Quesiti
Quesito del 17/11/2023
Tecnico LL. PP. Affari generali
Adempimento per la PA
Nel caso in cui l’Ente affidi una fornitura di servizi, ai sensi del D. Lgs. n. 36/20203 e s. m. i. (c.d. Codice Appalti), ad un libero professionista titolare di Partita IVA acquisendo il relativo codice identificativo gara (CIG), tale conferimento è assoggettato agli obblighi di comunicazione all’Anagrafe delle prestazioni per la PA?
Per quanto attiene alla trasparenza, la pubblicazione dei relativi dati e documenti va effettuata nella sottosezione Bandi di gara e contratti di Amministrazione trasparente?
La pubblicazione effettuata nella sezione di cui sopra può non contenere la dichiarazione di altri incarichi ex art.15 del D. Lgs 33/2013 e quella di assenza di conflitto interesse?
Quesito del 17/11/2023
Affari generali Tecnico LL. PP. Tributi
Imposte e tasse contratti di lavoro e servizi
La stipula e la successiva registrazione dei contratti d'appalto pubblici, conclusi in forma digitale a cura del segretario comunale, prevede il pagamento di imposte e tasse che ad oggi vengono calcolate come segue:
DIRITTI DI SEGRETERIA
Diritto fisso originale = € 0,52 a originale
Diritto di scritturazione = € 0,52 a facciate
Diritto sul valore = calcolato in base al valore
SPESE CONTRATTUALI
Imposta di bollo = € 45,00
Imposta di registro= € 200,00
con l'entrata in vigore del D. Lgs. 36/2023 -allegato I.4 è stato disposto che il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto è determinato sulla base di scaglioni crescenti in relazione all'importo massimo previsto nel contratto, con esenzione dall'imposta per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00. Alla luce di questo è corretto sostituire l'imposta di bollo di € 45,00 (art.1 punto 1-bis della tariffa allegata al DPR 642/1972) con la tabella dell'Allegato I.4?
Questa nuova disposizione (che trova applicazione solo con riferimento ai procedimenti avviati a far data dal 1° luglio 2023) va applicata anche per la seguente procedura di gara avviata a maggio ma aggiudicata solo a settembre?:
- avviso di manifestazione di interesse - 15 maggio 2023
- indizione procedura di affidamento diretto - 24 luglio 2023
- aggiudicazione procedura - 8 settembre 2023
Quesito del 17/11/2023
Tributi Ragioneria
Tari
Nel territorio comunale è presente una struttura che ospita una scuola di volo. La scuola comprende un centro logistico con un Hangar per la manutenzione, le Hangarettes per ospitare gli aerei, le strutture per i simulatori di volo GBTS, aule -alloggi per gli allievi- mensa, uffici vari, impianti sportivi. Ai fini Tari, quale categoria tariffaria applicare all’utenza descritta, tra quelle previste, dal D.P.R. 158/99.
Considerato che la struttura si trova all’interno di un aeroporto militare è corretto applicare a tutta la superficie una unica tariffa, quella corrispondente alla categoria 9 “Carceri, case di cura e di riposo, caserme”, oppure possiamo differenziare secondo l’utilizzo dei locali.
Quesito del 17/11/2023
Demografici
Atti di nascita e matrimonio, in Albania
Due coniugi albanesi che hanno acquistato cittadinanza italiana con decreto del Presidente della Repubblica chiedono la trascrizione dei loro certificati di nascita e matrimonio regolarmente tradotti e dotati di Apostille. Al momento della trascrizione posso considerare come atto di nascita e atto di matrimonio quelli che loro chiamano certificati?
Quesito del 17/11/2023
Commercio Polizia Tecnico LL. PP.
Sanatoria opere abusive su suolo pubblico in concessione
Breve cronistoria della vicenda:
All’interno del centro storico un’attività commerciale di ristorazione, dopo aver ottenuto l’Autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico sulla pubblica via antistante per l’installazione di una pedana in legno amovibile (mt 7,00 x mt 3,00,) ha presentato all’Ufficio edilizia privata, una SCIA che comprendeva l’installazione di una canna fumaria e la sostituzione di una tenda esistente fissata sulla facciata condominiale delimitante i locali dell’attività stessa. Il Tecnico incaricato ha dichiarato che l’intervento da realizzare rientra fra quelli previsti dal punto A/17 dell’Allegato A del D.P.R. n. 31/2017 e che pertanto non necessita dell’acquisizione dell’Autorizzazione Paesaggistica comunale (l’area è vincolata ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs 42 del 2004).
