Modulistica
Art. 145 C.P.C. - (Notificazione alle persone giuridiche)
La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.c. si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'art. 19, secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.
Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.
La pratica potrebbe essere aggiornata a seguito di prossime disposizioni regionali
Con il regolamento vengono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare ai procedimenti previsti dal d.lgs. n. 152/2006 con riferimento:
- all'istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'autorità competente delle attività previste dagli articoli 29-bis, comma 2, 29-ter, 29-quater, 29-sexies e 29-septies, del d.lgs. n. 152/2006, per il primo rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale relativa a impianti nuovi o ad impianti esistenti, comprese le eventuali attività di aggiornamento dell'autorizzazione previste dall'articolo 29-sexies, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006, in caso di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105, successiva alla conclusione del procedimento di rilascio di autorizzazione integrata ambientale;
- all'istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'Autorità competente delle attività previste dagli articoli 29-bis, comma 2, 29-ter, 29-quater, 29-sexies e 29-septies, del d.lgs. n. 152/2006, per il riesame, con valenza di rinnovo dell'AIA, già rilasciata, disposto ai sensi dall'articolo 29-octies, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006;
- all'istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell'Autorità competente delle attività previste in caso di domanda, presentata ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 2, del d.lgs. 3 n. 152/2006, di autorizzazione ad esercire modifiche sostanziali in una installazione già dotata di AIA, ovvero in caso di riesame dell'AIA già rilasciata, o avviato su istanza del gestore, o disposto con autonomo provvedimento o disposto nella stessa AIA, alla luce di lacune nell'istanza che non si è ritenuto tecnicamente possibile superare nei tempi fissati per la conclusione del procedimento, e non tali da poter giustificare un diniego;
- all'istruttoria necessaria alla valutazione della comunicazione di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 e all'eventuale conseguente aggiornamento dell'AIA già rilasciata in caso di modifica non sostanziale;
- alle attività di controllo basate sia sulla verifica della documentazione trasmessa dal gestore, sia sulle visite ispettive effettuate presso l'installazione, programmate;
- alle visite di verifica presso l'installazione da effettuarsi entro sei mesi per le installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.
Sono escluse dal campo di applicazione del decreto le ispezioni straordinarie di cui all'articolo 29-decies, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006. Il decreto definisce, inoltre, i compensi relativi alla Commissione istruttoria per l'AIA - IPPC (di seguito Commissione AIA-IPPC) di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90.
Ai fini dell'applicazione del decreto valgono le definizioni di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 152/2006.
Nel rispetto dei principi del decreto ed entro 180 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al decreto stesso da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino alla emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti nella regione o provincia autonoma.
Per Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) si intende il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto, o di parte di esso, a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti enunciati dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. alla parte II, titolo III-bis.
L’autorizzazione integrata ambientale sostituisce una serie di autorizzazioni ambientali contemplate nell’allegato IX alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006.
ALLEGATO IX – Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale (allegato così sostituito dall’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 46 del 2014)
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto).
- Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza).
- Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210).
- Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7).
- Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9)
- Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).
PRINCIPI GENERALI
L’autorità competente, nel determinare le condizioni per l’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:
- devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
- non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
- deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della quarta parte del presente decreto; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l’impatto sull’ambiente, secondo le disposizioni della medesima quarta parte del presente decreto;
- l’energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;
- devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
- deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.
INFORMAZIONI
In base al nuovo art. 29-ter del testo unico ambientale, la domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione integrata ambientale deve contenere le seguenti informazioni:
- descrizione dell’installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata;
- descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell’energia usate o prodotte dall’installazione;
- descrizione delle fonti di emissione dell’installazione;
- descrizione dello stato del sito di ubicazione dell’installazione;
- descrizione del tipo e dell’entità delle prevedibili emissioni dell’installazione in ogni comparto ambientale nonché un’identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente;
- descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l’uso per prevenire le emissioni dall’installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
- descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall’installazione;
- descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l’intervento dell’ente responsabile degli accertamenti di cui all’articolo 29-decies, comma 3;
- descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria;
- descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all’articolo 6, comma 16;
- se l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell’installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell’installazione o prima del primo aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata, per la quale l’istanza costituisce richiesta di validazione.
L’autorità competente esamina la relazione disponendo nell’autorizzazione o nell’atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.
Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l’autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete, l’autorità competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all’art. 8-bis potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l’istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.
L’autorizzazione integrata ambientale è valevole per cinque anni a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e, pertanto, il gestore invia all’autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni previste per il rilascio dell’autorizzazione.
L’autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dall’articolo 29-quater, commi da 5 a 9. Fino alla pronuncia dell’autorità competente, il gestore continua l’attività sulla base della precedente autorizzazione.
L’autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame, contestualmente all’avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell’ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l’indicazione della localizzazione dell’impianto e del proprio nominativo, nonché gli uffici individuati ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all’articolo 7 e ai commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresì pubblicate dall’autorità competente nel proprio sito web. È in ogni caso garantita l’unicità della pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all’autorità competente, osservazioni sulla domanda.
La convocazione da parte dell’autorità competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, di apposita conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l’autorizzazione, produce gli effetti previsti per l’istituto della conferenza dei servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990. In tale contesto vengono acquisite le prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché il parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per gli impianti di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente per quanto riguarda il monitoraggio e il controllo degli impianti e delle emissioni nell’ambiente. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell’autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, può chiedere all’autorità competente di verificare la necessità di riesaminare l’autorizzazione rilasciata.
