Quesiti
Quesito del 29/11/2023
Demografici
Dispersione ceneri
Un mio residente è deceduto in ospedale in un comune limitrofo. Pare che volesse essere disperso in mare dopo la cremazione. La moglie ha presentato dichiarazione presso comune di decesso, ma non indicando volontà alla dispersione, ma solo cremazione e deposito presso il mio comune. Ora l urna è nel nostro cimitero, ma l impresa si è presentata da me con la moglie dicendo di voler procedere con affidamento urna alla moglie stessa e poi richiesta dispersione in mare una volta ricevuto nulla osta dal comune dove si trova il mare. Io ho anticipato che questo non poteva essere fatto in quanto lei non aveva dichiarato questo al comune di decesso e che Comunque il comune di decesso era quello competente ad affidamento o dispersione ceneri. Sono nella regione Abruzzo e il mio regolamento comunale è un copia e incolla della legge regionale. La signora a giorni si presenterà per protocollare istanza, ma io sostengo di non poter far nulla in quanto non sono il comune di decesso oltre al fatto che la signora ha già presentato una dichiarazione sostitutiva al comune di decesso dove non menziona affidamento e/o dispersione. Preciso che il soggetto defunto era di nazionalità tedesca.
Quesito del 29/11/2023
Tecnico LL. PP. Polizia
Richiesta di validità dell'istanza di sanatoria
In data 11/10/2012 è stato presentato un permesso di costruire in sanatoria, a seguito di emissione dell'ordinanza di messa in pristino dello stato dei luoghi. Detta pratica è stata oggetto a suo tempo di istruttorie e assoggettata al parere della commissione edilizia. Le ultime comunicazioni risalgono rispettivamente al 16/11/2012, richiesta integrazioni e sospensione del procedimento, del 05/12/2012 comunicazione del parere della commissione edilizia la quale, ritenendo di non avere elementi chiedeva l'integrazione degli elaborati, che non sono mai stati integrati.
Considerato quanto disposto dall'art. 36 comma 3 "Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata."
il procedimento non consente fittizie sospensioni e pertanto sono a chiedere se essendo ampiamente scaduti tutti i termini detta istanza può ritenersi rifiutata.
Quesito del 29/11/2023
Ragioneria Tributi
Transazione
Fatture per Interessi moratori e recupero spese ex art.6 DLGS 231 2002 per ritardato pagamento fatture.
Il fornitore propone accordo transattivo con riduzione del debito maturato.
Dato atto che non trattasi di riconoscimento di debito fuori bilancio in quanto gli interessi moratori non sono riconoscibili, si chiede se la competenza all'approvazione sia della Giunta comunale.
Ovvero del Consiglio , con parere del Revisore e invio alla Corte dei conti, assimilando pertanto il procedimento all'art. 194 Tuel.
Quesito del 29/11/2023
Demografici
Iscrizione anagrafica stranieri
Figli di cittadino tunisino residente in questo comune richiede l'iscrizione anagrafica dei figli minori (14 e 16 anni) uno non è mai stato iscritto in alcuna anagrafe, l'altro cancellato per irreperibilità nel 2016, entrambi con p. S. Rilasciato nel 2010 (allegato minori) con allegato kit per il rinnovo del 29/07/2023.
Posso iscriverli in anagrafe o devo attendere l'emissione del permesso di soggiorno?
Quesito del 29/11/2023
Personale
Progressioni verticali in deroga
Il CCNL 16/11/2022 all’art. 13 ha previsto, a seguito del passaggio alle nuove aree professionali, la possibilità di accedere, nel periodo transitorio dal 01/04/2023 al 31/12/2025, dall’area degli Istruttori all’area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione anche in assenza di laurea. Infatti, la Tabella C del citato CCNL prevede espressamente, raddoppiando l’esperienza maturata nella categoria inferiore da 5 a 10 anni, che possono accedervi anche i dipendenti privi di laurea ma in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Di diverso avviso sono i giudici amministrativi e, in particolare, il TAR per il Piemonte (sentenza n.716/2023). Secondo il TAR l’art. 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/01, nel conferire uno specifico mandato alla contrattazione collettiva di valorizzazione del personale già in servizio, anche in deroga al titolo di studio richiesto dall’esterno, attraverso forme di progressione verticale attuate sulla base di criteri volti al riconoscimento dell’esperienza e della professionalità maturata ed effettivamente utilizzata dall’amministrazione, espressamente esclude che la deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno operi per «l’area di cui al secondo periodo» ossia «l’area per l’inquadramento del personale di elevata qualificazione», con la conseguenza che il legislatore nel demandare alla contrattazione collettiva sistemi di valorizzazione del personale già in servizio, conferma il principio secondo cui l’accesso all’Area Funzionari e Elevata Qualificazione è subordinato al possesso di un titolo di laurea.
