dei lavori, o durante gli stessi, previa, comunque, l’informazione scritta allo Sportello unico per l’edilizia.

Rimane ferma la condizione che nessun lavoro può essere eseguito senza il direttore stesso, che può anche coincidere con un professionista qualificato appartenente alla stessa impresa costruttrice.

CILA - Interventi e opere edili realizzabili -

  • Interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) del d.P.R. n. 380/2001, ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio (Attività n. 3, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222).

o Nell'ambito di tali interventi sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico.

  • Interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 380/2001 qualora non riguardino parti strutturali dell’edificio. (Attività n. 5, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)
  • Interventi di eliminazione delle barriere architettoniche che comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio (Attività n. 22, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222) - (Solo in questo caso con la CILA è possibile la modificazione della sagoma) -
  • Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico (ad esclusione dell’attività di ricerca di idrocarburi) che siano eseguite in aree interne al centro edificato. (Attività n. 31, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)
  • Movimenti di terra non strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali. (Attività n. 32, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)
  • Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell’attività agricola che presentino strutture in muratura. (Attività n. 33, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222)
  • Realizzazione di pertinenze minori che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, non qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell’edificio principale. (Attività n. 34, Tabella A, Sez. II, d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222; articolo 3, comma 1, lett. e.6 del d.P.R. n. 380/2001)

CILA Ampliamento degli interventi realizzabili -

Con la nuova normativa, è stata sensibilmente aumentata la sfera d’impiego della CILA [1] , infatti, vi sono stati inseriti tutti gli interventi NON ricompresi:

1) Nell’attività edilizia libera . (Art. 6 DPR 380/01, o legge regionale, e il Glossario: DM 2 marzo 18, all. 1)

2) In quelli che richiedono la SCIA normale/super. (Artt. 22 e 23 DPR 380/01 o legge regionale).

3) In quelli che richiedono il Permesso di costruire. (Art. 10 DPR 380/01 e legge regionale).

CILA Limitazione -

L’opera NON DOVRÀ INTERESSARE LE PARTI STRUTTURALI DELL’EDIFICIO e, in particolare, non dovrà portare modificazione ai parametri edilizi urbanistici, in altre parole:

  • alla volumetria complessiva [2] , (il volume utile “VU” di un’unità edilizia o immobiliare è la somma dei prodotti delle relative superfici utili “SU” dei vari piani, moltiplicate ciascuna per la rispettiva altezza di piano “AP”);
  • al prospetto (fronte dell’edificio, rappresentazione grafica della parete esterna di una costruzione, veduta di ciò che sta davanti a chi guarda). (Possibile l’alterazione per la costruzione di ascensori esterni a favore dei disabili) ;
  • alla sagoma (la sagoma di un edificio è il suo ingombro a terra, escludendo aggetti, balconi o simili). (Possibile l’alterazione per la costruzione di ascensori esterni a favore dei disabili);
  • alla localizzazione dell’opera e distanze di confine;
  • al cambio di destinazione d’uso con opere e da una categoria all’altra, (si veda al riguardo la normativa regionale).

Con possibilità invece di modifica:

  • Alla superficie interna
  • Al volume interno –
  • Al numero delle unità immobiliari, (nel rispetto dei requisiti igienici sanitari).

Esempi lavori che NON devono riguardare l e PARTI STRUTTURALI dell’edificio:

Opere interne. Apertura o lo spostamento di porte interne. Diversa sistemazione dei locali.

Diminuzione o aumento del numero delle unità immobiliari.

Modifica del rivestimento esterno, (faccia a vista, intonaco, ecc.). Realizzazione locale per volumi tecnici.

La sostituzione di parti fatiscenti degli edifici. Rifacimento totale della copertura del tetto.

Recinzioni, ecc.

CILA - Validità e durata -

Il testo unico dell’edilizia non parla della validità.

Gli altri titoli abilitativi decadono dopo tre anni, (escluse alcune regioni: Valle D’Aosta validità: SCIA, anni uno, ed Umbria, anni quattro).

Poiché non è possibile applicare il principio dell’assimilazione in via estensiva con le altre licenze edilizie, per stabilire il periodo di validità del titolo dal momento della presentazione, è necessario che la regione [3] (con legge) o l’amministrazione comunale stabilisca (con ordinanza, delibera, o modifica al regolamento edilizio) la durata dell’atto (che normalmente è di tre anni) e la sanzione pecuniaria prevista in caso d’inosservanza.

La mancata previsione della validità del titolo non consente ovviamente l’accertamento sanzionatorio riguardante l’efficacia dell’atto.

CILA NOTAZIONI per il TITOLARE -

CILA - Presentazione -

La certificazione asseverata deve essere presentata da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori, (proprietario, as­suntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio), utilizzando lo stampato ANCI, (o regionale):

Uffici di presentazione

1. La certificazione asseverata deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) i o trasmessa via e-mail o PEC, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (O chiedendo siano acquisite). (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

CILA - Acquisizione atti di assenso, se dovuti.

  • Possibilità di richiedere autonomamente gli atti di assenso necessari, PRIMA della presentazione della CILA. È fatta salva la possibilità, per l’interessato, di richiedere autonomamente atti di assenso alle amministrazioni competenti e, una volta ottenuti, allegarne copia alla CILA da presentare al Comune.
  • Possibilità di richiedere che il Comune acquisisca gli atti necessari, CONTESTUALMENTE alla presentazione della CILA. L’interessato per le autorizzazioni comunque denominate che non è possibile autocertificare, al momento della presentazione , rivolge richiesta allo Sportello unico affinché provveda ad acquisirle direttamente, anche tramite la Conferenza dei servizi, nel rispetto dei tempi previsti dalla legge.
  • Anche in questo caso l’inizio dei lavori può avvenire solo dopo l’acquisizione degli atti stessi.

CILA - Autocertificazione da allegare -

Con le autocertificazioni, attestazioni o asseverazioni, allegate, è possibile sostituire pareri di organi o enti, in altre parole l’esecuzione di verifiche preventive, salvo i casi di esclusione e i riscontri successivi degli stessi enti o da parte dell’amministrazione.

CILA - Documentazione esclusa dall’autocertificazione.

La normativa esclude dall’autocertificazione:

  • L’autorizzazione, nulla osta, assensi vari, concernenti l’assetto idrogeologico, i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
  • Gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla sicurezza, ecc.
  • L’autorizzazione sismica, (o il deposito del progetto, o dichiarazione) prevista dalla normativa, riguardo alle opere , in conformità alla normativa regionale.
  • Le autorizzazioni, nulla osta imposte dalla normativa comunitaria.

CILA - Inizio dei lavori -

Solo dopo la presentazione e avere comunicato il nome dell’impresa, (del direttore dei lavori se tecnico diverso dal progettista), posizionato il cartello di cantiere, è consentito l’inizio dei lavori, (o periodo diverso indicato dalla regione [4] ).

Copia dell’atto consegnato, con prova certa della trasmissione, dovrà essere conservato nel luogo di lavoro, unitamente ad eventuali progetti e altri allegati, se dovuti riguardo alla tipologia dell’intervento, a disposizione degli organi di vigilanza.

Attenzione! Se lo Sportello unico deve acquisire atti d’assenso comunque denominati, l’inizio dei lavori avverrà solo dopo il reperimento degli stessi, con comunicazione all’interessato.

CILA - Inizio lavori alla presenza di vincoli -

Se l’intervento edilizio è assoggettato a vincoli, non è consentito dare avvio ai lavori, sia trattasi di vincoli di competenza del Comune, sia si tratti di vincoli di competenza di altre amministrazioni (es.: autorizzazione per il vincolo paesaggistico e culturale, idrologico e boschivo, il nulla osta per i parchi, ecc.).