Nell’ambito della Conferenza dei servizi, l’autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine in cui la conferenza deve pronunciarsi (60 giorni) resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa. Salvo quanto diversamente concordato, la Conferenza dei servizi deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine, fissato dall’autorità competente, per la presentazione delle osservazioni. L’autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale comunque entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, ovvero, nel caso in cui siano state richieste documentazione integrative, duecentodieci giorni dalla presentazione della domanda.
Le autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell’elenco dell’allegato IX, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali. In particolare le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all’articolo 216, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste dal presente decreto per la protezione dell’ambiente, nonché l’indicazione delle autorizzazioni sostituite.
Copia dell’autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa a disposizione del pubblico, presso l’ufficio indicato dal gestore nella domanda di autorizzazione. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento. L’autorità competente può sottrarre all’accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell’allegato VIII, qualora ciò si renda necessario per l’esigenza di salvaguardare ai sensi dell’articolo 24, comma 6, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L’autorità competente può inoltre sottrarre all’accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell’impianto nell’ambiente, per ragioni di tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.
In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell’impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, d’intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l’armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l’autorità competente assicura il necessario coordinamento tra l’attuazione dell’accordo e la procedura di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.
Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all’autorità competente. A far data dal ricevimento della comunicazione, il gestore trasmette all’autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell’autorizzazione stessa. L’autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati all’autorità competente.
Di seguito l’elenco degli impianti di cui all’allegato VIII.
ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 Categorie di attività industriali per le quali è necessaria l’Autorizzazione integrata ambientale (IPPC, di cui all’art. 6, comma 12) così come sostituito dall’art. 26 comma 1 del d.lgs. n. 46 del 2014.
INQUADRAMENTO GENERALE A
Le installazioni, gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel Titolo III-bis alla Parte Seconda. B – I valori soglia riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in una stessa installazione o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività. Per le attività di gestione dei rifiuti, tale calcolo si applica al livello delle attività 5.1 e 5.3, lettere a) e b). C – Nell’ambito delle categorie di attività di cui al punto 4 (industria chimica), si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica o biologica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.D – In mancanza di specifici indirizzi interpretativi emanati ai sensi dell’articolo 29-quinquies e di linee guida interpretative emanate dalla Commissione Europea, le autorità competenti valuteranno autonomamente: a) il rapporto tra le attività di gestione dei rifiuti descritte nel presente Allegato e quelle descritte agli Allegati B e C alla Parte Quarta; e b) l’interpretazione del termine “scala industriale” in riferimento alle attività dell’industria chimica descritte nel presente Allegato. Categorie di attività di cui all’articolo 6, comma 131.
- Attività energetiche 1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW.1.2. Raffinazione di petrolio e di gas.1.3. Produzione di coke.1.4. Gassificazione o liquefazione di: a) carbone; b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW. 1.4-bis Attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del Titolo IV alla Parte Terza) e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell’Allegato IV alla Parte Quinta.
- Produzione e trasformazione dei metalli 2.1. Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all’ora.2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all’ora; b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW; c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all’ora. 2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno. 2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi: a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli; 2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.
- Industria dei prodotti minerali 3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio: a) Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno; b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno; c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno. 3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti dell’amianto.3.3. Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno.3.4. Fusione di sostanze minerali compresa la produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno.3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno.
- Industria chimica 4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare: a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche; c) idrocarburi solforati; d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati; e) idrocarburi fosforosi; f) idrocarburi alogenati; g) composti organometallici; h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa); i) gomme sintetiche; l) sostanze coloranti e pigmenti; m) tensioattivi e agenti di superficie. 4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare: a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile; b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati; c) basi, quali idrossido d’ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio; d) sali, quali cloruro d’ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d’argento; e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio. 4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi.4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi.4.6. Fabbricazione di esplosivi.
- Gestione dei rifiuti 5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: a) trattamento biologico; b) trattamento fisico-chimico; c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; e) rigenerazione/recupero dei solventi; f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici; g) rigenerazione degli acidi o delle basi; h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti; i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori; j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli; k) lagunaggio. 5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all’ora; b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno. 5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico; 2) trattamento fisico-chimico; 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento; 4) trattamento di scorie e ceneri; 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico; 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento; 3) trattamento di scorie e ceneri; 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. Qualora l’attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno. 5.4. Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti. 5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti. 5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.
- Altre attività 6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di: a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno; c) uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m³ al giorno. 6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno. 6.3. Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito. 6.4. a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno; b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: 1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno; 2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l’installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all’anno; 3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta “A” la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a: - 75 se A è pari o superiore a 10; oppure - [300 – (22,5 × A)] in tutti gli altri casi L’imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto. c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua). 6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno. 6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini: a) con più di 40000 posti pollame; b) con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o c) con più di 750 posti scrofe. 6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all’ora o a 200 Mg all’anno. 6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione. 6.9. Cattura di flussi di CO2 provenienti da installazioni che rientrano nel presente Allegato ai fini dello stoccaggio geologico in conformità decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162. 6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m³ al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l’azzurratura. 6.11. Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un’installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato.”
TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di altre Agenzie di affari, sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono avviare Agenzie di affari diverse da quelle di pubblici incanti, matrimoniali, di pubbliche relazioni e di recupero stragiudiziale dei crediti.
DESCRIZIONE
Per "agenzie pubbliche", s’intendono le imprese che offrono intermediazione nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con esclusione delle attività già soggette a specifica disciplina di settore (ad es. agenzie disbrigo pratiche automobilistiche, agenzie di viaggio, etc.).