Alla luce di quanto sopra indicato si chiede se questo Ente possa attivare le progressioni verticali dall’area degli Istruttori all’area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione come disciplinate dal vigente CCNL del 16/11/2022 e quindi in deroga al titolo di studio.
Quesito del 28/11/2023
Ragioneria Affari generali
Interessi passivi su fattura
L’ente ha ricevuto l’addebito di spese/interessi ai sensi dell’ art.6 lI co., D. Lgs. 231/02 modificato dal D. Lgs. 192/12, come da FAQ della C. E.
Sono somme che sono richiedibili all’ente?
Quesito del 27/11/2023
Demografici Tecnico LL. PP. Affari generali
D.Lgs 36/2023
Il servizio illuminazione votiva cimiteriale non ha riflesso sul bilancio comunale poichè la riscossione del canone annuale avviene da parte della ditta che ha in concessione il servizio, al comune viene riconosciuto una % di introito fisso annuale.
Alla luce del nuovo codice dei contratti dovendo andare a rifare la gara essendo un appalto ben sotto i 140.000€ e non avendo riflesso sul bilancio in uscita ma solo in entrata è corretto utilizzare la modalità della concessione art 174 o più semplicemente una trattativa diretta che non preveda esborso economico comunale?
Quesito del 27/11/2023
Personale
Utilizzo graduatoria di altro ente
Il Comune ha necessità di coprire un posto vacante per il profilo di Operaio (ex Cat. B3) con il ricorso alla graduatoria di altro ente. Possiamo utilizzare una graduatoria di profilo di Operaio manutentore (ex Cat. B1)?
Quesito del 27/11/2023
Commercio Polizia Tecnico LL. PP.
Sanatoria opere abusive su suolo pubblico in concessione
Breve cronistoria della vicenda: All’interno del centro storico un’attività commerciale di ristorazione, dopo aver ottenuto l’Autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico sulla pubblica via antistante per l’installazione di una pedana in legno amovibile (mt 7,00 x mt 3,00,) ha presentato all’Ufficio edilizia privata, una SCIA che comprendeva l’installazione di una canna fumaria e la sostituzione di una tenda esistente fissata sulla facciata condominiale delimitante i locali dell’attività stessa. Il Tecnico incaricato ha dichiarato che l’intervento da realizzare rientra fra quelli previsti dal punto A/17 dell’Allegato A del D.P.R. n. 31/2017 e che pertanto non necessita dell’acquisizione dell’Autorizzazione Paesaggistica comunale (l’area è vincolata ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 42 del 2004). A seguito di un esposto del proprietario dell’appartamento sovrastante l’attività commerciale, nonché condomino maggioritario, è stato eseguito sopralluogo della Polizia Municipale e contestuale istruttoria dell’Ufficio Tecnico, dalla quale è emerso che le opere realizzate sull’area oggetto di occupazione di suolo pubblico risultavano totalmente difformi da quanto dichiarato con la SCIA depositata. In luogo delle opere temporanee ed amovibili di cui al punto A/17 dell’Allegato A del D.P.R. 31/2017 è stata realizzata “una struttura a carattere permanente completamente chiusa, di superficie pari a mq 21,00, inquadrata per tipologia costruttiva come un dehors, stabilmente ancorata al suolo e alla facciata dell’edificio, costituita da una struttura metallica e plastica trasparente, sulla quale si appoggia sui 3 lati un parapetto in legno e metallo; la copertura della struttura è realizzata con intelaiatura metallica e pvc”. Trattasi quindi di struttura a carattere “permanente” realizzata su “suolo pubblico e ad uso pubblico” classificabile come un dehors a padiglione chiuso su tutti i lati con struttura metallica e pvc e dotato di copertura mista metallo/tenda. Alla luce delle risultanze istruttorie, L’Ufficio ha ritenuto necessario ingiungere la rimozione delle opere realizzate ed il ripristino dei luoghi sull’area di proprietà comunale, con la contestuale decadenza dell’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico (di competenza dell’Ufficio Demanio e Patrimonio), anche sulla scorta di quanto prescritto nello stesso provvedimento autorizzativo e dell’accertata realizzazione di abusi edilizi sull’area data in concessione. Nell’atto ingiuntivo dell’Ufficio era anche specificato che la proprietà non poteva avvalersi dell’ipotesi di sanatoria prevista dalla Legge Regionale n. 65/2014 “Essendo una struttura ancorata su pedana in legno occupante un’area oggetto di concessione di suolo pubblico, e quindi di proprietà comunale, realizzata in violazione di norme edilizie ed in contrasto con le prescrizioni contenute nell’autorizzazione di suolo pubblico n. 05 del 29 aprile 2022”. A parere di questo Ufficio, nel caso di specie, quindi, trova