Se quest’ultima è negativa la comunicazione presentata, è priva di efficacia ed è archiviata, previa comunicazione al soggetto interessato.

L’inizio dei lavori è consentito solo dopo l’ottenimento dell’assenso.

CILA - Comunicazione del nome dell’impresa -

La normativa prevede l’obbligo a carico del titolare di comunicare allo Sportello unico, (anche soltanto prima di iniziare i lavori), il nome della/e impresa/e esecutrice/i che esegue le opere di cui al progetto assentito.

La ditta che deve essere regolarmente iscritta nell’apposito registro, presso la Camera di Commercio, continua ad avere la responsabilità, secondo la scienza e la tecnica delle costruzioni dell’intervento edilizio secondo gli elaborati progettuali.

Tale obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi.

La mancata indicazione del nome dell’impresa costruttrice che esegue i lavori edili rientranti fra quelli previsti (es.: manutenzione straordinaria e opere interne che NON riguardano le parti strutturali dell’edificio, compreso i lavori negli esercizi d’impresa), dovrebbe essere sanzionata come omessa comunicazione al Comune, ovvero con €. 1000 [5] , in quanto la stessa CILA risulta essere priva di un elemento essenziale.

CILA - Comunicazione di fine lavori -

La disciplina prevede altresì l’obbligo della dichiarazione di fine lavori (soprattutto per l’accatastamento) e considerato che si tratta di una nuova legislazione è necessario che l’adempimento sia prescritto e fissato, oltre che nello stampato che l’ufficio tecnico mette a disposizione del cittadino, anche da apposito atto del Comune (con ordinanza, delibera, o modifica al regolamento edilizio) che comprenda anche l’indicazione della sanzione pecuniaria in caso d’inosservanza. (Se non è prevista dalla legge regionale)

La normativa stabilisce che lo Sportello unico provveda direttamente, con la dichiarazione di fine lavoro [6] , all’aggiornamento catastale, se dovuto, trasmettendo la documentazione pervenuta.

CILA - Sanatoria per le opere eseguite in assenza o difformità -

I lavori edili relativi a interventi e opere rientranti fra quelle soggette a (CILA), eseguite in assenza della stessa, in difformità totale o parziale, NON in contrasto con gli strumenti urbanistici, nonché dalla restante normativa sullo svolgimento dell’attività edilizia, anche sospesi con la prescritta ordinanza, possono essere ripresi e sanati, a richiesta del soggetto responsabile, previo pagamento della sanzione pecuniaria prevista come oblazione, di eventuali contributi, se dovuti, e contestuale presentazione di una (CILA) ritardata in sanatoria o resa conforme alla disciplina.

CILA - Lavori in economia -

Lo stesso stampato unificato prevede la possibilità per l’interessato di svolgere opere di modesta entità che non interessano le specifiche normative di settore.

I lavori dovranno essere realizzati in prima persona, senza alcun affidamento a ditte esterne nel rispetto della legislazione correlata, (es.: sicurezza, ecc.).

Dovranno essere opere che non riguardano parti strutturali, (es.: opere interne riguardanti pareti non portanti, pavimentazione, intonaco, marciapiede, ecc.) .

CILA - Titolo da esibire in cantiere

La sussistenza del titolo, da esibire agli organi di vigilanza, è provata con la copia della comunicazione da cui risulti la data di ricevimento della stessa, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché quanto previsto, in relazione ai lavori.

CILA - Cartello di cantiere

Come espressamente previsto dal regolamento edilizio, prima di iniziare i lavori di cantieramento, il costruttore deve collocare il cartello di cantiere, con le indicazioni previste dalla normativa, in luogo visibile dalla pubblica via. Ricordando che:

  • La mancata collocazione, per le opere soggette a CILA: costituisce violazione amministrativa al regolamento edilizio e comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria.
  • Mentre la mancata sistemazione, per le opere soggette a Permesso/SCIA alternativa “super”, costituisce reato: art. 44/a DPR n. 380/81, in relazione all’art. 27.

CILA – Agibilità - Presentazione della Segnalazione certificata (SCA) -

Qualora sia prevista l’agibilità secondo la tipologia delle opere e interventi effettuati, lo stesso soggetto titolare, ha il compito di consegnare entro 15 giorni dalla comunicazione di fine lavori, la (SCA) con le asseverazioni del direttore dei lavori (o altro tecnico abilitato), c he garantisce le condizioni di sicurezza , igiene, salubrità, staticità, sismicità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato.

CILA Sicurezza sul lavoro -

Nell’apposito stampato unificato (ANCI o regionale) il titolare dovrà dichiarare che l’intervento ricade, o meno, nell’ambito di applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs. n. 81/2008), con i necessari adempimenti relativi, ai rischi, all’entità del personale in cantiere, ai documenti di regolarità contributiva, alla notifica preliminare, all’impresa esecutrice, ecc.

CILA - Contributi – Oneri

Se l’intervento da realizzare è a titolo oneroso, in quanto rientra negli interventi di manutenzione straordinaria, che comportano aumento del carico urbanistico e aumento della superficie calpestabile, l’interessato allega il prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione, commisurato all’incidenza delle sole opere di urbanizzazione, a firma di tecnico abilitato, in tal caso il committente deve eseguire il versamento degli oneri concessori nella misura vigente (secondo le norme regionali e comunali che regolano le modalità di calcolo e di pagamento degli oneri stessi).

CILA - Diritti di segreteria

Sono previsti i diritti di segreteria dovuti per la presentazione della Comunicazione d’Inizio attività (CILA), da corrispondere nel seguente modo ....................................................................................

CILA - ADEMPIMENTI DELLO SPORTELLO UNICO -

CILA - Ricevuta alla presentazione -

La disciplina prevede che all’atto della presentazione lo Sportello rilasci immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione.

CILA - Avvio del procedimento e comunicazione del responsabile del procedimento -

Se non avviene contestualmente alla consegna della ricevuta, senza ritardo, comunica all’interessato l’avvio del procedimento, contenete altresì l’indicazione:

  • Dell’amministrazione competente.
  • Della persona responsabile del procedimento.
  • Dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

CILA - Verifica validità

Se la verifica è positiva e la comunicazione è conforme alla normativa, lo Sportello informa l’interessato della validità della stessa.

CILA - Richiesta di ulteriore documentazione -

Se nella verifica è accertata la mancanza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività edilizia, richiede documentazione, o elementi integrativi di giudizio e indica le condizioni per conformare l’atto.

Se sono necessarie documentazioni, certificazioni, comunicazioni, nulla osta o altro, che il Comune è nell’impossibilità di reperire, lo Sportello unico, richiede, per una volta soltanto, tale documentazione necessaria per completare l’iter procedurale.

In questo caso l’efficacia deve essere ritardata in attesa del reperimento degli atti mancanti.

CILA (unica) e (CILA condizionata) - Acquisizione di documentazione presso altre amministrazioni -

Se per la validità della stessa sono necessarie altre CILA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, (anche di altre amministrazioni), queste sono acquisite direttamente, ( compreso il DURC se dovuto) , anche attraverso la conferenza dei servizi.

In questo caso, come già detto, l’efficacia dell’atto deve essere ritardata in attesa della fine dell’iter procedurale.

Il rilascio o il diniego degli atti devono essere comunicati al richiedente.