Gli elementi caratterizzanti sono: l'esercizio organizzato ed abituale di una serie di atti; la prestazione di opera a chiunque ne faccia richiesta; la natura essenzialmente di intermediazione di tale opera e il fine di lucro.
Rientrano, ad es., tra le attività ricomprese nella presente scheda informativa: agenzie per la compravendita di oggetti usati per conto terzi, spedizioni per conto terzi, esposizioni e compravendita di opere d'arte per conto terzi, pubblicità per conto terzi (a mezzo televisione, radio stampa, manifesti), inserzioni pubblicitarie per conto terzi, intermediazione nell’acquisizione e vendita di spazi pubblicitari, disbrigo pratiche amministrative, visure e certificati per conto terzi, disbrigo pratiche amministrative in materia funeraria, collocamento complessi di musica leggera per conto terzi, disbrigo pratiche infortunistiche per conto terzi, etc.
Ai sensi dell’art.120 del T.U.L.P.S., gli esercenti le agenzie di affari sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari contenente le indicazioni di cui all’art.219 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni cui attendono, con le tariffe.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S., il Questore può impartire le prescrizioni ritenute necessarie nel pubblico interesse.
Ai sensi dell’art.12-bis del R.D. n. 635/1940 “Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto, per le attività ricettive, dall'articolo 17-ter della legge”.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
- D.Lgs. n. 112/1998;
- D.Lgs. n.126/2016 e D.Lgs. n.222/2016;
- D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione all’Albo delle Imprese.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.Lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Qualora la Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.
Ai sensi dell’art. 2, c.1, D.Lgs. n. 126/2016, i suddetti moduli prevedono, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19-bis, L. n. 241/1990, la Comunicazione deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
|
107 |
Avvio dell’attività |
Comunicazione |
La comunicazione deve essere presentata al SUAP |
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115 D.Lgs. n. 112/1998, art. 163 |
Cessazione |
Comunicazione |
Alla presentazione della Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.Lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie dei locali[2] |
Disposizioni edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie comunali |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo, D.Lgs. n.159/2011 (Legge antimafia)[3] |
Art. 67, c.1, lett. A), D.Lgs. n. 159/2011 |
Accettazione incarico e possesso requisiti da parte del rappresentante (qualora nominato)[4] |
Art. 8, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) |
Insussistenza condizioni previste dagli art. 11 e 131 del T.U.L.P.S. |
Artt. 11 e 131, T.U.L.P.S. |
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro |
D.Lgs. n. 81/2008 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali |
Art. 13, D.Lgs. n. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 |
Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi |
Artt. 67 e 85, D.Lgs. n. 159/2011 |
Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale |
Art. 2, c.2, D.Lgs. n. 126/2016 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[5]
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione di accettazione incarico e possesso dei requisiti da parte del rappresentante (qualora nominato) - allegato A del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di rappresentante |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato B del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di altri soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti morali: Costituiscono impedimento soggettivo all’esercizio dell’attività:
- l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.Lgs. n. 159/2011). In caso di impresa individuale, tali requisiti devono essere posseduti dal titolare; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D.Lgs. n. 159/2011.
- la sussistenza delle condizioni previste dagli art. 11[6] e 131[7], T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931).
Requisiti oggettivi:
Conformità dei locali alle vigenti normative urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie.
Rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2006.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ............ giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[2] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[3] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[6] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;
[7] Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, …, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.
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TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di Agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti, sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono avviare l’attività di Agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti.
DESCRIZIONE
Per "agenzie di recupero stragiudiziale dei crediti" s’intendono le imprese che offrono intermediazione nella gestione, incasso e recupero per conto terzi di crediti insoluti in qualsiasi modalità di contatto con il debitore, nel rispetto delle norme vigenti, nonché l’espletamento dell’attività connesse.
Come per le altre tipologie di agenzia di affari, gli elementi caratterizzanti sono: l'esercizio organizzato ed abituale di una serie di atti; la prestazione di opera a chiunque ne faccia richiesta; la natura essenzialmente di intermediazione di tale opera e il fine di lucro.
A differenza delle altre agenzie di affari, quelle di recupero stragiudiziale dei crediti sono invece abilitate allo svolgimento delle attività di recupero senza limiti territoriali (non è necessario disporre, pertanto, di ulteriori locali nelle province interessate diverse da quella ove il questore ha rilasciato autorizzazione).
Ai sensi dell’art.120 del T.U.L.P.S. gli esercenti le agenzie di affari sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari, contenente le indicazioni di cui all’art.219 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. e, l’onere di affissione della tabella può essere assolto anche mediante esibizione o comunicazione al committente della licenza e relative prescrizioni, con l’indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.
Il titolare della licenza deve comunicare preventivamente alla Questura l’elenco dei propri agenti con il rispettivo ambito territoriale, e a tenere a disposizione di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza il registro delle operazioni. Gli agenti devono esibire copia della licenza a richiesta di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell’agenzia per cui operano.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S., il Questore può impartire le prescrizioni ritenute necessarie nel pubblico interesse.
Ai sensi dell’art.12-bis del R.D. n. 635/1940 “Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto, per le attività ricettive, dall'articolo 17-ter della legge”.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
- Legge n. 241/1990; D.Lgs. n. 126/2016; D.Lgs. n. 222/2016;
- D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione all’Albo delle Imprese.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.Lgs. n 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza, della Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale;
Ai sensi dell’art. 2, c.1 del D.Lgs. n 126/2016, i suddetti moduli prevedono, la possibilità del privato di indicare l'eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l'amministrazione.
