Modulistica
INFORMAZIONI
Per i cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea è prevista la possibile di esprimere il proprio voto (elettorato attivo) e di candidarsi (elettorato passivo) in occasione dell’elezione del Parlamento europeo.
I cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia, per poter esercitare il diritto di voto per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia devono tuttavia adempiere ad un passaggio preliminare, costituito dalla presentazione di una domanda al sindaco del Comune di residenza entro il novantesimo giorno anteriore a quello della votazione.
COSA FARE
Il cittadino europeo deve presentare:
- domanda di iscrizione, nel modulo che viene fornito in tempo utile;
- copia fotostatica di documento di identità, non autenticata.
La presentazione deve avvenire entro il novantesimo giorno anteriore a quello della votazione
DOVE
La domanda di iscrizione deve essere indirizzata al sindaco e consegnata o spedita mediante raccomandata o con le altre modalità consentite dalla vigente normativa. La domanda deve essere compilata sul previsto modulo disponibile presso lo stesso ufficio elettorale o sul sito internet del Ministero dell’interno.
NOTE
I cittadini dell’Unione iscritti in occasione di precedenti elezioni europee possono esercitare il diritto di voto senza dover presentare una nuova istanza.
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Il modello può essere facilmente tradotto grazie apposita funzionalità inclusa nel modello stesso (deve essere scaricato e aperto con un lettore di PDF, come ad esempio Acrobat), e deve essere allegato alla lettera distinto per ciascuno degli Stati membri che hanno tutti fatto pervenire al Ministero traduzione: Austria (AT), Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica Ceca (CZ), Cipro (CP), Germania (DE), Danimarca (DK), Estonia (EE) Spagna (ES), Finlandia (FI), Francia (FR), Grecia (GR), Croazia (HR), Ungheria (HU), Irlanda (IE), Lituania (LT),Lussemburgo (LU), Lettonia (LV), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Svezia (SE), Slovenia (SI) e Slovacchia (SK)
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Il modello può essere facilmente tradotto grazie apposita funzionalità inclusa nel modello stesso (deve essere scaricato e aperto con un lettore di PDF, come ad esempio Acrobat), e deve essere allegato alla lettera distinto per ciascuno degli Stati membri che hanno tutti fatto pervenire al Ministero traduzione: Austria (AT), Belgio (BE), Bulgaria (BG), Repubblica Ceca (CZ), Cipro (CP), Germania (DE), Danimarca (DK), Estonia (EE) Spagna (ES), Finlandia (FI), Francia (FR), Grecia (GR), Croazia (HR), Ungheria (HU), Irlanda (IE), Lituania (LT),Lussemburgo (LU), Lettonia (LV), Malta (MT), Paesi Bassi (NL), Polonia (PL), Portogallo (PT), Romania (RO), Svezia (SE), Slovenia (SI) e Slovacchia (SK)
La comunicazione all’ANAC delle varianti va effettuata con la stessa modalità utilizzata per acquisire il CIG associato a quella specifica procedura, dunque mediante il sistema Simog, in caso di CIG acquisiti attraverso tale sistema, o mediante le piattaforme digitali certificate, in caso di CIG acquisiti mediante PCP. Come precisato nel Comunicato ANAC-MIT del 13 dicembre 2023, non sono più valide le indicazioni fornite nel Comunicato del Presidente ANAC del 23 novembre 2016, recante “Trasmissione delle varianti in corso d’opera ex articolo 106, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016”.