A seguito di un esposto del proprietario dell’appartamento sovrastante l’attività commerciale, nonché condomino maggioritario, è stato eseguito sopralluogo della Polizia Municipale e contestuale istruttoria dell’Ufficio Tecnico, dalla quale è emerso che le opere realizzate sull’area oggetto di occupazione di suolo pubblico risultavano totalmente difformi da quanto dichiarato con la SCIA depositata. In luogo delle opere temporanee ed amovibili di cui al punto A/17 dell’Allegato A del D.P.R. 31/2017 è stata realizzata “una struttura a carattere permanente completamente chiusa, di superficie pari a mq 21,00, inquadrata per tipologia costruttiva come un dehors, stabilmente ancorata al suolo e alla facciata dell’edificio, costituita da una struttura metallica e plastica trasparente, sulla quale si appoggia sui 3 lati un parapetto in legno e metallo; la copertura della struttura è realizzata con intelaiatura metallica e pvc”. Trattasi quindi di struttura a carattere “permanente” realizzata su “suolo pubblico e ad uso pubblico” classificabile come un dehors a padiglione chiuso su tutti i lati con struttura metallica e pvc e dotato di copertura mista metallo/tenda.
Alla luce delle risultanze istruttorie, L’Ufficio ha ritenuto necessario ingiungere la rimozione delle opere realizzate ed il ripristino dei luoghi sull’area di proprietà comunale, con la contestuale decadenza dell’autorizzazione di occupazione di suolo pubblico (di competenza dell’Ufficio Demanio e Patrimonio), anche sulla scorta di quanto prescritto nello stesso provvedimento autorizzativo e dell’accertata realizzazione di abusi edilizi sull’area data in concessione. Nell’atto ingiuntivo dell’Ufficio era anche specificato che la proprietà non poteva avvalersi dell’ipotesi di sanatoria prevista dalla Legge Regionale n. 65/2014 “Essendo una struttura ancorata su pedana in legno occupante un’area oggetto di concessione di suolo pubblico, e quindi di proprietà comunale, realizzata in violazione di norme edilizie ed in contrasto con le prescrizioni contenute nell’autorizzazione di suolo pubblico n. 05 del 29 aprile 2022”.
A parere di questo Ufficio, nel caso di specie, quindi, trova applicazione l’art. 35 del D.P.R. 380/2001 – Art. 210 L.R. Toscana n. 65/2014, che non ammette possibilità di sanatoria per gli abusi di natura “permanente” soggetti a Permesso di Costruire, realizzati su suolo di proprietà di Enti Pubblici (nel ns. caso oggetto di autorizzazione di suolo pubblico oggetto).
Entro la scadenza imposta nel provvedimento ingiuntivo il proprietario dell’attività commerciale, nonostante la specifica contenuta nello stesso in merito all’impossibilità di sanare l’abuso, ha presentato comunque istanza di Permesso di Costruire in sanatoria per l’avvenuta realizzazione del dehors difforme dalla SCIA depositata, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 – art. 209 della L.R.T. n. 65 del 2014 e contestuale Accertamento di compatibilità paesaggistica (ai sensi dell’art. 167 del D. Lgs. 42/2004), allegando un parere legale con il quale si specificava che la sanatoria della struttura era comunque possibile ai sensi dell’art 36 del D.P.R. 380/2001 e art. 209 della L.R.T. n. 65/2014 (sanatoria “ordinaria”), dal momento che il richiedente aveva titolo a presentarla come concessionario dell’area di proprietà comunale e ritenendo rispettato anche il requisito della “doppia conformità urbanistica”.
Recentemente questo Ufficio inoltra preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/90, non ritendo accoglibile l’istanza presentata sulla base di 4 motivi ostativi al rilascio del PdiC in sanatoria, fra i quali:
1) Nel caso di specie trova applicazione l’art. 35 del D.P.R. 380/2001 – Art. 210 L.R. Toscana n. 65/2014, che non ammette possibilità di sanatoria per gli abusi di natura “permanente” soggetti a Permesso di Costruire, realizzati su suolo di proprietà di Enti Pubblici (nel ns. caso suolo pubblico in concessione).