CILA - Elementi ostativi all’accettazione - Provvedimento di conformazione alle norme -

Nell’ipotesi che sia stata presentata in assenza dei presupposti e requisiti di legge o risulti non completa, (attenzione NON nella presentazione di atti, o pareri, che devono essere acquisiti direttamente dall’ufficio), per esempio, nelle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni del tecnico e quindi sia conformabile, (sanarla, rendere regolare) l’ufficio comunica al titolare, al progettista, che vi sono elementi ostativi all’accettazione della stessa e richiede (con atto scritto notificato) ulteriori elementi di giudizio e controdeduzioni.

Anche in questa circostanza l’efficacia dell’atto deve essere ritardata in attesa della fine dell’iter procedurale.

CILA inidonea - Divieto di iniziare o proseguire i lavori –

La mancata conformazione, comporta il divieto di iniziare o prosecuzione dei lavori (con specifica ordinanza notificata) e l’applicazione, nella seconda ipotesi, riguardo alla tipologia dei lavori realizzati con comunicazione inidonea, delle sanzioni amministrative pecuniarie e ripristinatorie, comprese quelle penali, se ricorrenti.

ATTENZIONE!

L’esecuzione di opere, non previste dalla stessa CILA, o in difformità, (esclusa la tolleranza) anche nel silenzio dello Sportello unico, porta sempre in qualsiasi momento, anche a lavori ultimati, all’adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal DPR n. 380/01, (o legge regionale).

CILA - Autotutela del Comune -

L'efficacia può essere sospesa, anche in seguito all’inizio dei lavori, per gravi motivi. (Per abuso edilizio, in altre parole alla presenza di un pericolo o di un danno al patrimonio artistico e culturale, all’ambiente, alla salute e alla pubblica sicurezza o la difesa nazionale).

CILA - Aggiornamento catastale -

  • Per opera dello Sportello unico -

La CILA [7] con il progetto planimetrico dei lavori effettuati (che non hanno interessato le parti strutturali) a firma di un tecnico abilitato, sarà valida, con la comunicazione di fine lavori, anche ai fini dell’aggiornamento catastale, (se dovuto), nel qual caso lo Sportello Unico dell’edilizia dovrà inoltrare la documentazione all’Agenzia del Territorio.

  • Per opera dell’interessato -

È possibile anche al termine delle opere o interventi (es.: diminuzione/aumento delle unità immobiliari e opere interne che modificano la distribuzione dei locali, ecc.) entro trenta giorni dall’ultimazione dei lavori [8] , per il titolare dell’atto provvedere direttamente (o tramite il direttore dei lavori) alla denuncia di variazione catastale, con la comunicazione al Comune.

  • CILA che non abbisogna di accatastamento -

Se i lavori effettuati non abbisognano di accatastamento, il tecnico nella comunicazione di fine lavori dichiara che l’intervento non ha comportato modificazioni da richiedere l’aggiornamento catastale.

Controlli a campione (Art. 24 DPR n. 380/01)

Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione o in percentuale, comprensivi del controllo dei lavori sul posto.

Adempimento obbligatorio da parte del dirigente dello Sportello unico per l’edilizia, (che può avvalersi dei propri tecnici o della polizia locale/municipale) il cui inadempimento potrebbe far sorgere responsabilità, anche di carattere penale, per omissione o ritardo di atti d’ufficio.

 

CILA SISTEMA SANZIONATORIO –

CILA - Avvio del procedimento sanzionatorio -

L’ordinanza di sospensione dei lavori costituisce avviso di avvio di procedimento per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori (ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/90).

Nel dispositivo dell’atto deve essere indicata tale condizione, oltre alle altre informazioni previste, compresa la nomina del responsabile del procedimento.

CILA - Sanzioni previste in caso di effettuazione dei lavori in assenza o in difformità - (Art. 6/bis del DPR n. 380/01 o legge regionale).

L’esecuzione di opere o interventi edilizi, in assenza, in parziale o totale difformità, (fatte salve le ipotesi di tolleranza costruttiva) costituisce violazione amministrativa.

In caso d’abuso trovano applicazione i provvedimenti sanzionatori pecuniari amministrativi ad opera del Dirigente dello Sportello unico dell’edilizia, titolare della vigilanza edilizia.

Carattere dell’abuso: illecito amministrativo.

Se accertato dalla polizia giudiziaria:

  • RELAZIONE (Con gli elementi essenziali, documentazione fotografica e planimetrica), al:
  • DIRIGENTE dello Sportello unico per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi: Applicazione della sanzione pecuniaria (€. 1000, mentre se presentata spontaneamente a lavori in corso, €333, art. 6/bis DPR n. 380/01, salvo sia diversamente previsto dalla legge regionale).

Alcune regioni prevedono anche la rimessa in pristino, (se non è possibile conformare la CILA o accettarla in sanatoria).

CILA - Sanzioni previste nel caso di opere in contrasto con gli strumenti urbanistici -

Se l’intervento risulta essere in contrasto con gli strumenti urbanistici costituisce: Reato edilizio. (Art. 44 DPR n. 380/01) (Es.: muretto di confine che non rispetta le distanze del confine stradale)

CILA - Disciplina nelle aree terremotate -

Nelle aree terremotate del 2016 trova applicazione il testo del decreto- legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 242 del 16 ottobre 2017), coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172.

In particolare: "Art. 8-bis. (Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative).

(Fra le altre disposizioni, è prevista, a tempo, la deroga all'articolo 146 del D. Lgs. n. 42/04, riguardante le autorizzazioni paesaggistiche ambientali)

OPERA REALIZZATA IN ASSENZA o difformità DEL TITOLO ABILITATIVO: CILA

Ipotesi d’abuso edilizio accertato dalla Polizia Giudiziaria: “In un manufatto fuori vincolo, viene accertata l’esecuzione di un intervento edile consistente nella realizzazione di pareti interne per una diversa sistemazione dei locai, NON interessanti i muri portanti dell’edificio, senza portare modificazione alla volumetria complessiva, in assenza del titolo abilitativo, o in difformità, (fatte salve le ipotesi di tolleranza costruttiva).

 

[1] Prima questa possibilità avveniva con la SCIA normale.

[2] Questi parametri possono essere invece modificati con il Permesso/SCIA super.

[3] Nella regione Emilia R la validità è stata determinata in tre anni.

[4] Nella regione Emilia R., dopo 5 giorni.

[5] Non trova applicazione la sanzione prevista dall’art. 90 c. 9/c D. Lgs. n. 81/08 - Sicurezza nei cantieri - perché fa riferimento alle opere soggette a Permesso di costruire/SCIA.

[6] La legge non sanziona la mancata comunicazione di fine lavori. (Può essere prevista dalla regione o dal comune).

[7] La CILA, laddove integrata con la comunicazione di fine dei lavori, è valida anche ai fini di cui all’articolo 17, primo comma, lettera b), del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, ed è tempestivamente inoltrata da parte dell’amministrazione comunale ai competenti uffici dell’Agenzia delle entrate (Aggiornamento catastale).

[8] Art. 34-quinquies, c. 2, lettera b), del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 9. 03. 2006, n. 80.

  • Cod. 853610.a-bis.6
  • GLOSSARIO EDILE

    • Interventi edili e regime giuridico relativo
    • Titoli abilitanti necessari

    Fonte: Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222

    1. Il decreto [...] provvede alla precisa individuazione delle attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio di attività (di seguito «Scia») o di silenzio assenso, nonché quelle per le quali è necessario il titolo espresso e introduce le conseguenti disposizioni normative di coordinamento.

    2. Con riferimento alla materia edilizia, al fine di garantire omogeneità di regime giuridico in tutto il territorio nazionale, con decreto del Ministro delle infrastrutture [...] da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la Conferenza unificata [...] è adottato un glossario unico, che contiene l'elenco delle principali opere edilizie, con l'individuazione della categoria di intervento a cui le stesse appartengono e del conseguente regime giuridico a cui sono sottoposte, ai sensi tabella “A” di cui all'articolo 2 del presente decreto.

