3 ottobre 2017
Dal Memoweb n. 181 del 03/10/2017
Il reato di guida in stato di ebbrezza è configurabile anche quando lo scontrino dell'alcoltest, oltre a riportare l'indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità, contenga la dicitura "volume insufficiente", qualora l'apparecchio non segnali espressamente l'avvenuto errore.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione (Penale, Sez. IV) con la sentenza 41965/2017 del 14 settembre scorso, che ha rigettato il ricorso per l'annullamento di una sentenza di appello che aveva confermato il reato per guida in stato di ebbrezza.
Tale principio è peraltro "evincibile dall'esame della disciplina relativa al funzionamento degli strumenti di misura della concentrazione di alcool nel sangue, inserita nell'allegato al D.M. 22 maggio 1990, n. 196, laddove è precisato che, qualora l'apparato non dia un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata, anche nell'ipotesi in cui compaia un 'messaggio di servizio' teso ad evidenziare che l'espirazione è stata effettuata".
In allegato, la sentenza 41965/2017 della Corte di Cassazione.
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