Si evidenzia che l’adozione del consequenziale provvedimento di demolizione, così come la diffida ad adempiere, costituisce attività amministrativa dal contenuto vincolato e privo di discrezionalità, sufficientemente motivato rilevando l’acclarata esistenza di un abuso edilizio realizzato su un’area pubblica; esso quindi non esige neanche la comparazione dei contrapposti interessi e quindi non deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento. Come specificato da giurisprudenza consolidata, l’art. 35 del D.P.R. 380/2001 costituisce norma speciale e di particolare rigore rispetto a quella ordinaria dettata dall’art. 31 del Testo Unico Edilizia, non prevedendo la necessaria concessione in sanatoria da richiedere nel termine di 90 gg. dall’emissione dell’ordinanza di ripristino dei luoghi, proprio per la gravità dell’abuso commesso su suolo pubblico; la disposizione dell’art. 35 D.P.R. 380/2001 non lascia all’Ente locale alcuno spazio per valutazioni discrezionali, una volta accertata la realizzazione di interventi eseguiti in assenza o in totale difformità dal PdC;
2) Non è applicabile l’art. 36, comma 3, del D.P.R. 380/2001 – art. 209 della L.R.T. n. 65/2014, in quanto l’istanza è stata presentata dal concessionario di suolo pubblico ad uso pubblico (non avente titolo) e, comunque sia, l’intervento abusivo deve risultare conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (cd. doppia conformità). Questo sta a significare che gli strumenti urbanistici comunali (ed in particolare il Regolamento Edilizio), dovrebbero consentire in quella zona anche la possibilità di realizzare dehors completamente chiusi, che determinerebbero la creazione di un volume prima non esistente, tale da essere classificato come un intervento di nuova costruzione, suscettibile di autonoma utilizzazione.
Il comune di Rio non è dotato di uno strumento urbanistico in merito alla realizzazione di strutture (amovibili o permanenti) a servizio di attività commerciali su aree pubbliche ad uso pubblico, e dunque il requisito della doppia conformità a sostegno di una eventuale “sanatoria” si attua con la corrispondenza del titolo edilizio presentato e l’esatta corrispondenza con quanto realizzato, nel pieno rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti in materia, nonché dei principi giurisprudenziali;
Si richiede se la procedura adottata da questo Ente è legittima e se le due motivazioni addotte nel preavviso di diniego sono supportate dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza amministrativa.
Quesito del 17/11/2023
Ragioneria
Piano delle Alienazioni
Il nostro revisore chiede che il piano delle alienazione e valorizzazioni immobiliari venga redatto su base triennale al fine di sostenere le previsioni di entrate da tale tipologia iscritte nel bilancio di previsione in approvazione per il quale deve rilasciare il proprio parere. inoltre fa notare che l'illegittimità della delibera di GC relativa, in quanto omette del parere contabile? Si chiede se queste interpretazioni sono sostenibili da norme o se discrezionali.
Quesito del 16/11/2023
Ragioneria Affari generali Tecnico LL. PP. Area PNRR
Perimetrazione progetti non nativi PNRR
Sono confluiti nel PNRR i contributi di cui alla Legge 160/2019 per efficientamento energetico. Ora, diverse annualità di contributo sono state sempre iscritte nello stesso capitolo senza alcuna diversificazione. Come posso ora procedere con l'individuazione univoca dei progetti passati? Considerando che, sebbene le annualità dal 2020 al 2022 sono trascorse, non sono ancora chiuse in quanto ho accertamenti ancora da chiudere ed impegni da definire.
Quesito del 16/11/2023
Ragioneria
Pagamento di una fattura di un professionista in regime forfettario in presenza di un atto di pignoramento presso terzi
Si richiede se l’Ente in esecuzione di un pagamento a seguito di procedura di pignoramento presso terzi deve comunque applicare al compenso di un professionista (che è suo creditore in quanto gli ha appaltato un incarico legale) la ritenuta d’acconto e se la misura è del 20%, ai sensi dell’articolo 21, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, in presenza della seguente fattispecie:
- il terzo erogatore è L’Ente che, avendo attivato la verifica ai sensi dell’art.48-bis del dpr 602/73 per il pagamento della fattura a favore dell'avvocato di un importo superiore a euro 5.000,00, gli è stato notificato l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi da parte dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- il creditore pignoratizio è dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione;
- il debitore principale è il professionista (avvocato) iscritto alla cassa forense e in regime forfettario che ha emesso fattura nei confronti dell’Ente senza iva e senza ritenuta di acconto.
Quesito del 16/11/2023
Ragioneria
Nuovo iter approvazione bilancio
IL d. m. 25 luglio 2023 , ha previsto un nuovo iter di approvazione del bilancio , introducendo il bilancio tecnico, ecc. , il nostro Ente ha seguito l'iter del d. m., non modificando il Regolamento di contabilità , poiché l'iter non molto dissimile . Molti Enti stanno però interpretando che la presentazione dello schema di bilancio ai consiglieri deve essere fatto in Consiglio , in assenza di adeguamento dei regolamenti, già anni orsono però ci sono stati parerei in merito a presentazione del bilancio che non ritenevano necessaria la convocazione di un Consiglio .
