Modulistica
TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita al minuto di prodotti fitosanitari, sono le seguenti:
- Avvio della vendita al minuto di prodotti fitosanitari;
- Modifiche societarie;
- Cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare la vendita al minuto di prodotti fitosanitari.
DESCRIZIONE
Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. n. 290/2001, il commercio dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, l’apertura e gestione di depositi e locali per il commercio e la vendita di essi, sono subordinati ad autorizzazione dell'autorità sanitaria individuata dalla regione.
L’istanza deve essere presentata al SUAP del Comune che la trasmette all’autorità competente (Regione o ASL delegata).
A ciascun deposito o locale di vendita deve essere preposto un institore o procuratore o persona maggiorenne o lo stesso titolare dell’impresa, per la gestione di esso.
Il preposto deve essere in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, a carattere personale, rilasciato dall'Autorità sanitaria individuata dalla regione con validità di 5 anni (rinnovabile su richiesta del titolare), sulla base di competenze e modalità individuate dalla regione stessa.
La vendita di prodotti fitotosanitari richiede la presenza di almeno una persona (titolare o dipendente), in possesso del certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e l'ambiente connessi al loro impiego e sul corretto smaltimento dei rifiuti.
All’atto della vendita di prodotti fitosanitari ad utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale, titolare o dipendente, informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all'esposizione, ed in particolare sulle condizioni per stoccaggio, manipolazione, applicazione e smaltimento sicuri, nonché sulle alternative eventualmente disponibili.
I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari. È vietata, altresì, la vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo stato sfuso.
Per “locale” di vendita si intende anche un gruppo di locali, tra loro comunicanti, destinati al commercio, alla vendita ed al deposito.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, devono essere conservati in appositi locali o armadi, da tenere chiusi a chiave e colui che li vende deve essere provvisto di un registro o schedario numerato di carico e scarico, debitamente vistato in ogni pagina dall'ASL competente per territorio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.P.R. n. 290/2001;
- D.lgs. n. 150/2012;
- D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 114/1998;
- D.P.R. n. 151/2011;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza, Segnalazione o Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese |
Art. 2195 codice civile e art. 21, c.3, lett. A) del d.p.r. N. 290/2001 |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Nome e cognome titolare dell'impresa richiedente, se persona fisica, e sede dell'impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se società |
Art. 21, c.3, lett. A) del d.p.r. N. 290/2001 |
Ubicazione locali adibiti a deposito e vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari; |
Art. 21, c.3, lett. B) del d.p.r. N. 290/2001 |
Classificazione prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari che si intende commerciare o vendere |
Art. 21, c.3, lett. C) del d.p.r. N. 290/2001 |
Nome e cognome ed eventuale titolo di studio ed estremi del certificato di abilitazione alla vendita, dell'institore/procuratore/preposto all'esercizio di ciascun deposito o locale di vendita |
Art. 21, c.3, lett. D) del d.p.r. N. 290/2001 |
Consapevolezza che i prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali non adibiti a deposito o vendita di generi alimentari |
Art. 21, c.6 del d.p.r. N. 290/2001 |
Consapevolezza che all’atto della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso di certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari/coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e ambiente connessi al loro impiego e sul corretto smaltimento dei rifiuti |
Art. 10, c.1 del d.lgs. N. 150/2010 |
Consapevolezza che all’atto della vendita ad utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale, titolare o dipendente, informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all'esposizione, ed in particolare sulle condizioni per stoccaggio, manipolazione, applicazione e smaltimento sicuri, nonché sulle alternative eventualmente disponibili |
Art. 10, c.3 del d.lgs. N. 150/2010 |
Consapevolezza che, in caso di “Depositi di fitofarmaci e/o concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 Kg”, occorre presentare SCIA prevenzione incendi contestualmente all’istanza di autorizzazione |
D.lgs. N. 222/2016, Tabella A), punto 1.10, attività 33 - D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 46 |
Consapevolezza che nel procedimento di SCIA condizionata, l’avvio della vendita al minuto di fitofarmaci è subordinato al rilascio dell’autorizzazione della regione o delegata |
Art. 19bis, c. 3, Legge n. 241/1990 - D.lgs. N. 222/2016, Tabella A), punto 1.10, attività 33 |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali |
Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 |
Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
Indicazione della documentazione da allegare all’Istanza/Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- marca da bollo dell’importo di Euro ...................... (istanza di autorizzazione);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- planimetria, in scala non inferiore a 1:500 del locale adibito al commercio, alla vendita ed al deposito dei prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari;
- dichiarazione, dell'institore o procuratore o di chi assume l'incarico;
- SCIA di prevenzione incendi, da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione (in caso di “Depositi di fitofarmaci e/o concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 Kg”).
