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La disciplina elettorale ha alcune caratteristiche di base che ben conoscono gli addetti agli uffici elettorali delle migliaia di Comuni italiani.
In sintesi potremmo dire che le nostre elezioni, in primis comunali, si basano:
Dopo una cospicua modifica alla legge relativa all’elezione dei rappresentanti alla Camera e al Senato, il cosiddetto “Rosatellum 2.0”, che arrivava con l’ambizione di sanare la confusione creatasi a seguito della pronuncia della Corte costituzionale sul “Porcellum” e di cui si è dato conto anche su questa guida n. 57 di novembre 2017, è la volta di alcune importanti modifiche all’elezione delle amministrazioni comunali, ma anche al procedimento elettorale.
Queste modifiche normative, al momento approvate dalla sola Camera dei deputati (Proposta di legge C. 543, approvata l’11 ottobre 2018) e quindi in attesa di esame da parte del Senato per l’approvazione o le eventuali modifiche (D.D.L. S. 859) hanno preso il nome di “Elezioni pulite”.
Si tratta di un insieme di modifiche e aggiunte a varie norme vigenti pensate per garantire una maggiore trasparenza e impermeabilità alle eventuali ingerenze esterne relative all’espressione del voto. È bene ricordare che l’ultima volta che il legislatore è intervenuto con queste (lodevoli) intenzioni, si è partorito il cosiddetto “tagliando antifrode”, di cui si ricordano ancora le lunghe file ai seggi alle elezioni politiche del 4 marzo 2018 ...
Cercheremo anche in questo caso di fare un “bigino” delle principali modifiche presenti nel testo approvato dalla Camera, provando a rendere conto in particolare di quelle con maggiore impatto sugli uffici elettorali comunali e azzardando (il termine è indubbiamente il più calzante) alcune prime indicazioni operative.
Siccome, oltre a possibili modifiche al Senato, vi sono alcune norme che rinviano a decreti attuativi, è giusto invitare a tenersi aggiornati ad esempio tramite il Memoweb Gaspari, sul quale la tematica elettorale è costantemente trattata tramite memo e note operative.
All’orizzonte si preannuncia un anno, il 2019, fortemente caratterizzato da momenti elettorali: dalle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, la cui data possibile pare essere domenica 26 maggio, a quelle per l’elezione del Presidente in cinque regioni: Abruzzo – che andrà al voto il 10 febbraio; Calabria, Emilia-Romagna, Piemonte e Sardegna, oltre al maxi turno elettorale amministrativo che coinvolgerà circa la metà dei Comuni italiani.
A scanso di equivoci, ci permettiamo fin da subito di chiarire che nessuna delle norme che riguardano l’operatività degli uffici di “Elezioni pulite” riduce o elimina adempimenti a carico dei Comuni, ma anzi vengono introdotti nuovi procedimenti, alcuni con una portata potenzialmente dirompente in riferimento all’operatività degli uffici elettorali.
Le nuove norme introducono modifiche a tutti e tre i principali soggetti dell’ufficio di sezione elettorale: presidente, segretario e scrutatori.
Una previsione trasversale è quella relativa alle cause ostative alla funzione, che vede tre principali interventi da parte del legislatore:
In merito al terzo punto è previsto che la verifica delle cause di esclusione sia compiuta d’ufficio, si immagina attraverso la richiesta del casellario giudiziario e dei “carichi pendenti” successivamente alla nomina/estrazione. Poiché l’articolo modificato riguarda non l’iscrizione all’Albo ma la nomina a componente dell’Ufficio elettorale di sezione, occorre attendere il Decreto Ministeriale che dovrebbe chiarire le modalità attuative di quello che si preannuncia come un’attività di verifica abbastanza problematica.
Caso ancora più problematico è quello del segretario che, a norma dell’art. 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53, può essere scelto particolarmente a ridosso dell’evento elettorale: “Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado”.