NB. L’istanza verrà trasmessa dal SUAP del Comune al Questore territorialmente competente. L’autorizzazione verrà rilasciata dal Questore entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, con operatività del silenzio-assenso (i termini procedimentali decorrono dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore). Fino al rilascio dell’autorizzazione o alla decorrenza del termine del silenzio-assenso l’attività non può essere avviata.
L’autorizzazione del Questore è rilasciata per finalità di pubblica sicurezza e non esclude il rispetto delle vigenti normative urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie e delle disposizioni generali e settoriali vigenti.
Qualora l’istanza difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19-bis, L. n. 241/1990, l’Istanza deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune (o direttamente al Questore), anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
|
106 |
Avvio dell’attività |
Autorizzazione |
L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore |
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 115, c. 6 |
Cessazione |
Comunicazione |
Alla presentazione dell’Istanza/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex art. 20 c.1, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.Lgs. n n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie dei locali[2] |
Disposizioni edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie comunali |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo, D.Lgs. n 159/2011 (Legge antimafia)[3] |
Art. 67, c.1, lett. A), D.Lgs. n. 159/2011 |
Accettazione incarico e possesso requisiti da parte del rappresentante (qualora nominato)[4] |
Art. 8, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) |
Insussistenza condizioni previste dagli art. 11 e 131 del T.U.L.P.S. |
Artt. 11 e 131, T.U.L.P.S. |
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro |
D.lgs. N. 81/2008 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali |
Art. 13, D.Lgs. n. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 |
Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi |
Artt. 67 e 85, D.Lgs. n 159/2011 |
Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale |
Art. 2, c.2, D.Lgs. n 126/2016 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[5]
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la domanda |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione di accettazione incarico e possesso dei requisiti da parte del rappresentante (allegato A del modello + copia del documento d’identità); |
Sempre, nel caso di nomina di rappresentante |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato B del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato; ovvero - Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
Requisiti morali: Costituiscono impedimento soggettivo all’esercizio dell’attività:
- l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.Lgs. n 159/2011). In caso di impresa individuale, tali requisiti devono essere posseduti dal titolare; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D.Lgs. n 159/2011.
- la sussistenza delle condizioni previste dagli art. 11[6] e 131[7], T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931).
Requisiti oggettivi:
Conformità dei locali alle vigenti normative urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie.
Rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2006.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Il termine procedimentale ai fini del rilascio dell’autorizzazione da parte del Questore è fissato in 60 giorni (D.M. 18 aprile 2000 n. 142, Tab B) e l’avvio dell’attività resta subordinato al rilascio dell’autorizzazione del Questore o al decorso del termine del silenzio-assenso.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ........ giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[2] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[3] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[6] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;
[7] Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, (…), non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.
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TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di Agenzie di pubblici incanti, matrimoniali e di pubbliche relazioni, sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono avviare l’attività di Agenzie di pubblici incanti (vendita all’asta), matrimoniali e di pubbliche relazioni.
DESCRIZIONE
Per "agenzie pubbliche". s’intendono le imprese che offrono intermediazione nell'assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, con esclusione delle attività già soggette a specifica disciplina di settore (ad es. agenzie disbrigo pratiche automobilistiche, agenzie di viaggio, etc.).
Gli elementi caratterizzanti sono: l'esercizio organizzato ed abituale di una serie di atti; la prestazione di opera a chiunque ne faccia richiesta; la natura essenzialmente di intermediazione di tale opera e il fine di lucro.
Ai sensi dell’art.120 del T.U.L.P.S. gli esercenti le agenzie di affari sono obbligati a tenere un registro giornale degli affari contenente le indicazioni di cui all’art. 219 del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. ed a tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni cui attendono, con le tariffe.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Ai sensi dell’art. 9 del T.U.L.P.S., il Questore può impartire le prescrizioni ritenute necessarie nel pubblico interesse.
Ai sensi dell’art.12-bis del Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. “Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata in forma societaria, colui che vi subentra, può richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, continuando l'attività nei tre mesi successivi alla data della morte. L'autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di cui all'art. 11 della legge, fatto salvo il maggior termine previsto, per le attività ricettive, dall'articolo 17-ter della legge”.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
- Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
- Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione all’Albo delle Imprese.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale;
- la comunicazione deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.
Qualora la Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/1990, la Comunicazione deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, che la trasmette al Questore (o direttamente al Questore), anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ
REGIME AMMINISTRATIVO
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
RIFERIMENTI NORMATIVI
105
Avvio dell’attività
Comunicazione
La comunicazione deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.d. n. 773/1931, art. 115, c. 1-5
Cessazione
Comunicazione
Alla presentazione della Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione
Norme che ne prevedono la produzione
Dati identificativi dell’impresa
Art. 2195 codice
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa
Art. 2082 codice civile
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie dei locali[2]
Disposizioni edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie comunali
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo, D.lgs. N.159/2011 (Legge antimafia)
Art. 67, c.1, lett. A), D.Lgs. N. 159/2011
Accettazione incarico e possesso requisiti da parte del rappresentante (qualora nominato)[3]
Art. 8, TULPS (R.d. n. 773/1931)
Insussistenza condizioni previste dagli art. 11 e 131 del TULPS
Artt. 11 e 131, TULPS
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
D.lgs. N. 81/2008
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali
Art. 13, D.Lgs. N. 196/2003
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000
Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi
Artt. 67 e 85, D.Lgs. N. 159/2011
Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale
Art. 2, c.2, D.Lgs.. N. 126/2016
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[4]
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati
Denominazione allegato
Casi in cui è previsto l’allegato
q
Procura/Delega
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione
q
Copia documento di identità del/i titolare/i
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
q
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo)
Nel caso di cittadini extracomunitari
q
Dichiarazioni di accettazione incarico e possesso dei requisiti da parte del rappresentante (qualora nominato) - allegato A del modello + copia del documento d’identità)
Sempre, in presenza di rappresentante
q
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato B del modello + copia del documento d’identità)
Sempre, in presenza di altri soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati
Denominazione allegato
Casi in cui è previsto l’allegato
q
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc.