Quesito del 16/11/2023
Tributi
Quesito su IMU fabbricati rurali
Un contribuente ha ereditato, a seguito del decesso dalla madre, coltivatrice diretta, avvenuto il 06/06/2011, un immobile accatastato in A7 e un altro immobile accatastato in C2.
L’erede, all’atto del decesso della madre, era un lavoratore dipendente.
Il Comune di Moransengo, tramite una ditta affidataria del servizio di accertamento IMU, ha emesso gli avvisi di liquidazione per il tributo non pagato.
Il contribuente ha regolarmente pagato gli avvisi di accertamento ricevuti.
Decorsi oltre sette anni dalla notifica e dal pagamento del primo avviso di accertamento, il contribuente ha chiesto lo sgravio per autotutela di tutti gli accertamenti ricevuti, emessi negli anni dal 2014 al 2021 dichiarando che per gli immobili sussisteva già dal 2009 il requisito della ruralità.
In data 09/10/2023 questo Ente ha ricevuto per conoscenza la richiesta di iscrizione negli atti del catasto della sussistenza del requisito della ruralità. La visura catastale riporta la data del 06/07/2023 relativa alla presentazione della richiesta. Nella richiesta di ruralità presentata all’Agenzia delle Entrate-Territorio il proprietario ha dichiarato che il requisito della ruralità decorre dal 26/09/2009.
A seguito di verifiche tramite ispezioni catastali dal portale SISTER si è appurato quanto segue:
1. Sugli immobili è presente una costituzione di vincolo del 14/07/2009 che riporta questa dicitura “PREMESSO CHE XXX, A SEGUITO DI ATTO DI ACQUISTO PER AUTENTICA NOTAIO A. ACETO 10.5.2000, REPERTORIO NUMERO _____, QUI TRASCRITTO 1.6.2000 AI N.RI _____, E' UNICA PROPRIETARIA DELL'IMMOBILE SITO NEL COMUNE DI________ - CF FOGLIO 2 N. ____ SUB 1 E SUB 2 (GIA' CT FOGLIO N.RO ___ MAPPALE N.RO ___), SUL QUALE HA REALIZZATO INTERVENTI INERENTI CONFORMEMENTE AL PROGETTO AUTORIZZATO, BENEFICIANDO DEL CONTRIBUTO DISPOSTO AI SENSI DELLA "LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 1999 N.RO 18, INTERVENTI REGIONALI A SOSTEGNO DELL'OFFERTA TURISTICA BANDO ANNO 2003"; CIO' PREMESSO, XXX HA VINCOLATO - AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 LR 8.7.1999 N.RO 18 "PROGRAMMA ANNUALE DI INTERVENTI" A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE, PIAZZA CASTELLO - TORINO, C.F. 80087670016, CON L'OBBLIGO DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE AI SUOI AVENTI CAUSA - A QUALSIASI TITOLO - ALL'USO DI ATTIVITA' DI "AGRITURISMO" PER UN PERIODO DI 10 ANNI, IL FABBRICATO DI CUI SOPRA. SI CHIEDE LA TRASCRIZIONE DELL'ATTO A FAVORE DELLA REGIONE PIEMONTE E CONTRO LA SIGNORA XXX, CON ESONERO DA RESPONSABILITA' PER I COMPETENTI UFFICI E FUNZIONARI.”
- In data 2/11/2021, con pratica di ampliamento, il fabbricato accatastato in A7 ha cambiato subalterno mantenendo l’accatastamento in A7
- In data 18/7/2023 è annotata la sussistenza di ruralità per entrambi i fabbricati posseduti, come da richiesta del contribuente del 6/7/2023
- In data 14/11/2023 è presente questa annotazione “Variazione su istanza d’ufficio del 14/11/2023, acquisita agli atti al prot (omissis) – Verrà cancellata l’annotazione di ruralità per incongruenze nella richiesta che verranno comunicate ufficialmente; Classamento e rendita proposti (DM 701/94”
- L’annotazione non è presente per l’immobile accatastato in C2
Dovendo redigere una risposta all’istanza avanzata dal contribuente si chiede, indicando i riferimenti normativi di appoggio, se:
- Il contribuente ha diritto allo sgravio degli accertamenti ricevuti e pagati
- L’agevolazione IMU per la ruralità è ammissibile e, in caso affermativo, se è da intendersi retroattiva