Modulistica
TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche sono le seguenti:
- autorizzazione dell’attività per spettacoli/intrattenimenti superiore a 200 persone (oppure che si protrae oltre le ore 24 del giorno di inizio) e superiori a 5000 persone;
- Scia nel caso di spettacoli/intrattenimenti inferiori a 200 persone o che si protraggono prima delle ore 24 del giorno di inizio;
- bozza di relazione tecnica;
- bozza di piano di emergenza;
- delibera di indirizzo all'effettuazione di manifestazione cittadina;
- comunicazioni dei motivi ostativi al rilascio di autorizzazione;
- Scia temporanea per partecipazione mercati;
- Scia sanitaria somministrazione alimenti bevande;
- ordinanze di divieto di somministrazione, consumo, vendita alcolici e/o bevande in bottiglie di vetro.
DESTINATARI
Soggetti che intendo organizzare eventi, spettacoli, intrattenimenti.
DESCRIZIONE
Le attività in oggetto trovano la disciplina negli articoli 68 e 69 del TULPS.
L'articolo 68 del TULPS attiene le seguenti attività: accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli e trattenimenti, circoli, scuole da ballo e sale pubbliche di audizione.
L'art. 69 attiene pubblici trattenimenti, l'esposizione alla pubblica vista di rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, audizioni all'aperto.
La differenza tra spettacoli e trattenimenti consiste essenzialmente nel fatto che i primi consisterebbero in divertimenti a cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva (cinema, teatro, ecc.) mentre i trattenimenti costituirebbero divertimenti a cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, ecc.). Decisamente importante è tipizzare gli elementi e i presupposti in base al quale gli spettacoli pubblici possano essere considerati tali ai fine della necessità del rilascio delle licenze di cui agli articoli 68 e TULPS.
Il rilascio della licenza è condizionato ad altro titolo amministrativo, previsto dall’articolo 80 del medesimo T.U.L.P.S., che impone all’autorità di pubblica sicurezza di subordinare l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo alla verifica di una commissione tecnica, tendente ad accertare la solidità e sicurezza della struttura e l’esistenza di idonee uscite di sicurezza. Tale disposizione è applicabile anche ai luoghi all’aperto.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931) ;
- Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
- D.P.R. n. 616/1977;
- Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.Lgs n. 222/2016;
- D.Lgs. n. 159/2011 “ Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.
- D.Lgs. n. 222/2016;
- D.M. 19 agosto 1996;
- D.P.R. n. 151 del 1.8.2011;
- Legge quadro n. 447 del 26.10.1995;
- D.P.C.M. 14.11.1997.
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo si intendono quelle manifestazioni musicali, sportive, danzanti o espositive (concerti, spettacoli ed eventi di varia natura) che si svolgono in un periodo ben determinato (con una data di inizio e una data fine precise). Trattasi cioè di attività di pubblico spettacolo o intrattenimento ai sensi dell'art. 68 e 69 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773. Per eventi fino a un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le 24 ore del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Ciò che attiene la sicurezza dei locali e dei luoghi di pubblico spettacolo, compresi i luoghi all'aperto, è normato dall'art. 80 del TULPS teso a tutelare la solidità e la sicurezza dell'edificio oltre che a disciplinare le vie di fuga e di accesso da garantire in caso di incendio.
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell'art. 8 del TULPS, le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono in alcun modo essere trasmesse né dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvi i casi espressamente preveduti dalla legge. Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, il rappresentante deve possedere i requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e ottenere la approvazione dell'autorità di pubblica sicurezza che ha concesso l'autorizzazione. Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.
Rispetto ai requisiti soggettivi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
Elenco stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2,.c2, D.lgs. n. 126/2016).
Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo, D.Lgs N.159/2011 (Legge antimafia) [1] |
Art. 67, c.1, lett. A), D. Lgs N. 159/2011 |
Insussistenza condizioni previste dagli art. 11 e 92 del TULPS [2] |
Artt. 11 e 92, TULPS |
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali |
Art. 13, D.Lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 |
Art. 71 e ss., DPR n. 445/2000 |
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi |
Artt. 67 e 85, D.Lgs N. 159/2011 |
Impegno ad allegare copia della documentazione richiesta dalla modulistica comunale |
Art. 2, c.2, D.Lgs N. 126/2016 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE [3]
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA SCIA (A PENA DI IRRICEVIBILITÀ) IN RIFERIMENTO AD EVENTI FINO AD UN MASSIMO DI 200 PARTECIPANTI:
N.B. in relazione al D.Lgs. N. 222/16 allegato 1 punto 79 e 80 il Suap ricevuta l’istanza la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi degli artt. 141 bis, comma 2 e 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN RIFERIMENTO AD EVENTI CHE SI PROTRAGGONO OLTRE LE ORE 24 DAL GIORNO DI INIZIO O CON CAPIENZA SUPERIORE A 200 PARTECIPANTI:
Allegati |
Denominazione allegato |
Casi in cui è previsto l’allegato |
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1. Planimetria dell’area della manifestazione che riporti:
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2. Relazione tecnica descrittiva, a firma di tecnico abilitato, evidenziante:
o DM 18.03.1996 – Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi; o DM 12.04.1996 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili gassosi (di potenzialità superiore a 35 KW); o DM 28.04.2005 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati a combustibili liquidi (di potenzialità superiore a 35 KW); o DM 13.07.2011 – Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchine generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi. (Gruppi elettrogeni di potenzialità superiore a 25 KW). |
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3. Documentazione tecnica ai fini della sicurezza:
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ü |
4. Documentazione tecnica ai fini di sicurezza strutturale:
o caratteristiche dimensionali e costruttive di tutte le strutture installate; o i carichi e sovraccarichi considerati; o le modalità di ancoraggio e/o controvento; o le particolari limitazioni di esercizio (velocità del vento, neve, ect.) |
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Procura/Delega |
Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione |
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Copia del documento di identità del/i titolare/i |
Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura |
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Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) |
Nel caso di cittadini extracomunitari |
N.B. in relazione al D.Lgs. N. 222/16 allegato 1 punto 79 e 80 il Suap ricevuta l’istanza la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi degli artt. 141 bis, comma 2 e 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti morali:
Costituisce impedimento soggettivo all’esercizio dell’attività, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/11).
