23 gennaio 2017
Con circolare n.1/2017 del 19 gennaio, il Ministero dell'Interno (Servizi Demografici) da attuazione alla recente sentenza della Corte Costituzionale in tema di attribuzione del cognome materno ai figli.
Nella fattispecie, la pronuncia 286/2016 della Consulta (come già segnalato nel Memoweb n.237 del 23.12.2016) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 262, primo comma, cod. civ. (cognome del figlio nato fuori dal matrimonio) nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno e dell'art. 299, terzo comma cod. civ. (cognome dell'adottato) nella parte in cui non consente ai coniugi in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione.
Pertanto, si evidenzia nella circolare, viene definitivamente rimossa dall'ordinamento la preclusione della possibilità di attribuire, al momento della nascita, di comune accordo, anche il cognome materno.
In conseguenza di ciò, il Ministero stabilisce che l'ufficiale dello Stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che, di comune accordo, intendano attribuire il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita o al momento dell'adozione.
In allegato:
Memo del 16 giugno 2017
Memo del 10 novembre 2017
Nota operativa del 16 novembre 2017
Memo del 13 luglio 2017
Nota operativa del 28 maggio 2018
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