Modulistica
Il Ministero dell'Interno ha pubblicato le istruzioni che forniscono ai competenti organi un'opportuna guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione e all'ammissione delle candidature per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei comuni delle regioni a statuto ordinario
Elezioni amministrative 2024: istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature
ATTENZIONE: i documenti sono stampabili in formato A4. I modelli costituiti da più fogli (in particolare il "Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale" atto principale e atto separato) devono essere uniti in un unico documento in formato A3.
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N.B.: il modello è predisposto ad uso dei soggetti "privati" (promotori della lista) preposti alla raccolta delle firme
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Per il ballottaggio
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Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità in Italia dei cittadini degli altri paesi U.E.
Il Ministero dell'Interno ha pubblicato le istruzioni che forniscono ai competenti organi un'opportuna guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione e all'ammissione delle candidature per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei comuni delle regioni a statuto ordinario
Elezioni amministrative 2024: istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature
ATTENZIONE: i documenti sono stampabili in formato A4. I modelli costituiti da più fogli (in particolare il "Modello di dichiarazione di presentazione del candidato alla carica di sindaco e di una lista di candidati alla carica di consigliere comunale" atto principale e atto separato) devono essere uniti in un unico documento in formato A3.
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N.B.: il modello è predisposto ad uso dei soggetti "privati" (promotori della lista) preposti alla raccolta delle firme
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Nota Bene: Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti. Sono gli stessi candidati che assumono, di fatto, la veste di presentatori delle singole liste attraverso l’accettazione della propria candidatura, e non è necessario che i candidati sottoscrivano anche la dichiarazione di presentazione della lista.
Ad ogni ciclo elettorale emerge la difficoltà interpretativa dei piccoli Comuni, in cui opera un regime di presentazione delle liste semplificato
La norma di riferimento per la raccolta delle sottoscrizioni è in verità particolarmente chiara e poco soggetta a interpretazioni. L'articolo 3, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81 esplicitamente prevede infatti che:
Nessuna sottoscrizione è richiesta per la dichiarazione di presentazione delle liste nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.
Questo equivale a dire che nella valutazione di ammissibilità della lista da parte della (sotto)Commissione Circondariale ci sarà di fatto un elemento di valutazione in meno rispetto a tutte le altre fasce di comuni, per le quali occorre invece valutare che le sottoscrizioni regolari siano tra il numero minimo e il numero massimo previsto.
Proprio per questo motivo, a differenza degli altri enti che richiedono sottoscrizioni, il Ministero non fornisce un facsimile del modello di presentazione della lista per i comuni con popolazione sotto i 1.000 abitanti. Questo testimonia una sostanziale libertà di forma, stante l'elemento sostanziale della documentazione da allegare.
Ma come viene "appoggiata" la lista di candidati nei Comuni sotto i 1.000 abitanti?
Sono i candidati stessi, con la sottoscrizione delle singole accettazioni di candidatura, a fungere da "sottoscrittori".
Questo chiarimento è contenuto nelle Istruzioni ministeriali, che recitano:
In tali comuni, pertanto:
• sono gli stessi candidati che assumono, di fatto, la veste di presentatori delle singole liste attraverso l’accettazione della propria candidatura;
• non è necessario che i candidati sottoscrivano anche la dichiarazione di presentazione della lista.Con la precisazione che "non è necessario che i candidati sottoscrivano anche la dichiarazione di presentazione della lista", quindi, il Ministero vuole chiarire che in un'ottica di semplificazione non vi è necessità di ulteriori sottoscrizioni "in veste di sottoscrittori" da parte dei candidati, che sarebbero pertanto sovrabbondanti. Tanto meno queste sottoscrizioni debbono essere (di nuovo) autenticate.
Il modello di dichiarazione di presentazione potrà quindi vedere una sostanziale libertà nella forma, in linea con la normativa e le istruzioni ministeriali: le Commissioni Elettorali
Circondariali sono d'altra parte ben addestrate, per questa fascia di Comuni, a ricevere modelli con la firma del soggetto che materialmente presenta la documentazione (particolarmente corretta anche ai fini privacy), altri con le sottoscrizioni dei candidati consiglieri (come detto, definite dalla stesso Ministero sovrabbondanti) e altri ancora del tutto privi di sottoscrizioni (in quanto implicite nelle accettazioni di candidatura). Come detto, tuttavia, questo non deve trarre però in inganno rispetto al rigore degli altri elementi richiesti per presentare la lista, dovendo infatti la documentazione essere completa e corretta, in linea con quanto previsto dalla normativa e dalle Istruzioni ministeriali.
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Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità in Italia dei cittadini degli altri paesi U.E.
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Determine di impegno varie
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