- Autorizzazione originale (in caso di cessazione dell’attività).
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
33 |
Vendita al minuto di prodotti fitosanitari in: |
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D.P.R. n. 290/2001 art. 21 e 22 D.lgs. n. 150/2012, art. 10 D.lgs. n. 114/1998, art. 7, 8 e 9 D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 46 |
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a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari; Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari; Autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari. L’istanza deve essere presentata al Suap, che la trasmette all’autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:
La Conferenza dei Servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione. In caso di “Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 Kg”, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
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REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti morali. Ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.»
Ai sensi dell’art. 67, D.lgs. n. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 14, c.2, lett. c) della L. n. 241/1990 e s.m.i., nell’ipotesi di SCIA condizionata, la Conferenza dei servizi è convocata dall’amministrazione procedente (Comune) entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza; il termine di conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni e l’avvio dell’attività di vendita al minuto di fitofarmaci resta subordinato al rilascio dell’autorizzazione della regione o delegata, di cui il SUAP da comunicazione all’interessato.
Ai sensi dell’art. 22, c.1 del D.P.R. n. 290/2001, il procedimento autorizzatorio in capo alla regione o delegata è soggetto ad un termine procedimentale non superiore a sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza.
L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.
Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ........... giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
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Il modello deve essere presentato come allegato alla Scia unica.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
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TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi, sono le seguenti:
- Avvio della vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi;
- Modifiche societarie;
- Cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi.
DESCRIZIONE
Ai sensi dell’art. 25, commi 1 e 4 del D.lgs. n. 504/1995, gli esercenti la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 metri cubi, in esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, sono tenuti a presentare comunicazione al SUAP del Comune, che vale quale denuncia ai sensi del D.lgs. n. 504/1995 all'Agenzia delle dogane competente per territorio, cui verrà trasmessa a cura del SUAP medesimo.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 504 del 1995 e s.m.i.;
- D.P.R. n. 151/2011;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese |
Art. 2195 Codice Civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Specificazione della tipologia di esercizio in cui sarà effettuata la vendita al minuto |
D.lgs. N. 222/2016, tab. A), punto 1.10, attività n. 32 |
Non aver riportato, nei casi di titolarità di deposito per la vendita al minuto superiore a 500 Kg, negli ultimi cinque anni condanne penali per delitti in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno |
Art. 25, c.7 del D.lgs. N. 504/1995 |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali |
Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 |
Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo della Comunicazione.
Indicazione della documentazione da allegare alla comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- Denuncia/Comunicazione/Licenza originale (in caso di cessazione dell’attività).
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
32 |
Vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi in: |
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D.P.R. n. 151/2011 D.lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4 D.lgs. n. 114/1998, art. 7, 8 e 9 |
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a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi; Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi; Comunicazione per la vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi. La Comunicazione, che vale quale denuncia ai sensi del D.lgs. n. 504/1995 all’Agenzia delle Dogane, a cui deve essere trasmessa da parte del SUAP, è presentata:
In caso di vendita al minuto di gas infiammabili in recipienti mobili compressi con capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,75 mc, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera: a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF. b) deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
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NB. La Comunicazione verrà trasmessa dal SUAP all’Agenzia delle Dogane.
La SCIA prevenzione incendi verrà trasmessa dal SUAP ai VV.FF.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti morali: previsti dall’art. art. 25, c.7 del D.lgs. n. 504/1995, ossia non aver riportato, nei casi di titolarità di deposito per la vendita al minuto superiore a 500 Kg, negli ultimi cinque anni condanne penali per delitti in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno e che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza o sospensione previste dal D.lgs. n. 159/2011, art. 67.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data della sua presentazione.
Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ........ giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
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Il modello deve essere presentato come allegato alla Scia unica.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
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TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione, sono le seguenti:
- Avvio della vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione;
- Modifiche societarie;
- Cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione.
DESCRIZIONE
Ai sensi dell’art. 25, commi 1 e 4 del D.lgs. n. 504/1995, gli esercenti la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione, in esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, sono tenuti a dare comunicazione di attività all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane, competente per territorio.