    3. Le amministrazioni procedenti forniscono gratuitamente la necessaria attività di consulenza funzionale all'istruttoria agli interessati in relazione alle attività elencate nella tabella “A”, fatto salvo il pagamento dei soli diritti di segreteria previsti dalla legge.

    Avvertenza!

    Il dirigente dello sportello unico dell’edilizia, con la nuova normativa, in attesa del glossario nazionale, (che dovrebbe essere pubblicato prima della metà di febbraio 2017), deve fornire consulenza ai cittadini sui principali interventi ed opere edili, del regime giuridico relativo, con le indicazioni specifiche per individuare se gli interventi stessi sono liberi o assoggettati a titolo abilitante, comprensive del percorso di semplificazione.

    Attenzione!

    Ogni regione ha una propria legge regionale che disciplina la normativa di dettaglio secondo le esigenze del territorio.

    Alcuni interventi liberi, o soggetti a CILA/SCIA, in una regione, in un’altra possono essere disciplinati in modo diverso.

    Il glossario che segue, di profilo nazionale,non ha la pretesa di essere esaustivo, anzi può essere migliorato, integrato e modificato, secondo la normativa comunale e la disciplina regionale, ma rappresenta comunque un punto di partenza importante, con l’indicazione di oltre 300 ipotesi edilizie sviluppabili come tracce specifiche dallo sportello unico, in relazione ai contenuti dei modelli unificati dei titoli abilitativi.

    Attenzione!

    L’elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari sbagli, inesattezze o interpretazioni diverse.

    Stante la complessità della materia, diversa in ogni regione, pur garantendo l’affidabilità delle indicazioni, non si risponde tuttavia di danni derivanti da involontari errori di stampa o dall’uso dei dati o indirizzi operativi, che possono non coincidere con altre interpretazioni, orientamenti o letture diverse della complessa normativa edilizia.

GLOSSARIO NAZIONALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA

Normativa: (Al riguardo si veda anche quella delle regioni e dei comuni[1]).

  • Art. 6 c. 1 DPR n. 380/01, (con le modifiche dell’art. 3 del D. Lgs. n. 222/2016 e dell’art. 10 c. 1/b L. n. 120/2020, legge di conversione del “Decreto Semplificazione”)
  • Decreto MIT 2 marzo 2018, (dal titolo Approvazione del Glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222)
  • D. Lgs. n. 222/16, allegato “A” (Tab. A, Sezione II – Edilizia -- Attività 26) - DM 2 marzo 2018 allegato 1 – (Interventi previsti dal Glossario dal numero 01 al 52)

 

(Art. 6 c. 1/e 5 DPR n. 380/01) come sostituito dall’art. 10 c. 1/b L. n. 120/2020

l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti; 

 

(Attività edilizia libera - Limitazione)

(Art. 6 c. 1 DPR n. 380/01)

La tabella che segue individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio (di cui al D. Lgs. n. 42/2004)

 

ATTIVITA’ EDILIZIA LIBERA (AEL)

- CATEGORIE D’INTERVENTO –

 

Manutenzione ordinaria

(Dal n. 1 al 25 del glossario)

Pompe di calore

(N. 26 del glossario)

Attività di ricerca nel sottosuolo

(Dal n. 33 al 35 del glossario)

Pavimentazione di aree pertinenziali

(Dal n. 38 al 42 del glossario)

Deposito di gas liquefatti

(N. 27 del glossario)

Movimento di terra

(N. 36 del glossario)

Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza (Dal n. 43 al 52 del glossario)

Eliminazione barriere architettoniche

(Dal n. 28 al 32 del glossario)

Serre mobili stagionali

(N. 37 del glossario)

N. 52: Manufatti leggeri in strutture ricettive all’aperto (roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni) e assimilati

 

 

IN AREA PROTETTA DAL PUNTO DI VISTA PAESAGGISTICO

 

Interventi liberi in area o immobili con vincolo paesaggistico e culturale

Con il glossario dell’edilizia libera (AEL), (prevista dal D.M. 2 marzo 2018) e l’elencazione delle opere ed interventi realizzabili senza alcun atto del Comune si è posta l’esigenza di procedere all’analisi di quest’ultimi con riferimento alle aree protette dal punto di vista paesaggistico, rapportandoli con la liberalizzazione e semplificazione prevista nell’ultima normativa (DPR n. 31/17. Allegati “A e B) disciplinante l’obbligo o meno dell’autorizzazione semplificata.

 

Il Glossario, nello specifico, riporta:

 

  • Il regime giuridico dell’attività edilizia libera previsto dall’art. 6, c. 1, lettere da a) a e-quinquies), del DPR n. 380/2001. (Testo unico dell’edilizia)
  • L’elenco delle categorie dell’intervento che lo stesso testo unico dell’edilizia, appena indicato, ascrive all’edilizia libera, indicate espressamente nella tabella “A” del citato Glossario. (Manutenzione ordinaria, ecc. Si veda sotto)
  • L’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall’art. 1, c. 2 del D. Lgs. n. 222/2016. (Tipologia dell’intervento edile: realizzazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, adeguamento, integrazione, ecc., secondo i casi specifici)
  • L’elenco, non esaustivo, dei principali elementi (particolari edili) oggetto dell’intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione. (Es: pavimentazione, intonaco, inferriate, manto di copertura, ecc.)

 

La tabella contiene altresì:

  • Altri interventi ed opere privi di rilevanza edilizia non previsti nello stesso Glossario, che possono essere realizzate liberamente, senza alcun atto di assenso, come indicato dalla dottrina, giurisprudenza e soprattutto da specifiche normative regionali e comunali, cui necessariamente però occorre fare riferimento.
  • A completamento della classificazione a descrizione delle opere, degli elementi e lavori, si è proceduto a commentare il tutto con annotazioni e appunti interpretativi, evidenziando anche il titolo abilitativo nel caso della realizzazione di questi stessi interventi esclusi dalla liberalizzazione, nel caso sia consentito solo la sostituzione, il rifacimento e rinnovamento.

 

Attività edilizia libera in contrasto con la normativa

L’attività edilizia libera, ove eseguita in difformità o in contrasto alle leggi di settore o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, comporta l’applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla stessa normativa violata. (Es.: non rispetto dell’indice di permeabilità nella pavimentazione di un cortile)

 

Cartello di cantiere:

L’attività edilizia libera prevista dalla normativa, anche comunale, non comporta normalmente l’obbligo dell’esposizione del cartello di cantiere.

Peraltro il Comune può prevederla con norma specifica nel regolamento edilizio o con altro atto, indicando altresì anche la sanzione in caso d’inosservanza.

 


[1] ATTENZIONE!

Il regolamento edilizio può imporre particolari adempienti, come la richiesta di un nulla osta o di una comunicazione. A questi interventi bisogna aggiungere quelli già liberi previsti dalla normativa regionale.

OPERE E INTERVENTI EDILI:

  • SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – AMBIENTALE “SEMPLIFICATA”
  • LIBERI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – AMBIENTALE

(Con titolo abilitativo edilizio, se previsto)

Già in vigore le nuove norme (Art. 10)

La nuova normativa è entrata in vigore il giorno 6 aprile 2017.

La finalità della nuova normativa (Art. 1)

La disciplina intende semplificare l’iter per l’esecuzione di una serie d’interventi edili nelle aree protette che non hanno un impatto negativo sulla forma visiva del territorio e sulla bellezza del paesaggio.