applicazione l’art. 35 del D.P.R. 380/2001 – Art. 210 L.R. Toscana n. 65/2014, che non ammette possibilità di sanatoria per gli abusi di natura “permanente” soggetti a Permesso di Costruire, realizzati su suolo di proprietà di Enti Pubblici (nel ns. caso oggetto di autorizzazione di suolo pubblico oggetto). Entro la scadenza imposta nel provvedimento ingiuntivo il proprietario dell’attività commerciale, nonostante la specifica contenuta nello stesso in merito all’impossibilità di sanare l’abuso, ha presentato comunque istanza di Permesso di Costruire in sanatoria per l’avvenuta realizzazione del dehors difforme dalla SCIA depositata, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 – art. 209 della L.R.T. n. 65 del 2014 e contestuale Accertamento di compatibilità paesaggistica (ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 42/2004), allegando un parere legale con il quale si specificava che la sanatoria della struttura era comunque possibile ai sensi dell’art 36 del D.P.R. 380/2001 e art. 209 della L.R.T. n. 65/2014 (sanatoria “ordinaria”), dal momento che il richiedente aveva titolo a presentarla come concessionario dell’area di proprietà comunale e ritenendo rispettato anche il requisito della “doppia conformità urbanistica”. Recentemente questo Ufficio inoltra preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90, non ritendo accoglibile l’istanza presentata sulla base di 4 motivi ostativi al rilascio del PdiC in sanatoria, fra i quali: 1) Nel caso di specie trova applicazione l’art. 35 del D.P.R. 380/2001 – Art. 210 L.R. Toscana n. 65/2014, che non ammette possibilità di sanatoria per gli abusi di natura “permanente” soggetti a Permesso di Costruire, realizzati su suolo di proprietà di Enti Pubblici (nel ns. caso suolo pubblico in concessione). Si evidenzia che l’adozione del consequenziale provvedimento di demolizione, così come la diffida ad adempiere, costituisce attività amministrativa dal contenuto vincolato e privo di discrezionalità, sufficientemente motivato rilevando l’acclarata esistenza di un abuso edilizio realizzato su un’area pubblica; esso quindi non esige neanche la comparazione dei contrapposti interessi e quindi non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Come specificato da giurisprudenza consolidata, l’art. 35 del D.P.R. 380/2001 costituisce norma speciale e di particolare rigore rispetto a quella ordinaria dettata dall’art. 31 del Testo Unico Edilizia, non prevedendo la necessaria concessione in sanatoria da richiedere nel termine di 90 gg. dall’emissione dell’ordinanza di ripristino dei luoghi, proprio per la gravità dell’abuso commesso su suolo pubblico; la disposizione dell’art. 35 D.P.R. 380/2001 non lascia all’Ente locale alcuno spazio per valutazioni discrezionali, una volta accertata la realizzazione di interventi eseguiti in assenza o in totale difformità dal PdC; 2) Non è applicabile l’art. 36, comma 3, del D.P.R. 380/2001 – art. 209 della L.R.T. n. 65/2014, in quanto l’istanza è stata presentata dal concessionario di suolo pubblico ad uso pubblico (non avente titolo) e, comunque sia, l’intervento abusivo deve risultare conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (cd. doppia conformità). Questo sta a significare che gli strumenti urbanistici comunali (ed in particolare il Regolamento Edilizio), dovrebbero consentire in quella zona anche la possibilità di realizzare dehors completamente chiusi, che determinerebbero la creazione di un volume prima non esistente, tale da essere classificato come un intervento di nuova costruzione, suscettibile di autonoma utilizzazione. Il comune di Rio non è dotato di uno strumento urbanistico in merito alla realizzazione di strutture (amovibili o permanenti) a servizio di attività commerciali su aree pubbliche ad uso pubblico, e dunque il requisito della doppia conformità a sostegno di una eventuale “sanatoria” si attua con la corrispondenza del titolo edilizio presentato e l’esatta corrispondenza con quanto realizzato, nel pieno rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia, nonché dei principi giurisprudenziali; Si richiede se la procedura adottata da questo Ente è legittima e se le due motivazioni addotte nel preavviso di diniego sono supportate dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza amministrativa.
Quesito del 27/11/2023
Affari generali Ragioneria
Servizi pubblici locali a rilevanza economica - gas naturale
Ai fini della relazione di cui all'art. 30 d. lgs. 201/2022, il gas naturale è oggetto di relazione (come previsto da Anac) o non vi rientra (come previsto dall'art. 35 del decreto n. 201?) Quale disposizione prevale?