La Comunicazione è presentata a mezzo SUAP del Comune, che provvede a trasmetterla all’Agenzia delle Dogane.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.lgs. n. 504 del 1995 e s.m.i.;
- D.P.R. n. 151/2011;
- Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese |
Art. 2195 Codice Civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Specificazione della tipologia di esercizio in cui sarà effettuata la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione |
D.lgs. N. 222/2016, Tab. A), Punto 1.10, attività n. 31 |
Non aver riportato, nei casi di titolarità di deposito per la vendita al minuto superiore a 500 Kg, negli ultimi cinque anni condanne penali per delitti in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno |
Art. 25, c.7 del D.lgs. N. 504/1995 |
Conoscenza che, in caso di titolarità di depositi per la vendita al minuto con quantità di prodotti energetici detenuta superiore complessivamente a 500 Kg, occorre denunciarne l'esercizio all'ufficio dell'agenzia delle dogane competente per territorio |
Art. 25, c.3 del D.lgs. N. 504/1995 |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali |
Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 |
Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo della Comunicazione.
Indicazione della documentazione da allegare alla comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- Denuncia/Comunicazione/Licenza originale (in caso di cessazione dell’attività).
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
31 |
Vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione in: |
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D.lgs. n. 504/1995, art. 25, commi 1 e 4 D.lgs.114/1998, art. 7, 8 e 9 D.P.R. n. 151/2011- Allegato I, punto 3, lett. b) |
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a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione; Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione; Comunicazione per la vendita al minuto di gas di petrolio liquefatto (GPL) per combustione. La Comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP all’Agenzia delle Dogane, è presentata:
In caso di vendita di gas liquefatti (GPL) in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75 Kg, la SCIA prevenzione incendi per i casi di cui alla lettera: a) e c) deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF. b) deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
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NB. La Comunicazione verrà trasmessa dal SUAP all’Agenzia delle Dogane.
In caso di vendita di GPL in recipienti mobili con quantitativi superiori o uguali a 75 Kg, la SCIA prevenzione incendi ai sensi del DPR n. 151/2011 – Allegato I, punto 3, lett. b), verrà trasmessa dal SUAP ai VV.FF.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti morali: previsti dall’art. art. 25, c.7 del D.lgs. n. 504/1995, ossia non aver riportato, nei casi di titolarità di deposito per la vendita al minuto superiore a 500 Kg, negli ultimi cinque anni condanne penali per delitti in materia di accisa, punibili con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno e che non sussistono nei propri confronti cause di decadenza o sospensione previste dal D.lgs. n. 159/2011, art. 67.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.
Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di .......... giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
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Il modello deve essere presentato come allegato alla Scia unica.
L’allegato va compilato solo in caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiori a 40 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti dell’Allegato I al D.P.R. n. 151/2011
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TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari sono le seguenti:
- Avvio della vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari;
- Modifiche societarie;
- Cessazione dell’attività.
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari.
DESCRIZIONE
Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 248/2006, gli esercizi commerciali (di vicinato, media e grande struttura) possono effettuare attività di vendita al pubblico di farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica e di prodotti omeopatici, nonché ai sensi dell’art. 70 del D.lgs. 6 aprile 2006 n. 193 (come sostituito dall’art. 11, c.14 della Legge n. 27/2012), anche di medicinali per uso veterinario che possono essere acquistati senza ricetta medica o anche con ricetta medica qualora questa sia prevista come obbligatoria.
La vendita è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata in apposito reparto, in presenza e con l’assistenza diretta al cliente di farmacisti abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine.
È consentito l'uso della dicitura Parafarmacia nell'insegna degli esercizi commerciali dotati di reparto per la vendita di medicinali e l'utilizzo della croce come insegna.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- L. n. 248/2006 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 193/2006 e s.m.i.;
- L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- D.lgs. n. 59/2010 e.s.m.i;
- D.lgs. n. 126/2016;
- D.lgs. n. 222/2016.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
- costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
- procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
- l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso:
- il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
- il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto della comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese |
Art. 2195 Codice Civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Specificazione della tipologia di esercizio in cui sarà effettuata la vendita e della tipologia di vendita |
D.lgs. N. 22/2016, tab. A), punto 1.10, attività n. 30 |
Dichiarazione di impegno ad effettuare la vendita:
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Art. 5, c.2 della legge n. 248/2006 |
Conoscenza del divieto di effettuare concorsi/operazioni a premio e vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci |
Art. 5, c.2 della legge n. 248/2006 |
Impegno a esporre sulla confezione del farmaco in modo leggibile e chiaro lo sconto praticato sul prezzo indicato dal produttore/distributore |
Art. 5, c.3 della legge n. 248/2006 |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali |
Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 |
Art. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese necessarie a corredo della Comunicazione.
