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Pratica

Pratica Cod. 850362.1

Notificazione in mani proprie (Art. 138 C.P.C.)

ART. 138 C.P.C - (Notificazione in mani proprie)

L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.

Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie

Affari generaliPolizia

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