Pratica Cod. 22216S.1.10.B
TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari sono le seguenti:
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari.
DESCRIZIONE
Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 248/2006, gli esercizi commerciali (di vicinato, media e grande struttura) possono effettuare attività di vendita al pubblico di farmaci da banco o di automedicazione e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica e di prodotti omeopatici, nonché ai sensi dell’art. 70 del D.lgs. 6 aprile 2006 n. 193 (come sostituito dall’art. 11, c.14 della Legge n. 27/2012), anche di medicinali per uso veterinario che possono essere acquistati senza ricetta medica o anche con ricetta medica qualora questa sia prevista come obbligatoria.
La vendita è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata in apposito reparto, in presenza e con l’assistenza diretta al cliente di farmacisti abilitati all'esercizio della professione e iscritti al relativo ordine.
È consentito l'uso della dicitura Parafarmacia nell'insegna degli esercizi commerciali dotati di reparto per la vendita di medicinali e l'utilizzo della croce come insegna.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese |
Art. 2195 Codice Civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Specificazione della tipologia di esercizio in cui sarà effettuata la vendita e della tipologia di vendita |
D.lgs. N. 22/2016, tab. A), punto 1.10, attività n. 30 |
Dichiarazione di impegno ad effettuare la vendita:
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Art. 5, c.2 della legge n. 248/2006 |
Conoscenza del divieto di effettuare concorsi/operazioni a premio e vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci |
Art. 5, c.2 della legge n. 248/2006 |
Impegno a esporre sulla confezione del farmaco in modo leggibile e chiaro lo sconto praticato sul prezzo indicato dal produttore/distributore |
Art. 5, c.3 della legge n. 248/2006 |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali |
Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 |
Art. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese necessarie a corredo della Comunicazione.
Indicazione della documentazione da allegare alla comunicazione (a pena di irricevibilità):
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
30 |
Vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari in: |
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D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006, art. 5 D.L. n. 1/2012, convertito con L. n. 27/2012, art. 11, c.14 D.lgs. n. 114/1998, artt. 7, 8 e 9 |
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a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari; Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari; Comunicazione per la vendita di farmaci da banco e medicinali veterinari. La Comunicazione, che deve essere trasmessa da parte del SUAP alla Regione e al Ministero della Salute, è presentata:
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NB La Comunicazione verrà trasmessa dal SUAP alla Regione e al Ministero della Salute.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti morali: Ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata
in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.»
Ai sensi dell’art. 67, D.lgs. n. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.
Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ....... giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.
Cod. 22216s.1.10.b.s
Cod. 22216s.u.0
Cod. 22216s.1.10.b.1
Cod. 22216s.r
Cod. 22216s.1.10.a
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