Abrogazione delle vecchie norme (Art. 19)

Abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 - (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni).

Disapplicazione del decreto che individua la documentazione paesaggistica

Non trova applicazione negli interventi edili assoggettati ad autorizzazione paesaggistica semplificata il decreto che individua la documentazione necessaria circa la compatibilità prevista per quella ordinaria. (D.P.C.M. 12 dicembre 2005. “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”).

Regioni nelle quali trova applicazione (Art. 13)

La normativa entra in vigore immediatamente nelle Ragioni a statuto ordinario.

Le Regioni a statuto speciale devono emanare norme proprie con modificazione alle leggi, in conformità ai criteri del decreto. In queste ultime dovrebbe trovare però applicazione la disposizione di liberalizzazione di cui allegato “A”.

Dispositivi applicativi delle regioni (Art. 5)

I piani paesaggistici regionali possono dettare direttive o disposizioni per una corretta applicazione e realizzazione degli interventi senza la necessità dell’autorizzazione, anche semplificata.

Le regioni con l’adeguamento dei piani paesaggistici possono disciplinare le metodologie di realizzazione degli interventi liberi indicati nell’allegato “A”.

Esonero dell’obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi (Art. 4)

Se la Regione ha stipulato accordi di collaborazione con il Ministero e gli enti locali, non vi è l’obbligo dell’autorizzazione semplificata per una serie d’interventi indicati nello specifico nella tabella che segue.

Prevalenza di queste norme sugli strumenti urbanistici (Art. 14) (Vedi circolare)

Come espressamente previsto dal decreto, questa nuova disciplina ha prevalenza sugli strumenti urbanistici e altre disposizioni o piani contrastanti.

Sono fatte salve le prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici del codice. (D. Lgs. n. 42/04).

La così detta "liberalizzazione", introdotta dall'allegato “A”, infatti, ha natura solo formale e procedurale, esclude, cioè la necessità della previa autorizzazione, ma non comporta una "liberalizzazione" del regime sostanziale degli interventi: per questa ragione il piano paesaggistico, ma anche lo strumento urbanistico, possono senz'altro dettare prescrizioni di inedificabilità assoluta in determinate aree, a fronte delle quali neanche gli interventi previsti dall'allegato “A” siano consentibili. (Vedi circolare)

Condizione per la liberalizzazione (Vedi circolare)

Le condizioni per la "liberalizzazione" sono costituite, in molti casi, dal fatto che l'intervento o l'opera siano «eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti» o non comportino «modifiche a tali caratteristiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio».

Deve, in ogni caso trattasi, di interventi di "lieve entità" e del carattere "minore, privo di rilevanza paesaggistica".

Natura del vincolo (Vedi circolare)

I presupposti per la "liberalizzazione" sono costituiti, in molti casi, dalla natura del vincolo paesaggistico, ossia dal fatto che gli immobili interessati dagli interventi ricadano in aree sottoposte:

  • A vincolo ex art. 142 del codice:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, e i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento,

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
l) i vulcani;

  • A vincolo di bellezza panoramica (lettera d) dell'articolo 136 del codice).  (Le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze).

e non ricadano, invece, in aree sottoposte:

  • A vincoli di bellezza individua o del tipo di cui alla lettera c) dell'articolo 136 citato purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c):
  1. Gli immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali.
  2. Le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza.
  3. I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici.

Valutazione dell’intervento (Vedi circolare)

Spetta al privato, attraverso al proprio tecnico verificare la liberalizzazione o meno dell’intervento edilizio, che se soggetto a titolo abilitante, trova riscontro nello stampato unificato ANCI.

Nell’ipotesi, invece che sia interessato un intervento completamente libero, in altre parole senza l’obbligo di qualsiasi titolo abilitante, spetta al privato la valutazione e dunque la responsabilità.

Dubbi del privato sull’intervento (se assoggettato ad autorizzazione semplificata o meno) (Vedi circolare)

Resta aperta la possibilità per la parte privata, nei casi più complessi o particolarmente dubbi, di presentare comunque in via prudenziale una domanda di autorizzazione semplificata facendo riferimento alla voce analoga contenuta nell'allegato “B”, confidando nell'accertamento, da parte dell'amministrazione, della sussistenza delle condizioni o meno per tale atto, o per la collocazione dell'intervento in una delle voci dell'allegato “A”.

Richiesta attestazione allo Sportello unico prima dell’inizio dei lavori (Vedi circolare)

È esclusa la possibilità di un'attestazione preventiva (atipica, non prevista dall'ordinamento) circa il rispetto, nel progetto, delle caratteristiche morfo-tipologiche architettoniche etc.

Rimane ferma l’obbligo dello Sportello unico di acquisire eventualmente l’autorizzazione paesaggistica, o altri atti, in osservanza alle norme specifiche.

Sistematicità - Reiterabilità dell'intervento (Vedi circolare)

La reiterazione di interventi sul medesimo immobile (o area), in specie se concentrati in un arco ristretto di tempo, sempreché non sussistano ragioni tecniche comprensibili potrà facilmente tradursi in un'alterazione delle sue caratteristiche morfo-tipologiche e architettoniche tale da escludere l'applicazione dell'allegato “A” e il necessario ricorso all'autorizzazione paesaggistica semplificata.

È chiaro - anche per questo profilo - che si dovrà effettuare una verifica caso per caso e che non è possibile stabilire un criterio valido in astratto e in generale.

Dubbi circa l’individuazione della tipologia del vincolo paesaggistico (Vedi circolare)

Quando non vi è la certezza della classificazione di un intervento edile rientrante nelle lettere c) o d) dell'articolo 136 del Codice, dovrebbe trovare applicazione il vincolo più rigido, (lettera “c” proprio dei complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici) e non quello, più ampio, proprio delle bellezze panoramiche, (lettera “d”).

Nozione di interesse storico – architettonico o storico – testimoniale (Vedi circolare)

Un altro profilo particolarmente complesso e importante che esige primi, urgenti indirizzi applicativi attiene alla individuazione - nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ex articolo 136, lett. c) (complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale inclusi i centri e i nuclei storici) - degli specifici immobili privi di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, inclusi, per l'assenza di tale interesse, nella liberalizzazione, in deroga alla regola generale, propria dei suddetti complessi di immobili vincolati ex lettera c) citata che li esclude dall'applicabilità di molte delle tipologie elencate nell'allegato A (e dalla ivi prevista stessa "liberalizzazione").

Differenza fra l’autorizzazione paesaggistica - ambientale ordinaria e quella semplificata

  • Autorizzazione ambientale semplificata, viene presentata per tutti gli interventi indicati, (All. B) non realizzabili con quella ordinaria, ha il termine di conclusione del procedimento di 60 giorni, fatte salve eventuali sospensioni ed interruzioni di qualsiasi natura. (Art. 10)
  • Autorizzazione ambientale ordinaria viene presentata per tutti gli interventi, non realizzabili con quella semplificata e che non abbisognano della stessa (All. A), ha il termine di conclusione del procedimento di 105 giorni o 120, se la Soprintendenza non esprime il parere nel termine previsto, fatte salve eventuali sospensioni ed interruzioni di qualsiasi natura. (Art. 146 D. Lgs. n. 42/04)

Inizio lavori e durata dell’autorizzazione paesaggistica - ambientale ordinaria e semplificata (Art. 13)

  • Dopo il rilascio dell’autorizzazione è possibile l’inizio dei lavori, solo dopo avere ottenuto (se dovuto) il titolo abilitativo edilizio (Permesso di costruire), o aver completato l’iter per la (CILA/SCIA).
  • Validità 5 anni, che decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento.