Insussistenza delle condizioni previste dagli art. 11 [4] e 92 [5] del TULPS (R.D. n. 773/1931).
Requisiti oggettivi:
Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio, di destinazione d’uso e igienico-sanitario.
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2006.
Conformità delle attrezzature alle prescrizioni delle vigenti normative di sicurezza e igienico-sanitarie settoriali.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.
Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l'attività e i suoi effetti, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l'attività. L'atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, L. n. 241/1990.
Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.
[1] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[2] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;
[3] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.
[4] Art. 11 - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2 a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;
[5] Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.
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Linee guida
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Sicurezza
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Scia e richieste di autorizzazione
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Autorizzazioni
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Procedimenti e ordinanze
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Per le procedure avviate dopo l'entrata in vigore del d.l. n. 77/2021 per investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR o del PNC
Pratica in aggiornamento |
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Avvio della procedura di affidamento e Documentazione di gara
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Aggiudicazione della procedura di gara e stipula del contratto
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Dal 25 maggio quando il comune stipulerà un contratto di fornitura di servizi o beni in cui siano coinvolti i dati personali di cui sia titolare, dovrà prevedere un’apposita clausola contrattuale in cui si “nomina” il fornitore come “responsabile del trattamento” e gli si danno le “consegne” relative a questa nomina.
Vediamo come potrebbe essere questa clausola:
Art. xx – Responsabile del trattamento
Il fornitore con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell’art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati ( RGPD - UE-2016/679), viene nominato “Responsabile del trattamento” dei seguenti dati personali che gli vengono o gli verranno consegnati dall’amministrazione comunale:
- Dettagliare i dati che vengono consegnati
Il fornitore nell’esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull’adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.
(Qualora il trattamento sia eseguito anche con modalità informatiche o telematiche) L’amministrazione comunale raccomanda in particolare al fornitore l’adozione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, contenute nella circolare AGID n.2 del 18 aprile 2017, pubblicata sulla GU - Serie generale - n. 103 del 05/05/2017. Qualora i parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere applicati, previa diffida ad adempiere in 30 giorni, l’inadempimento potrà essere ragione di risoluzione del presente contratto.
L’amministrazione comunale rimane “proprietaria” dei dati e titolare dei relativi trattamenti; anche qualora gli stessi dati siano, in virtù della fornitura, modificati o integrati e al termine del contratto gli stessi dovranno essere restituiti integralmente, nello stato di fatto dell’elaborazione fino a quel momento eseguita, e contestualmente distrutti in ogni copia dal fornitore. (NB. Qui si potrebbe anche prevedere un periodo in cui il fornitore, dopo l’esecuzione del contratto, debba mantenere una copia di sicurezza dei dati, fin quando il nuovo responsabile o il titolare stesso non siano pienamente operativi).
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Avvio della procedura di affidamento e Documentazione di gara
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Aggiudicazione della procedura di gara e stipula del contratto
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Dal 25 maggio quando il comune stipulerà un contratto di fornitura di servizi o beni in cui siano coinvolti i dati personali di cui sia titolare, dovrà prevedere un’apposita clausola contrattuale in cui si “nomina” il fornitore come “responsabile del trattamento” e gli si danno le “consegne” relative a questa nomina.
Vediamo come potrebbe essere questa clausola:
Art. xx – Responsabile del trattamento
Il fornitore con la sottoscrizione del presente contratto, ai sensi dell’art. 28 e seguenti del Regolamento generale sulla protezione dei dati ( RGPD - UE-2016/679), viene nominato “Responsabile del trattamento” dei seguenti dati personali che gli vengono o gli verranno consegnati dall’amministrazione comunale:
- Dettagliare i dati che vengono consegnati
Il fornitore nell’esecuzione del contratto e nello svolgimento della funzione di Responsabile del trattamento, dovrà applicare, in materia di riservatezza dei dati personali tutte le disposizioni del citato RGPD e del vigente Codice della privacy (D.lgs. 196/2003), anche con riferimento alle norme sull’adozione di adeguate misure di sicurezza per prevenire la violazione o la perdita dei suddetti dati.
(Qualora il trattamento sia eseguito anche con modalità informatiche o telematiche) L’amministrazione comunale raccomanda in particolare al fornitore l’adozione delle misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni, contenute nella circolare AGID n.2 del 18 aprile 2017, pubblicata sulla GU - Serie generale - n. 103 del 05/05/2017. Qualora i parametri di sicurezza ivi contenuti non dovessero essere applicati, previa diffida ad adempiere in 30 giorni, l’inadempimento potrà essere ragione di risoluzione del presente contratto.
L’amministrazione comunale rimane “proprietaria” dei dati e titolare dei relativi trattamenti; anche qualora gli stessi dati siano, in virtù della fornitura, modificati o integrati e al termine del contratto gli stessi dovranno essere restituiti integralmente, nello stato di fatto dell’elaborazione fino a quel momento eseguita, e contestualmente distrutti in ogni copia dal fornitore. (NB. Qui si potrebbe anche prevedere un periodo in cui il fornitore, dopo l’esecuzione del contratto, debba mantenere una copia di sicurezza dei dati, fin quando il nuovo responsabile o il titolare stesso non siano pienamente operativi).