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti morali: Costituiscono impedimento soggettivo all’esercizio dell’attività:
- l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011). In caso di impresa individuale, tali requisiti devono essere posseduti dal titolare; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D.lgs. n. 159/2011.
- la sussistenza delle condizioni previste dagli art. 11[5] e 131[6], TULPS (R.D. n. 773/1931).
Requisiti oggettivi:
Conformità dei locali alle vigenti normative urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie.
Rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2006.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ........ giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[2] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[3] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[4] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[5] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;
[6] Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, (…), non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi.
-
-
Il modello deve essere presentato come allegato alla Scia unica.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
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TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di strutture per la prima infanzia, sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- subingresso;
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono avviare un servizio educativo per la prima infanzia
DESCRIZIONE
Per attività di strutture per la prima infanzia, s’intende l’avvio di asili nido, micro nido, nidi aziendali, spazio giochi, centri per bambini e famiglie, servizi educativo in contesto domiciliare, etc).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Leggi regionali e disposizioni connesse ed attuative;
- Regolamentazione comunale;
- D.P.R. n. 151/2011;
- Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione nel registro delle imprese.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Qualora l’Istanza/Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
|
104 |
Esercizio di attività di strutture per la prima infanzia (asili nodo, micro nido, nido aziendale, etc.) |
Autorizzazione (se prevista da legge regionale) |
Autorizzazione del Comune su parere dell’ASL. In caso di asilo nido con oltre 30 persone, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
Norme regionali Regolamentazione comunale D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 67 |
Subingresso |
Comunicazione |
|||
Cessazione |
Comunicazione |
Alla presentazione dell’Istanza/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex art. 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Possesso requisiti morali titolare, personale educativo ed ausiliario[2] |
Art. 67, c.1, lett. A), d.lgs. N. 159/2011 e specifiche discipline regionali |
Possesso requisiti professionali personale educativo[3] |
Specifiche disposizioni regionali |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie della sede operativa[4] |
Disposizioni edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie comunali |
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[5] |
D.lgs. N. 81/2008 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali |
Art. 13, d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 |
Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi[6] |
Artt. 67 e 85, d.lgs. N. 159/2011 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[7]
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la domanda |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti morali e professionali da parte del personale educativo (allegato A) del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del personale ausiliario e degli altri soci (allegato B) del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di personale ausiliario e altri soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
SCIA prevenzione incendi |
Sempre in caso di Asili nido con oltre 30 persone |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q |
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale |
Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato; ovvero - Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti soggettivi:
Possesso del titolo di studio previsto dalla disciplina nazionale e regionale per esercizio di attività educativa nelle strutture per la prima infanzia.
Costituisce impedimento soggettivo, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno), l’essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o aver riportato condanna a pena detentiva superiore a 3 anni (salvo riabilitazione) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc..
In caso di impresa individuale, i requisiti devono essere posseduti da titolare, personale educativo ed ausiliario; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante, personale educativo ed ausiliario.
Requisiti oggettivi
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie della sede operativa.
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività deve essere presentata al SUAP e i termini del procedimento autorizzatorio sono stabiliti dalle specifiche disposizioni locali.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
Qualora, nei controlli concernenti la SCIA di prevenzione incendi, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti ad essa, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro .......... giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.
[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[2] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività
[4] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
-
-
-
Il modello deve essere presentato come allegato alla Scia unica.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
-
-
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TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di Centri di revisione di veicoli a motore sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- subingresso[1];
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono avviare l’attività di Centri di revisione di veicoli a motore.
DESCRIZIONE
Per attività di Centri di revisione di veicoli a motore, si intende il servizio di revisione generale o parziale dei veicoli a motore e loro rimorchi, per accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per assicurare il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore fino a 16 persone o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5t. può affidare in concessione quinquennale le revisioni a imprese di autoriparazione o imprese che, esercendo in prevalenza commercio di veicoli esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione.
Le imprese che intendono esercitare la revisione dei veicoli devono essere autorizzate ai sensi dell’art. 80, c.8, D.lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e svolgere effettivamente tutte le attività previste dall’art. 1, L. n. 122/1992 (meccatronica - gommista - carrozzeria). Per ogni sede operativa devono sussistere i requisiti di cui ai commi 2 e 3, art. 239, D.P.R. n. 495/92[2] e devono essere richieste e rilasciate distinte autorizzazioni.
Le revisioni possono essere, altresì, affidate in concessione a consorzi e società consortili, anche cooperative, costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte le sezioni, le quali devono essere in possesso dei requisiti ex art. 239, commi 4 e ss. del D.P.R. n. 495/92.
Le imprese esercenti la revisione dei veicoli a motore devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, attrezzature e locali idonei al corretto esercizio delle attività e devono documentare per ogni unità locale, la preposizione di un Responsabile tecnico in possesso dei requisiti personali e tecnico professionali di cui all'art. 240, D.P.R. n. 495/92. Ove in possesso di tale requisito, può essere preposto anche il titolare dell'officina mentre non può essere preposto un consulente o professionista esterno.