Attività e interventi liberi in area vincolata, senza autorizzazione (Art. 2)

La nuova disciplina individua espressamente le attività e gli interventi edili non soggetti ad autorizzazione paesaggistica – ambientale, sia essa ordinaria o semplificata. (Allegato: “A”)

Ovviamente con il titolo abilitativo, se previsto.

Elenco dettagliato degli interventi liberi e soggetti ad autorizzazione “semplificata”

Il decreto sulla semplificazione li prevede espressamente in modo analitico:

  • Allegato: “A” - Tratta 31 piccoli interventi che non hanno rilevanza paesaggistica e che non comportano sostanziali modifiche alle aree ed agli edifici. (Art. 2). Trattasi di un elenco non tassativo e non esaustivo, quindi è possibile ricomprendere anche opere e interventi non elencati espressamente, ma possibili perché attinenti, in quanto irrilevanti dal punto di vista dei valori paesaggistici protetti.
  • Allegato “B” - Tratta 42 tipologie di interventi ritenuti di lieve impatto sul territorio. (Art. 3)

Anche in questo caso trattasi di un elenco non tassativo e non esemplificativo ed esaustivo, quindi è possibile ricomprendere anche opere e interventi non elencati espressamente, ma possibili perché attinenti e non particolarmente gravanti dal punto di vista dei valori paesaggistici protetti.

Stampati unificati per la richiesta di autorizzazione “semplificata”

Il decreto prevede già gli stampati unificati per la richiesta di autorizzazione e per la relazione:

  • Allegato: “C” – Istanza di autorizzazione paesaggistica con “procedimento semplificato”. (Di cui all’art. 8 c. 1)
  • Allegato “D” – Relazione paesaggistica semplificata, da allegare alla stessa richiesta. (Di cui all’art. 8 c. 1)

Da chi può essere presentata la richiesta d’autorizzazione semplificata

La richiesta d’autorizzazione deve essere presentata da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori e ottenere il titolo abilitativo, (proprietario, as­suntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio), assieme all’asseverazione e la relazione paesaggistica.

Organo competente al controllo (Vedi circolare)

Le verifiche circa la corretta individuazione, da parte del privato, della tipologia di intervento, riguardo alle tipologie elencate nell'allegato “B”, spetta, nel regime della co-decisione, proprio dell'autorizzazione paesaggistica, a entrambe le amministrazioni co-decidenti. (Regione o ente territoriale delegato, e Soprintendenza).

Così come la verifica del rispetto delle prescrizioni spetta - allo stesso modo - alla Regione, al Comune e alla Soprintendenza, nella leale collaborazione.

La decisione conclusiva, in caso di dissenso, spetta alla Soprintendenza in tutti i casi in cui operi il regime del parere vincolante.

Ciò significa che anche nel caso di intervento repressivo inteso a rilevare la necessità di un’autorizzazione paesaggistica semplificata in una fattispecie nella quale il soggetto privato abbia invece ritenuto sotto la sua responsabilità di procedere in regime libero, ipotizzando 1a riconducibilità dell'intervento entro una delle tipologie di cui all'allegato A, la decisione in ordine alla necessità o meno di tale autorizzazione paesaggistica spetta in ultima istanza alla Soprintendenza.

Procedimento amministrativo (L’iter procedurale è indicato dettagliatamente nell’articolo 11). (Vedi circolare)

La verifica preliminare è sempre obbligatoria.

Il privato ha diritto di ottenere l'archiviazione della pratica e la comunicazione che l'intervento o l'opera ricadono in regime libero in applicazione dell'allegato “A”.

Il dirigente analizza la richiesta e verifica se si tratta di un intervento:

  • Libero non assoggettato ad autorizzazione neanche semplificata, perché indicato (All. “A”), o già previsto dall’art. 149 del codice. (Iter concluso, con risposta al richiedente).
  • Che richiede l’autorizzazione ordinaria. (Iter normale di cui procedimento previsto dall’art. 146 del Codice)
  • Che richiede l’autorizzazione semplificata (L’iter procedurale è indicato dettagliatamente nell’articolo 11).
  • Se per l’intervento sono necessari pareri di più Amministrazioni, viene indetta la conferenza dei servizi per l’acquisizione degli stessi. (In questo caso il tempo per l’acquisizione del parere del Soprintendente si dimezza, ovvero deve rispondere entro 10 gg., anziché 20 gg.)

Nel caso in cui il progetto NON preveda altri titoli abilitativi, il dirigente: (art. 11 c. 5)

  • Ha la possibilità, una sola volta, entro 10 giorni di richiedere documentazioni, chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, assegnando 10 gg. di tempo per la risposta. (Nel frattempo il procedimento per il rilascio si sospende).
    • Se il richiedente non risponde entro 10 gg. l’istanza è improcedibile. (Iter concluso, con risposta al richiedente).
  • Pervenuti gli altri elementi integrativi di giudizio, trasmette la stessa richiesta, entro 20 giorni al Soprintendente con la proposta favorevole all’accoglimento.
  • IL Soprintendente ha tempo 20 gg. per esprimere il suo parere vincolante, se questo è favorevole:
    • Il dirigente adotta il provvedimento entro 10 gg.
  1. Nel caso di esito negativo della valutazione circa la sua compatibilità paesaggistica: (art. 11 c. 3)
  • Ha la possibilità entro 10 giorni di richiedere documentazioni, chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, assegnando 10 gg. di tempo per la risposta.
  • Nel frattempo il procedimento per rilascio si sospende.
    • Se il richiedente non risponde entro 10 gg. l’istanza è improcedibile. (Iter concluso, con risposta al richiedente).
  • Se verificati gli elementi integrativi di giudizio, permangono gli elementi ostativi alla richiesta, comunica entro 20 gg. la risposta negativa al richiedente.
  1. Nel caso di parere negativo del Soprintendente sulla proposta favorevole dell’amministrazione: (art. 11 c. 7)
  • IL Soprintendente comunica entro 10 gg al richiedente i motivi ostativi, all’accoglimento, indicando altresì le modifiche necessarie per ottenere una valutazione positiva assegnando 15 gg per presentare il nuovo progetto. (Nel frattempo il procedimento per il rilascio si sospende)
  • Decorso il termine assegnato, il Soprintendente, ove non ritenga di modificare la propria valutazione negativa, nei successivi 20 gg., adotta il provvedimento fornendo specifica motivazione e ne dà contestualmente comunicazione all’interessato e all’amministrazione richiedente.

Cambio della tipologia dell’autorizzazione (Vedi circolare)

La Soprintendenza può dissentire e applicare la procedura ordinaria in luogo di quella semplificata, provvedendo a comunicarlo al Comune e alla stessa parte istante (alla stessa stregua di una comunicazione di motivo ostativo, ex articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990), quale ostativo sulla procedura, non sull'esito nel merito della domanda, con la conseguenza che la procedura dovrà ripartire ex novo.

 

Pareri contrastanti tra il Comune e la Soprintendenza (Articolo 11, comma 6) (Vedi circolare)

A termini di legge nulla impedisce alla Soprintendenza di esternare, nella sede propria del parere, il proprio avviso negativo sulle condizioni apposte dal Comune.

In caso di parere vincolante, l'avviso della Soprintendenza prevale su quello comunale.

Al riguardo appare tuttavia opportuno che siano stabilite adeguate forme di condivisione e di coinvolgimento anticipato della Soprintendenza, da parte del Comune, quando intenda fornire indicazioni su possibili modifiche del progetto al fine di renderlo autorizzabile.

