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Con il D.Lgs. 220/2023 sono stati abrogati gli istituti del reclamo e della mediazione di cui all’art. 17-bis D.Lgs. 546/92; pertanto, dal 4 gennaio 2024 il contribuente, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, non avrà più la possibilità di inglobare nel ricorso notificato all’ente accertatore una proposta di mediazione finalizzata ad una rideterminazione dell'ammontare della pretesa impositiva.
In merito alla suddetta norma abrogativa il MEF ha diramato il comunicato stampa n. 13 del 22 gennaio 2024 con il quale è stato chiarito che:
• l’abrogazione dell’istituto del reclamo-mediazione opera per i ricorsi tributari notificati agli enti impositori e ai soggetti della riscossione a partire dal 4 gennaio 2024;
• invece, per i medesimi ricorsi notificati fino al 3 gennaio 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni dell’art. 17-bis, in vigore fino alla medesima data.
Il Decreto Legislativo 219/2023 ha introdotto modifiche significative allo Statuto dei diritti del contribuente, con impatti anche sulla gestione dei tributi comunali. Sebbene molte disposizioni siano pensate per l'amministrazione finanziaria centrale, i principi generali sono vincolanti anche per i Comuni, richiedendo un adattamento alle specificità locali.
Il nuovo articolo 11 della Legge 212/2000 permette al contribuente di interpellare l'amministrazione finanziaria su questioni concrete e personali, soprattutto in casi di incertezza interpretativa, qualificazione di fattispecie, e abuso del diritto. Tuttavia, solo alcune di queste disposizioni si applicano ai tributi locali.
Il decreto specifica anche che l'interpello non è ammesso in presenza di soluzioni già fornite dall'amministrazione e stabilisce nuovi termini per la risposta, che ora deve avvenire entro 90 giorni. Viene anche chiarito che la presentazione dell'interpello non interrompe i termini di prescrizione e che la risposta non è impugnabile.
Infine, le nuove norme escludono l'applicazione di specifiche disposizioni a dati e documenti richiesti durante l'istruttoria delle istanze di interpello. Anche se la norma è centrata sull'Agenzia delle Entrate, Regioni e Enti locali devono adeguarsi ai nuovi principi.
Come per le utenze di luce e gas, chi si trova in condizioni di difficoltà economica ha diritto a uno sconto sulla tassa sui rifiuti. È il cosiddetto bonus Tari, introdotto dall’art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Non esiste una procedura da seguire per richiedere il bonus in oggetto, la sua applicazione avviene in automatico sulla base dell’ISEE dichiarato. Provvede poi il Comune di residenza a decidere l'entità dello sconto. Dunque, non bisogna fare alcuna domanda per richiedere l’accesso alla misura.
L’art. 67, comma 1, del d.l. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020, ha previsto la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini di tutte le attività di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione e di contenzioso da parte degli enti impositori.
Pertanto il termine ultimo per la notifica di avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione anno d'imposta 2014 e per omesso/parziale versamento anno d'imposta 2015 scadrà il 26 marzo 2021 anziché il 31 dicembre 2020.