I requisiti dei locali e delle attrezzature sono stabiliti dall’art. 241, D.P.R. n. 495/1992.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
- D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada”;
- D.lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”;
- D.P.R. n. 151/2011;
- Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Qualora l’Istanza/Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
|
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
100 |
Avvio dell’attività |
Autorizzazione più SCIA |
Autorizzazione per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
D. Lgs. n. 285/1992 art. 80, c.8 D. Lgs. n. 112/1998, art. 105, c.3 D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
|
Subingresso |
Comunicazione |
|
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Cessazione |
Comunicazione |
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Alla presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[3], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/Segnalazione/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 Codice |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 Codice Civile |
Ubicazione e tipologia attività |
Art. 239, D.P.R. n. 495/1992 |
Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici[4] |
Art. 240, D.P.R. n. 495/1992 e art. 67, D. Lgs. N.159/11 |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie[5] |
Disposizioni urbanistiche e igienico-sanitarie comunali |
Requisiti dei locali, attrezzature,[6] |
Art. 241, D.P.R. n. 495/1992 |
Rispetto norme di prevenzione incendi[7] |
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[8] |
D.lgs. N. 81/2008 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali |
Art. 13, D. Lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 |
Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi[9] |
Art. 240, D.P.R. n. 495/1992 e artt. 67 e 85, D.lgs. N. 159/2011 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[10]
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la domanda |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del Titolare/Responsabile tecnico (Allegato A del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato B del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
Attestazione di affidamento della capacità finanziaria |
Sempre |
q |
SCIA prevenzione incendi |
Sempre |
Documentazione da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia del documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q |
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale |
Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato; ovvero - Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA condizionata |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti delle imprese:
Ai sensi dell’art. 239, D.P.R. n. 495/1992, le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
- essere iscritte nel registro imprese o albo imprese artigiane ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall'art.1, c.3, L. n. 122/92 (meccatronica-gommista-carrozzeria);
- possedere adeguata capacità finanziaria, dimostrata mediante attestazione di affidamento rilasciata da: 1) aziende o istituti di credito; 2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50;
- avere sede in una delle province per cui il Ministro dei trasporti e della navigazione abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'art.80, c.8, del Codice della strada;
Le imprese devono inoltre essere dotate di locali con: a) officina non inferiore a 120 m²; b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m; c) ingresso con larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m. ed essere permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al Titolo III;
Ciascuna imprese facenti parte di consorzi/società consortili tra imprese di autoriparazione, oltre ai requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 239/ D.P.R. n. 495/1992:
- deve avere la propria officina nel territorio del comune in cui hanno sede le altre imprese raggruppate (eventualmente in comune diverso, anche di diversa provincia, purché tutti detti comuni siano limitrofi ed almeno uno sia compreso nella provincia per cui il consorzio ha ottenuto la concessione e qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti);
- essere iscritta nel registro imprese o albo imprese artigiane ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall'art.1, c.3, L. n. 122/92 (meccatronica-gommista-carrozzeria)[11];
- partecipare ad altri consorzi solo se titolare di più officine autorizzate; ciascuna officina può fare parte di un solo consorzio e le sedi operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2, art. 239, D.P.R. n. 495/1992, non possono partecipare, neanche limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi;
- avere una o più officine ubicate in locali aventi le caratteristiche seguenti: 1) superficie non inferiore ad 80 m²; 2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m; 3) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m[12].
- essere permanentemente dotata delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al Titolo III.
Requisiti personali e professionali dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici:
Ai sensi dell’art. 240, D.P.R. n. 495/92, i requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti:
- maggiore età;
- non essere sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o di prevenzione;
- non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
- essere cittadino italiano o altro stato membro della Comunità Europea o di altro Stato con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
- non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
- aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria;
- aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri.
Il responsabile tecnico deve, inoltre, svolgere la propria attività continuativamente presso la sede operativa dell'impresa o consorzio cui è stata rilasciata la concessione, non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio ed è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione. In caso di temporanea assenza o impedimento, può essere sostituito, per non più di trenta giorni l'anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti terrestri.
Ai sensi dell’art. 67, D. Lgs. n. 159/11: non possono, inoltre, ottenere l’autorizzazione coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o hanno riportato condanna a pena detentiva superiore a 3 anni (salvo riabilitazione) o condanna con sentenza definitiva per i delitti di cui all’art. 51, c.3 bis Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. In caso di impresa individuale, i requisiti devono essere posseduti da titolare ed eventuale responsabile tecnico; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante, responsabile tecnico e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D. Lgs. n. 159/11.
Abilitazione professionale: possono svolgere le funzioni di Responsabile tecnico i soggetti che hanno superato un apposito corso di formazione, organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri.
Requisiti dei locali e attrezzature:
- Idoneità urbanistica, edilizia, di destinazione d’uso e igienico-sanitaria dei locali.
- Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2006.
Dotazione di attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al titolo III del D.P.R. n. 495/1992 approvate, od omologate dai competenti Uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività deve essere presentata al SUAP.
I termini del procedimento autorizzatorio sono di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza completa.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento o rigetto sarà motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
Qualora, dai controlli concernenti la SCIA di prevenzione incendi, che deve essere presentata contestualmente all’istanza, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti ad essa, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ........ giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
[1] In caso di trasferimento della proprietà dell’azienda, deve essere garantita la continuità nell'esercizio dell'attività di Centro di revisione di veicoli a motore;
[2] 2.Le imprese, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni, devono possedere i seguenti requisiti:
a) iscrizione nel registro o albo ex art.10, D.P.R. n. 558/99 ed esercitare effettivamente tutte le attività di cui all’art.1, c.3, L. n. 122/92;
b) possedere adeguata capacità finanziaria, stabilita con Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di:
1) aziende o istituti di credito;
2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 5.000.000.000 di lire;
c) avere sede in una delle province per cui il Ministro dei trasporti e della navigazione si sia avvalso della facoltà ex art.80, c.8, D.lgs. n. 285/92.