Al netto della inevitabile variabilità ed eterogeneità dei casi.

Termine per la conclusione del procedimento (Artt. 10 - 11) - Parere del Soprintendente - (Vedi circolare)

La nuova procedura semplificata, di autorizzazione deve terminarsi entro il tempo massimo di 60 giorni dalla presentazione della richiesta d’acquisizione al Comune. (Il procedimento si sospende nel caso di richieste di chiarimenti o altro).

Di questi sessanta giorni, venti sono a disposizione dell’amministrazione competente per l’istruttoria iniziale, venti giorni sono riservati al Soprintendente per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante. (Art. 11 c.7)

Il Comune deve adottare il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole del Sovrintendente. (Il silenzio equivale all’assenso, art. 17/bis L. n. 241/90).

Se invece l’area è assoggettata a specifiche prescrizioni nel piano paesaggistico regionale, il parere è solo obbligatorio, ma non vincolante. (Art. 11 c.8)

Nel caso che l’istruttoria sia negativa, i titoli abilitativi non possono essere accettati (CILA/SCIA) o rilasciati (Permesso di costruire). (L’iter procedure è indicato dettagliatamente nell’art. 11).

Una comunicazione di motivi ostativi "tardiva", intervenuta, ad esempio, il quindicesimo giorno successivo alla ricezione della proposta di accoglimento comunale, non determinerà in alcun modo l’illegittimità del parere conclusivo negativo. (Vedi circolare)

Comunicazione all’interessato (Art. 11) (Vedi circolare)

L’esito dell’istruttoria concernente il rilascio dell’autorizzazione deve essere comunicato al soggetto richiedente entro 60 giorni dalla presentazione, sia esso favorevole o negativo.

Il termine è tassativo, eventuale ritardo (non giustificato dalla procedura) potrebbe comportare responsabilità del dirigente, penali e/o disciplinari, (o dei funzionari preposti).

Quale tecnico assevera l’intervento e firma la richiesta dell’autorizzazione

Il direttore dei lavori, progettista, o altro professionista iscritto all’albo, con competenza specifica, firma la richiesta dell’autorizzazione, unitamente al soggetto richiedente, secondo il modello unificato (All. “C”), con la relazione paesaggistica semplificata nelle forme indicate (All. “D”), e l’indicazione precisa della disciplina paesaggistica vigente, l’area interessata all’intervento, la conformità del progetto ai valori paesaggistici ed agli strumenti urbanistici.

La certificazione, la documentazione e asseverazione redatta sotto la propria responsabilità, avviene ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, (quale persona esercente un servizio di pubblica necessità).

Richiesta di autorizzazione semplificata che interessa anche i beni culturali (Vedi circolare)

Il soggetto presenta un’unica istanza che dovrà ottenere dal Sovrintendente una duplice valutazione, sempre nei tempi previsti dalla nuova disciplina.

Rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie (Art. 7)

Le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie esistenti, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, possono essere rinnovate con la procedura semplificata a condizione che il progetto risulti conforme alla normativa paesaggistica.

Commissioni locali del paesaggio (Art. 11)

Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni per il paesaggio, salvo diversa normativa regionale.

Termine per la conclusione del procedimento (Artt. 10 - 11) - Parere del Soprintendente - (Vedi circolare)

La nuova procedura semplificata, di autorizzazione deve terminarsi entro il tempo massimo di 60 giorni dalla presentazione della richiesta d’acquisizione al Comune. (Il procedimento si sospende nel caso di richieste di chiarimenti o altro).

Di questi sessanta giorni, venti sono a disposizione dell’amministrazione competente per l’istruttoria iniziale, venti giorni sono riservati al Soprintendente per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante. (Art. 11 c.7)

Rinvio a normative di settore (Art. 15)

Gli interventi liberi di cui all’Allegato “A”, restano sottomessi alla disciplina edilizia cui sono assoggettati, circa i titoli abilitativi e la normativa correlata, (es.: l’occupazione di suolo pubblico, sismica, sicurezza impianti, ecc.).

Sanzioni in caso di opere realizzate in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, quando dovuta

(Art. 17)

Oltre alle sanzioni di carattere amministrativo ripristinatorio, (art. 167 c. 4 D. Lgs. n. 42/04) l’esecuzione di lavori edili, in assenza dell’autorizzazione dell’autorità titolare del vincolo (ordinaria ed anche “semplificata”), quando dovuta, in parziale o totale difformità, costituisce il reato edilizio – ambientale, punito da diverse norme penali, (Art. 181 c. 1 D. Lgs. n. 42/2004 - art. 44 lett. c) DPR n. 380/01, se ne ricorrono le condizioni trova applicazione anche l’art. 724 del c.p.)

Rimessa in pristino (Vedi circolare)

Si procede alla rimessa in pristino delle opere e interventi realizzati in violazione alle norme solo quando non sia possibile in alcun modo dettare prescrizioni che consentono la compatibilità paesaggistica. (Art. 17)

La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d'ufficio dall'autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato edilizio – ambientale.

Opere ed interventi realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto

Non si procede alla rimessa in pristino di opere e interventi (indicati nella tabella “A”) realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, non soggette ad altro titolo abilitativo, all’infuori dell’autorizzazione paesaggistica. (Art. 17)

Ipotesi d’abuso. Realizzazione di autorimesse, anche parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe. (B 16, nell’allegato “B”), in assenza dell’autorizzazione paesaggistica semplificata e del titolo abilitativo.

Procedimento sanzionatorio:

  1. Adempimenti del dirigente dello Sportello unico per l’Edilizia:
  • Accerta direttamente:
  • Verifica che, riguardo all’’abuso, i trasgressori presentino apposita domanda ai fini dell’accertamento della compatibilità ambientale e, di fatto, la sanatoria per l’abuso commesso, con l’ottenimento del titolo abilitativo.
  • Ricevuta la domanda, richiede alla Commissione specifica, se l’illecito può ottenere la compatibilità ambientale.
  • Provvede alla denuncia per iscritto del reato al P.M., (o in alternativa al Comando di Polizia municipale/Locale, per le sanzioni penali previste dall’art. 181 c. 1 D. Lgs. n. 42/2004 e punite dall’art. 44/c DPR n. 380/01).
  • Comunica al Soprintendente l’illecito commesso perché possa intervenire, anche di propria iniziativa, ai fini dei provvedimenti sanzionatori amministrativi: (Art. 27 DPR n. 380/01):
  • Per la demolizione e rimessa in pristino.
  • Per la demolizione d’ufficio, in caso d’inottemperanza, a spese dei trasgressori.

Nel caso che l’abuso ottenga la compatibilità paesaggistica:

  • Irroga la sanzione pecuniaria (di cui all’art. 167 c.5 D. Lgs. N. 42/04).
  • Comunica il rilascio dell’attestazione paesaggistica al procuratore della Repubblica, (o al Comando di Polizia municipale/Locale, che ha ricevuto la denuncia del reato dallo stesso dirigente, perché ai sensi dall’art. 181 c. 1-ter del D. Lgs. n. 42/04, non trova applicazione la sanzione penale).