Indicazione della documentazione da allegare alla comunicazione (a pena di irricevibilità):
- copia documento di identità;
- copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
- quietanza di versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
- procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
- Autorizzazione/Dia/Scia/Comunicazione originale [in caso di cessazione dell’attività].
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
30 |
Vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari in: |
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D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art. 5 D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012, art. 11, c.14 D.lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9 |
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a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari; Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari; Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari. La Comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP alla Regione e al Ministero della Salute, è presentata:
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NB La Comunicazione verrà trasmessa dal SUAP alla Regione e al Ministero della Salute.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti morali: Ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:
- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata
in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.»
Ai sensi dell’art. 67, D.lgs. n. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.
Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ....... giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
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Iscrizione e cancellazione dall'anagrafe degli italiani residenti all'estero
INFORMAZIONI
L'A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) è uno schedario nel quale sono iscritti i cittadini italiani che fissano all'estero la propria dimora per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi.
Competenti alla regolare tenuta dell' A.I.R.E. sono i comuni italiani. L'iscrizione nello schedario comporta, sussistendone i requisiti, anche il diritto all'iscrizione nelle liste elettorali.
Analogo schedario è tenuto dal Ministero dell'interno al quale i comuni interessati inviano tutti i dati necessari.
Non devono iscriversi coloro che intendono recarsi all'estero per un periodo inferiore ad un anno, i lavoratori stagionali, i dipendenti di ruolo dello stato in servizio all'estero.
L'iscrizione nell' A.I.R.E. comporta l'automatica cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente tenuta dal comune italiano.
L'obbligo di iscrizione riguarda:
- i cittadini italiani che intendono trasferire la propria residenza, da un comune italiano all'estero, periodo superiore ad un anno;
- i cittadini italiani nati e residenti fuor dal territorio nazionale, il cui atto di nascita sia stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana sia stata accertata dal competente consolato;
- coloro che acquistano la cittadinanza italiana all'estero, continuando a risiedervi.
QUANDO
L'iscrizione deve essere richiesta entro novanta giorni dal trasferimento all'estero.
La cancellazione entro 20 giorni dal rientro in Italia.
DOVE
L’iscrizione: presso il consolato nella cui circoscrizione si è fissata la dimora abituale.
L'eventuale dichiarazione resa presso il comune italiano di residenza deve essere ripetuta, sempre entro novanta giorni, presso il consolato. Se, dopo la dichiarazione presso il comune, l'interessato non si reca successivamente presso il consolato, il provvedimento resta sospeso per uno anno e decorso tale termine viene cancellato per irreperibilità.
Si deve usare il modello: Modello ministeriale di dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero [PDF Compilabile].
La cancellazione: presso il comune dove il cittadino fissa la sua residenza in Italia.
Si deve usare il modello: Modello ministeriale di dichiarazione di residenza [PDF Compilabile].
NOTE
Sempre entro novanta giorni dal verificarsi dell'evento al consolato deve essere comunicato:
- l trasferimento della propria abitazione o residenza;
- le nascita dei figli;
- i matrimoni;
- le morti;
- la perdita della cittadinanza italiana.
Il consolato provvederà all'inoltro al comune italiano delle informazioni e degli atti di stato civile.
Informazioni
Per l’apertura, l’ampliamento, la riduzione o l’eliminazione di accessi per l’immissione di veicoli da un’area privata laterale alla strada ad uso pubblico è obbligatoria l’autorizzazione del proprietario della strada (Comune, Provincia, ecc.).
I passi carrabili devono quindi essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione del proprietario della strada.
Devono essere regolarizzati anche gli accessi o le diramazioni già esistenti, e comunicate tutte le variazioni poste in essere.
Cosa serve
- Domanda di apertura o di variazione
- Copia di un documento di identità
- Planimetria dell’area interessata
- Ricevuta del versamento dell’importo previsto quale rimborso costo del segnale
- Marca da bollo
Quando
Prima della realizzazione o delle variazioni
Dove
A seguito della presentazione della domanda, sarà cura dell’ufficio preposto contattare il richiedente per i successivi passaggi amministrativi.
In caso di danneggiamento, smarrimento o furto, può essere chiesto un nuovo segnale.
È possibile chiedere il subingresso nell’autorizzazione.