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INFORMAZIONI

In occasione delle elezioni comunali i cittadini di un altro Paese membro dell’Unione europea, residenti in Italia, hanno diritto di votare nel Comune di residenza e possono candidarsi alla carica di consigliere comunale.

Possono altresì svolgere le funzioni di assessore, ma non possono candidarsi a Sindaco o e Vice Sindaco, poiché questi ultimi rivestono la carica di ufficiali di governo.

Lo stesso diritto spetta ai dipendenti delle ambasciate o dei consolati, anche se non iscritti nell’anagrafe della popolazione residente, che possono candidarsi e/o votare nel comune ove svolgono il servizio.

Per poter beneficiare del diritto di elettorato attivo e passivo è necessario chiedere l’iscrizione in apposite liste elettorali aggiunte.

COSA FARE

Occorre presentare la seguente documentazione:

  • domanda di iscrizione alle liste elettorali aggiunte;
  • copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità.

Il termine è non oltre il quinto giorno successivo all’affissione del manifesto di convocazione delle elezioni (quarantesimo giorno antecedente la data della votazione).

DOVE

La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al Sindaco e consegnata o fatta pervenire con le modalità consentite dalla vigente normativa all’ufficio elettorale. Nella domanda occorre dichiarare la cittadinanza, l’attuale residenza e l’indirizzo del paese di origine, la richiesta di iscrizione anagrafica, se non già iscritto e la richiesta di iscrizione nelle liste elettorali.

NOTE

Il diritto di voto e di candidatura per cittadini U.E. si estende anche alle eventuali elezioni circoscrizionali.

PRATICA COD. 898761.134

INFORMAZIONI

Per essere designati scrutatori presso i seggi elettorali è necessario essere iscritto in apposito albo tenuto dal Comune, formulando a tal fine apposita istanza.

L’iscrizione avviene infatti sulla base di una richiesta formulata dal soggetto, nei mesi di ottobre e novembre di ciascun anno. Al richiedente sono richiesti i seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana;
  • iscrizione nelle liste elettorali;
  • possesso del titolo di studio almeno della scuola dell’obbligo.

Non possono svolgere le funzioni di scrutatore:

  • i dipendenti del Ministero dell’interno, dei Trasporti, di Poste Italiane S.p.A;
  • gli appartenenti alle Forze armate in servizio (il divieto riguarda anche gli appartenenti alla Polizia di stato);
  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
  • i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Il soggetto iscritto all’Albo degli scrutatori può richiedere la cancellazione formulando apposita richiesta, la quale può essere accolta solo per gravi, giustificati e comprovati motivi.

COSA SERVE

Per richiedere l’iscrizione occorre presentare un’apposita domanda. Tale richiesta va formulata nel periodo tra il 1 ottobre e il 30 novembre, indicando gli estremi del conseguimento del titolo di studio.

Per richiedere la cancellazione, invece, occorre formulare la richiesta di cancellazione che riporti i gravi, giustificati e comprovati motivi per i quali si chiede l’eliminazione dall’Albo. Tale richiesta può essere formulata in qualsiasi momento dell’anno.

DOVE

Per tutte le informazioni e gli adempimenti è possibile rivolgersi all’ufficio elettorale, tenendo conto delle scadenze sopra indicate.

NOTE

L’iscrizione dura fino a quando l’interessato non chiede di essere cancellato o fino alla perdita dei requisiti richiesti.

PRATICA COD. 898761.132

INFORMAZIONI GENERALI

Per essere designati Presidenti di seggio elettorale è necessario essere iscritti in apposito albo tenuto dalla Corte d’Appello.

L’iscrizione avviene sulla base di una richiesta formulata dal soggetto, da formularsi nel mese di ottobre di ciascun anno, al quale sono richiesti i seguenti requisiti:

  • cittadinanza italiana;
  • iscrizione nelle liste elettorali;
  • possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Non possono svolgere le funzioni di presidente:

  • chi ha superato il settantesimo anno di età;
  • i dipendenti del Ministero dell’interno, dei Trasporti, di Poste Italiane S.p.A;
  • gli appartenenti alle Forze armate in servizio (il divieto riguarda anche gli appartenenti alla Polizia di stato);
  • i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
  • i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
  • i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Il soggetto iscritto all’Albo può altresì chiedere la cancellazione dall’albo, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

COSA SERVE

Domanda di iscrizione, con gli estremi del titolo di studio conseguito, oppure domanda di cancellazione.

QUANDO

Dal 1 ottobre al 31 ottobre di ogni anno per quanto riguarda l’iscrizione.

Entro il 31 dicembre per le domande di cancellazione.

DOVE

Per tutte le informazioni e gli adempimenti è possibile rivolgersi all’ufficio elettorale, tenendo conto delle scadenze sopra indicate.

NOTE

L’iscrizione dura fino a quando l’interessato non chiede di essere cancellato o fino alla perdita dei requisiti richiesti.

PRATICA COD. 852940.C.30.A