Nel caso negativo, o nell’ipotesi che la compatibilità paesaggistica non venga richiesta:

  • Irroga la sanzione pecuniaria (di cui all’art. 167 c.5 D. Lgs. N. 42/04 e adotta i provvedimenti sanzionatori amministrativi ripristinatori, in coordinamento con il Soprintendente).
  • Predispone l’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino. In caso d’inosservanza:
  • Irroga anche la sanzione pecuniaria (di €. 20.000, solo se l’abuso è assoggettato a Permesso di costruire/SCIA super, di cui all’art. 31 c. 4/bis DPR n. 380/01).
  • Predispone l’ordinanza di demolizione d’ufficio, a spese dei trasgressori.
  • Comunica il mancato rilascio (o richiesta) della compatibilità paesaggistica al procuratore della Repubblica, (o al Comando di Polizia municipale/Locale, che ha ricevuto la denuncia, perché ai sensi dall’art. 181 c. 1-ter del D. Lgs. n. 42/04, trova applicazione la sanzione penale).
  • Riceve dalla polizia giudiziaria il rapporto:
  • Adempie quanto sopra indicato, esclusa la denuncia del reato (al PM o alla PG).
  1. Adempimenti della Polizia Giudiziaria se accerta direttamente l’abuso

In assenza del titolo, (in difformità - totale e parziale - o con varianti essenziali) predispone:

  • RAPPORTO, contenente: gli elementi essenziali dell’accertamento, i nomi dei responsabili, i rilievi fotografici e planimetrici, con gli altri elementi utili, da trasmettere:
  • Al Dirigente (Sportello unico dell’edilizia) - Alla Regione, (o altro ente delegato). (Nella regione Emilia R. anche al Soprintendente) (Se è prevista l’autorizzazione sismica e il dirigente NON è delegato, il RAPPORTO (PROCESSO verbale) va trasmesso successivamente anche all’organo regionale, dirigente sismico, o altra istituzione, come il Genio Civile, secondo la stessa regione, comunicando il numero del registro generale della notizia di reato e il nome del PM titolare).
  • NOTIZIA DI REATO al Procuratore della Repubblica (per il reato di cui art. 181 c. 1 D. Lgs. n. 42/2004 - art. 44/c DPR n. 380/2004), comprendente:
  • I nomi dei responsabili, (con l’identificazione e elezione di domicilio).
  • Il verbale di rilievi e accertamenti urgenti – di sopralluogo - (Con documentazione fotografica e planimetrica parte integrante del medesimo verbale).
  • Gli atti di polizia giudiziaria e le fonti di prova idonee a sostenere l’accusa.

ATTENZIONE! Nell’informativa di reato è necessario indicare, fra l’altro:

  • La data di ultimazione dei lavori, (ovviamente se i lavori NON sono in corso).
  • I nomi: del dirigente, (che adotta i provvedimenti amministrativi), dell’operatore (che ha realizzato la documentazione fotografica e che, al riguardo, testimonierà), del proprietario, (anche se non è corresponsabile, per conoscenza).
  • La dichiarazione che la P. G. ha verificato l’abuso presso l’ufficio tecnico, (es.: l’assenza del titolo, la difformità, la presenza di vincoli, ecc.).

Se esistono le condizioni procede, eventualmente, previo apposito verbale al:

  • SEQUESTRO PREVENTIVO da trasmettere per la convalida al PM, entro 48 ore, (dell’intera opera o solo della parte realizzata abusivamente, con nomina del custode giudiziario, art. 321 c.p.p.).

Il dirigente comunica alla polizia giudiziaria:

  • Che non è stata richiesta o che l’abuso non ha la ottenuto la compatibilità paesaggistica - ambientale e quindi non è possibile l’accertamento di conformità (sanatoria): la P.G. informa il procuratore della Repubblica. (Perché trova applicazione la sanzione penale ai sensi dall’art. 181 c. 1 - del D. Lgs. n. 42/04).

Ovvero:

  • Che l’abuso segnalato con il rapporto HA ottenuto la compatibilità paesaggistica - ambientale: la P.G. informa il procuratore della Repubblica. (Perché ai sensi dall’art. 181 c. 1-ter del D. Lgs. n. 42/04, non trova applicazione la sanzione penale).

Possibilità di sanatoria per le opere eseguite in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica semplificata” (Trova applicazione l’art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04)

I lavori edili relativi a interventi e opere rientranti fra quelli soggetti ad autorizzazione paesaggistica “semplificata”, (indicati nella tabella “B”) realizzati in assenza della stessa o in difformità, possono ottenere la sanatoria a richiesta del trasgressore (proprietario), a condizione che ottengano la compatibilità paesaggistica.

Nel particolare:

  • Per lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che NON abbiano:
    • Determinato creazione di superfici utili o volumetria.
    • Aumentato la superficie e volumetria (oltre a quelli legittimamente realizzati)
  • Ovvero:
  • Per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica.
  • Per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi, presenta domanda al Comune ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi, che sarà valutata dalla commissione per la qualità architettonica e del paesaggio.

Tale commissione si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della sovrintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

Nel caso venga rilasciato l’attestato di compatibilità

Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima, (art. 167 D. Lgs. n. 42/04).

L’azione penale, (già avviata, con la denuncia del Dirigente o l’informativa della P.G.) non trova applicazione, in altre parole la comunicazione al P.M. dell’avvenuto rilascio dell’attestato medesimo e del pagamento della sanzione pecuniaria citata, porta all’estinzione del reato, (art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).

Nel caso NON venga rilasciato o richiesto l’attestato di compatibilità

In caso di rigetto della domanda, o di mancata richiesta della compatibilità, si applica la sanzione della rimessa in pristino, oltre all’esercizio dell’azione penale, (art. 181 c. 1 D. Lgs. n. 42/04).

INTERVENTI GIÀ LIBERI DA TEMPO

NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE (NEANCHE SEMPLIFICATA)

(Esclusi gli interventi previsti dal DPR n. 31/2017 (All. “B”) soggetti ad autorizzazione con procedura semplificata”).

Normativa: Art. 149 D. Lgs. n. 42/04

Non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica – ambientale, per gli interventi specificati, a condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, (prospetto):

  • Manutenzione ordinaria.
  • Manutenzione straordinaria.
  • Revisione degli impianti (con manutenzione straordinaria).
  • Opere interne alle costruzioni (con manutenzione straordinaria)
  • Consolidamento statico.
  • Restauro e risanamento conservativo.
  • Interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale (che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio).
  • Taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti e autorizzati in base alla normativa in materia. (Indicati dall’art. 142 c1/a D Lgs. n. 42/04).
  • L’installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. (Legge “Sblocca Italia”, n. 164/14).

Titolo abilitativo edilizio

Ovviamente questi lavori, (esclusa la manutenzione ordinaria, se non diversamente previsto dagli strumenti urbanistici), sono soggetti a specifica licenza edilizia, secondo la disciplina vigente, (CILA /SCIA normale).

Avvertenza:

A fronte di normative di non facile interpretazione stante la complessità di norme non suffragate da indirizzo operativo univoco, come si dice in questi casi, pur garantendo l’affidabilità di questa esposizione, le presenti note costituiscono sempre e soltanto l’interpretazione di chi scrive, che può anche non coincidere con altre esposizioni e letture.

Nel caso di opere non condonabili, perché in contrasto con gli strumenti urbanistici, trova applicazione il sistema sanzionatorio applicato a monte (Art. 36 DPR 380/01).

A monte deve essere stato applicato, secondo il caso specifico:

- Il sistema sanzionatorio per le opere realizzate in ASSENZA del Permesso di costruire/SCIA alternativa, in TOTALE difformità o con VARIAZIONI essenziali. Copertina – 853610.D.3
- Il sistema sanzionatorio per le opere realizzate in PARZIALE difformità: dal Permesso di costruire/SCIA alternativa. Copertina – 853610.D.13
- Il sistema sanzionatorio per le opere di ristrutturazione edilizia “pesante” realizzate in ASSENZA del Permesso di costruire/SCIA alternativa, in TOTALE difformità. Copertina – 853610.D.6

PRATICA COD. 853610.O