Specificamente, sul “re” dell’ufficio elettorale di sezione le principali modifiche sono le seguenti:
La nuova normativa modifica l’art. 6 della Legge 8 marzo 1989, n. 95, stabilendo che:
In occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria che si svolge nel Comune, la Commissione elettorale comunale, di cui all’articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, con invito pubblicato anche nel sito internet del Comune entro il quarantesimo giorno antecedente la data della votazione, chiede agli iscritti nell’albo degli scrutatori di confermare la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore. Tale conferma deve pervenire al Comune entro il ventisettesimo giorno antecedente la data della votazione, anche a mezzo di posta elettronica all’indirizzo indicato nell’invito della Commissione. Sono cancellati dall’albo gli iscritti che non confermano la disponibilità a svolgere la funzione di scrutatore per due consultazioni consecutive.
Ne deriva che:
È inoltre previsto che ai componenti dei seggi sia fornita formazione e aggiornamento on line su modalità di spoglio, legislazione, anche in materia di scambio elettorale. Le modalità attuative sono demandate ad un decreto del Ministro dell’Interno.
Per i segretari, a parte quanto già detto sopra in termini generali, è previsto che l’età degli stessi non sia superiore ai 65 anni.
Al momento la norma prevede che ogni sezione elettorale “ordinaria” – escluse quindi quelle con particolari condizioni di lontananza e viabilità – debba avere un numero di elettori iscritti compreso tra i 500 e i 1200. La disposizione eleva il “tetto minimo”, portandolo a 700 iscritti, con lo scopo dichiarato di rendere meno agevole l’eventuale identificazione del voto.
Non è al momento chiaro cosa accada alle sezioni che hanno un numero di elettori compreso tra i 500 e i 700, anche in considerazione del fatto che questa norma si applica a partire dal 1 gennaio 2019 (e quindi le eventuali modifiche delle sezioni elettorali andranno proposte alla Commissione Elettorale Circondariale con la prima revisione semestrale utile).
Varie modifiche, relative agli arredi e ai locali sede di seggio riprendono proposte di legge già emerse durante la precedente legislatura.
Tali modifiche riguardano:
La proposta di legge interviene anche nell’attività delle società partecipate. È infatti previsto il divieto – avente lo scopo di evitare inquinamenti a mezzo di “scambi elettorali” – di ogni assunzione di personale dipendente da parte delle aziende speciali, istituzioni e società a partecipazione pubblica, locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti o nei 60 successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessate dal voto.
Altra norma di grande impatto è quella che autorizza il voto per referendum abrogativi e costituzionali, come pure per le elezioni europee in un Comune diverso da quello di residenza da parte di particolari categorie di elettori.
In primis gli elettori devono essere:
In secondo luogo è previsto che tale possibilità sia garantita esclusivamente per motivi di lavoro, studio o cure mediche. A differenza di quanto previsto per il voto degli elettori temporaneamente all’estero in occasione delle consultazioni politiche e dei referendum (dove i motivi di presenza temporanea all’estero sono semplicemente dichiarati), in questo caso occorrerebbe fornire una precisa documentazione del motivo.
Pertanto è previsto che chi intenda richiedere tale opzione debba produrre al Comune di iscrizione nelle liste elettorali una richiesta entro il 30° giorno antecedente la data della votazione, allegando:
Tale Comune verifica quindi che nulla osti al godimento dell’elettorato attivo e ne dà notizia, entro il 7° giorno antecedente il voto, al Comune di domicilio. Quest’ultimo rilascerà all’elettore, entro il 3° giorno antecedente la data del voto, un’attestazione di ammissione al voto, indicando la sezione elettorale presso cui recarsi a votare. Tale attestazione, assieme alla tessera elettorale e al documento d’identità, sarà necessaria per esprimere il voto.
Si estende quanto previsto per gli appartenenti al comparto delle Forze armate, della sicurezza e del soccorso (militari, Forze di Polizia e Vigili del Fuoco) ai soccorritori in occasione di terremoti o altre calamità. Pertanto costoro potranno votare in qualsiasi sezione del Comune presso il quale si trovano per tale motivo.
Ciò è previsto per le elezioni politiche (art. 49 del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361), come pure per quelle regionali e provinciali (?!?) (art. 1, comma 1, lettera f) del D.L. 3 maggio 1976, n. 161), purché ovviamente in quest’ultimo caso gli stessi siano elettori della stessa Regione.
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