3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative devono avere:
a) superficie di officina non inferiore a 120 m²;
b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;
c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m.
3-bis. Le imprese devono essere altresì permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo.
[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[10] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[11] Qualora eserciti più di una delle predette attività, può partecipare a raggruppamenti individuati nell'àmbito di un consorzio esclusivamente per il numero di attività effettivamente svolte strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attività previste dall'art.1, c.3, della L. n. 122/1992, senza cioè determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso;
[12] 2 e 2,5 metri, in caso di imprese esercenti esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori a due ruote;
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TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di Centri di revisione di veicoli a motore sono le seguenti:
- avvio dell’attività;
- subingresso[1];
- cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono avviare l’attività di Centri di revisione di veicoli a motore.
DESCRIZIONE
Per attività di Centri di revisione di veicoli a motore, si intende il servizio di revisione generale o parziale dei veicoli a motore e loro rimorchi, per accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per assicurare il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore fino a 16 persone o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5t. può affidare in concessione quinquennale le revisioni a imprese di autoriparazione o imprese che, esercendo in prevalenza commercio di veicoli esercitino altresì, con carattere strumentale o accessorio, attività di autoriparazione.
Le imprese che intendono esercitare la revisione dei veicoli devono essere autorizzate ai sensi dell’art. 80, c.8, D.lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e svolgere effettivamente tutte le attività previste dall’art. 1, L. n. 122/1992 (meccatronica - gommista - carrozzeria). Per ogni sede operativa devono sussistere i requisiti di cui ai commi 2 e 3, art. 239, D.P.R. n. 495/92[2] e devono essere richieste e rilasciate distinte autorizzazioni.
Le revisioni possono essere, altresì, affidate in concessione a consorzi e società consortili, anche cooperative, costituiti tra imprese iscritte ognuna almeno in una diversa sezione del registro, in modo da garantire l'iscrizione in tutte le sezioni, le quali devono essere in possesso dei requisiti ex art. 239, commi 4 e ss. del D.P.R. n. 495/92.
Le imprese esercenti la revisione dei veicoli a motore devono essere in possesso di requisiti tecnico-professionali, attrezzature e locali idonei al corretto esercizio delle attività e devono documentare per ogni unità locale, la preposizione di un Responsabile tecnico in possesso dei requisiti personali e tecnico professionali di cui all'art. 240, D.P.R. n. 495/92. Ove in possesso di tale requisito, può essere preposto anche il titolare dell'officina mentre non può essere preposto un consulente o professionista esterno.
I requisiti dei locali e delle attrezzature sono stabiliti dall’art. 241, D.P.R. n. 495/1992.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
- D.P.R. n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada”;
- D.lgs. n. 112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali”;
- D.P.R. n. 151/2011;
- Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
- D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Qualora l’Istanza/Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile e archiviata.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
|
ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
100 |
Avvio dell’attività |
Autorizzazione più SCIA |
Autorizzazione per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi: La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza e deve essere trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
D. Lgs. n. 285/1992 art. 80, c.8 D. Lgs. n. 112/1998, art. 105, c.3 D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
|
Subingresso |
Comunicazione |
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Cessazione |
Comunicazione |
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Alla presentazione dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[3], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18-bis, L. n. 241/90).
Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza/Segnalazione/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa |
Art. 2195 Codice |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 Codice Civile |
Ubicazione e tipologia attività |
Art. 239, D.P.R. n. 495/1992 |
Requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici[4] |
Art. 240, D.P.R. n. 495/1992 e art. 67, D. Lgs. N.159/11 |
Rispetto norme urbanistiche, edilizie, di destinazione d’uso e igienico-sanitarie[5] |
Disposizioni urbanistiche e igienico-sanitarie comunali |
Requisiti dei locali, attrezzature,[6] |
Art. 241, D.P.R. n. 495/1992 |
Rispetto norme di prevenzione incendi[7] |
D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro[8] |
D.lgs. N. 81/2008 |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali |
Art. 13, D. Lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 |
Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi[9] |
Art. 240, D.P.R. n. 495/1992 e artt. 67 e 85, D.lgs. N. 159/2011 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[10]
Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la domanda |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione sul possesso dei requisiti da parte del Titolare/Responsabile tecnico (Allegato A del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre |
q |
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato B del modello + copia del documento d’identità) |
Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante |
q |
Attestazione di affidamento della capacità finanziaria |
Sempre |
q |
SCIA prevenzione incendi |
Sempre |
Documentazione da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
q |
Copia del documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione |
q |
Copia documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
q |
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
q |
Dichiarazione da parte del Notaio |
Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione |
q |
Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale |
Nel caso di cessazione dell’attività |
Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) - a pena di irricevibilità:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
q |
Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. |
Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione |
q |
- Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato; ovvero - Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo |
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza contestuale alla SCIA condizionata |
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti delle imprese:
Ai sensi dell’art. 239, D.P.R. n. 495/1992, le imprese devono possedere i seguenti requisiti:
- essere iscritte nel registro imprese o albo imprese artigiane ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall'art.1, c.3, L. n. 122/92 (meccatronica-gommista-carrozzeria);
- possedere adeguata capacità finanziaria, dimostrata mediante attestazione di affidamento rilasciata da: 1) aziende o istituti di credito; 2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.582.284,50;
- avere sede in una delle province per cui il Ministro dei trasporti e della navigazione abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'art.80, c.8, del Codice della strada;
Le imprese devono inoltre essere dotate di locali con: a) officina non inferiore a 120 m²; b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m; c) ingresso con larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m. ed essere permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al Titolo III;
Ciascuna imprese facenti parte di consorzi/società consortili tra imprese di autoriparazione, oltre ai requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 239/ D.P.R. n. 495/1992:
- deve avere la propria officina nel territorio del comune in cui hanno sede le altre imprese raggruppate (eventualmente in comune diverso, anche di diversa provincia, purché tutti detti comuni siano limitrofi ed almeno uno sia compreso nella provincia per cui il consorzio ha ottenuto la concessione e qualora si avvalgano di un unico centro attrezzato per le revisioni, questo deve essere situato in uno dei comuni predetti);
- essere iscritta nel registro imprese o albo imprese artigiane ed esercitare effettivamente tutte le attività previste dall'art.1, c.3, L. n. 122/92 (meccatronica-gommista-carrozzeria)[11];
- partecipare ad altri consorzi solo se titolare di più officine autorizzate; ciascuna officina può fare parte di un solo consorzio e le sedi operative delle imprese di cui ai commi 1 e 2, art. 239, D.P.R. n. 495/1992, non possono partecipare, neanche limitatamente ad alcune sezioni, a consorzi;
- avere una o più officine ubicate in locali aventi le caratteristiche seguenti: 1) superficie non inferiore ad 80 m²; 2) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m; 3) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m[12].
