Pratica Cod. 22216S.1.7
TIPOLOGIE DI PRATICHE
Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio all’ingrosso non alimentare sono le seguenti:
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare il commercio all’ingrosso di prodotti non alimentari.
DESCRIZIONE
Per commercio all’ingrosso, si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. L’attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.
Non sono quindi commercianti all'ingrosso, coloro che vendono direttamente a privati consumatori o rivendono occasionalmente merci precedentemente acquistate ovvero vendono a chiunque beni di propria produzione.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
L’art. 26, c.2 del D.lgs. n. 114/98 consente il commercio ingrosso/dettaglio in uno stesso punto vendita. La disciplina applicabile, ai sensi dell’art. 8 c.2, lett. c) D.lgs. n. 147/2012, tiene conto della superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es., se la superficie complessiva destinata al commercio all’ingrosso/dettaglio rientra nel dimensionamento delle medie strutture di vendita, si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio, anche nel caso in cui la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento degli esercizi di vicinato).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese |
Art. 2195 Codice Civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Requisiti morali ex art. 71 d.lgs. 59/2010 e s.m.i. |
Art. 5, c.11, d.lgs. N. 114/98 come modificato dall’art. 71-ter, c.3, d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i. |
Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011 |
Art. 67, c.1, lett. A) D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia) |
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 c.3 dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi |
Art. 71, c.5 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i.. |
Ubicazione, superficie di vendita ed eventuale esercizio promiscuo nello stesso locale dell’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio |
Art. 26, c.2 del d.lgs. N. 114/1998 e art. 8, c.2, lett. C) del d.lgs. N. 147/2012 |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali |
Art. 13, d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione di rispetto D.P.R. n. L. 445/2000 e.s.m.i. |
Artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e s.m.i. |
Dichiarazioni rispetto norme prevenzione incendi |
D.p.r. n. 151/2011 |
Subentro |
Art. 26, c.5, d.lgs. N. 114/1998 |
Cessazione dell’attività |
Art. 26, c.5, d.lgs. N. 114/1998 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo della Segnalazione/Comunicazione.
Indicazione della documentazione da allegare alla Segnalazione/comunicazione (a pena di irricevibilità):
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis L. n. 241/90 e del punto 1.7 della Tab. A) allegata al D.lgs. n. 222/16, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune che la trasmette alla Camera di Commercio oppure direttamente alla stessa Camera di Commercio.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
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Apertura Trasferimento di sede Ampliamento Subingresso |
Comunicazione |
La Comunicazione è presentata al SUAP, che la trasmette alla Camera di Commercio o direttamente alla Camera di Commercio. Se l’attività di commercio all’ingrosso è effettuata unitamente ad attività di commercio al dettaglio, si applicano anche i regimi amministrativi richiesti per tale attività. Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. |
D.lgs. n. 114/1998, artt. 4, c.1, lett. a) e 5, c.11 D.lgs. n. 59/2010, art. 71, c.1 D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69 |
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In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini), superiore a 400 mq o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011 |
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Comunicazione per apertura, trasferimento di sede e ampliamento dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi. La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF. Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi: Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF |
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Cessazione |
Comunicazione |
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D.lgs. n. 114/98, art. 26, c.5 |
Ai sensi dell’art. 18bis L. n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[3], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di Segnalazione/Comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui all’art. 19 c.3 o 20 c.1 della L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento della Segnalazione/Comunicazione da parte dell’ufficio competente.
Qualora la Segnalazione/Comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Rispetto dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso.
Requisiti morali. Ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.»
Ai sensi dell’art. 67 D.lgs. n. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività, oggetto della Scia unica può essere iniziata dalla data di presentazione.
Qualora, in sede di controllo, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento della SCIA, con atto motivato invita il privato a conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, fissando un termine non inferiore a trenta giorni con la previsione che, decorso inutilmente tale termine, l'attività si intende vietata. Con lo stesso atto motivato, in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell'interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, l'amministrazione dispone la sospensione dell'attività intrapresa.
L'atto motivato interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l'adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso lo stesso termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.
Decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia, l'amministrazione competente adotta comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della L. n. 241/1990 (ossia, entro il termine di 18 mesi nell’ipotesi di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato).
In caso di dichiarazioni false o mendaci è fatta salva, infine, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i e all’art. 19 c.6 della L. 241/90 e s.m.i..
L’attività, oggetto di Comunicazione può essere iniziata dalla sua presentazione.
La comunicazione di cessazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento. Qualora la comunicazione sia irregolare/incompleta, entro ............ giorni dalla ricezione sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
[1] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare la SCIA unica comprendente la Comunicazione per apertura/trasferimento/ampliamento dell’esercizio più la Scia di prevenzione incendi, che è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.
[2] In caso di subentro in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare contestualmente alla Comunicazione di subingresso anche la Comunicazione per voltura prevenzione incendi che è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.
[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.
Cod. 22216s.1.7.s
Cod. 22216s.u.0
Cod. 22216s.a
Cod. 22216s.b
Cod. 22216s.r
Cod. 22216s.1.7.a
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