- essere permanentemente dotata delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al Titolo III.
Requisiti personali e professionali dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici:
Ai sensi dell’art. 240, D.P.R. n. 495/92, i requisiti personali e professionali del titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola sede operativa, o in sua vece e negli altri casi, ivi compresi i consorzi, del responsabile tecnico, sono i seguenti:
- maggiore età;
- non essere sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o di prevenzione;
- non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
- essere cittadino italiano o altro stato membro della Comunità Europea o di altro Stato con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
- non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
- aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria;
- aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri.
Il responsabile tecnico deve, inoltre, svolgere la propria attività continuativamente presso la sede operativa dell'impresa o consorzio cui è stata rilasciata la concessione, non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio ed è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione. In caso di temporanea assenza o impedimento, può essere sostituito, per non più di trenta giorni l'anno, dai soggetti e con i criteri stabiliti dal Dipartimento dei trasporti terrestri.
Ai sensi dell’art. 67, D. Lgs. n. 159/11: non possono, inoltre, ottenere l’autorizzazione coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o hanno riportato condanna a pena detentiva superiore a 3 anni (salvo riabilitazione) o condanna con sentenza definitiva per i delitti di cui all’art. 51, c.3 bis Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. In caso di impresa individuale, i requisiti devono essere posseduti da titolare ed eventuale responsabile tecnico; in caso di società/associazioni/organismi collettivi, da legale rappresentante, responsabile tecnico e soggetti indicati dall’art. 85, c.1 e 2, D. Lgs. n. 159/11.
Abilitazione professionale: possono svolgere le funzioni di Responsabile tecnico i soggetti che hanno superato un apposito corso di formazione, organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri.
Requisiti dei locali e attrezzature:
- Idoneità urbanistica, edilizia, di destinazione d’uso e igienico-sanitaria dei locali.
- Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D. Lgs. n. 81/2006.
Dotazione di attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al titolo III del D.P.R. n. 495/1992 approvate, od omologate dai competenti Uffici del Ministero dei trasporti e della navigazione.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività deve essere presentata al SUAP.
I termini del procedimento autorizzatorio sono di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza completa.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento o rigetto sarà motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
Qualora, dai controlli concernenti la SCIA di prevenzione incendi, che deve essere presentata contestualmente all’istanza, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti ad essa, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/90.
L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ........ giorni dal ricevimento, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.
[1] In caso di trasferimento della proprietà dell’azienda, deve essere garantita la continuità nell'esercizio dell'attività di Centro di revisione di veicoli a motore;
[2] 2.Le imprese, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni, devono possedere i seguenti requisiti:
a) iscrizione nel registro o albo ex art.10, D.P.R. n. 558/99 ed esercitare effettivamente tutte le attività di cui all’art.1, c.3, L. n. 122/92;
b) possedere adeguata capacità finanziaria, stabilita con Decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di:
1) aziende o istituti di credito;
2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 5.000.000.000 di lire;
c) avere sede in una delle province per cui il Ministro dei trasporti e della navigazione si sia avvalso della facoltà ex art.80, c.8, D.lgs. n. 285/92.
3. Le imprese per le quali sono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative devono avere:
a) superficie di officina non inferiore a 120 m²;
b) larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m;
c) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m.
3-bis. Le imprese devono essere altresì permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice X al presente titolo.
[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;
[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[5] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[8] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[9] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[10] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[11] Qualora eserciti più di una delle predette attività, può partecipare a raggruppamenti individuati nell'àmbito di un consorzio esclusivamente per il numero di attività effettivamente svolte strettamente necessario a garantire a ciascun raggruppamento la copertura di tutte le attività previste dall'art.1, c.3, della L. n. 122/1992, senza cioè determinare duplicazioni di competenze tra le imprese di autoriparazione partecipanti al raggruppamento stesso;
[12] 2 e 2,5 metri, in caso di imprese esercenti esclusivamente il servizio di revisione dei motocicli e dei ciclomotori a due ruote;