Pratica Cod. 853610.a-bis.7
Normative:
Comunicazione “CIL” (Art. 6 c1/e-bis DPR n. 380/01)
Nel rispetto della disciplina sottonotata, è possibile la realizzazione delle:
Entrata in vigore del provvedimento: 08/05/2024
Comunicazione “CIL” (Art. 6 c1/e-bis DPR n. 380/01) Nel rispetto della disciplina edilizia[1] è possibile la realizzazione delle:
Condizioni limitative alle opere stagionali e contingenti temporanee Solo nel rispetto delle normative di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, è possibile eseguire le opere in parola salvo più RESTRITTIVE disposizioni riguardanti in particolare:
Periodo di utilizzo delle opere stagionali, contingenti e temporanee
Altre opere che è possibile anche ora realizzare grazie alla vecchia normativa, con la “CIL” COMUNICAZIONE:
Presentazione della COMUNICAZIONE “CIL” per opere stagionali, contingenti e temporanee La Comunicazione deve essere presentata da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori, (proprietario, assuntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio), utilizzando lo stampato unificato predisposto dall’ANCI (o regionale). Dove deve essere presentata la COMUNICAZIONE “CIL”
La Comunicazione deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) o trasmessa via e-mail o PEC, (altro) nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)
La Comunicazione deve essere presentata presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) o trasmessa via e-mail o PEC, (altro) nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale) ADEMPIMENTI DEL TITOLARE DELLA COMUNICAZIONE “CIL”
ADEMPIMENTI DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA Avvio del procedimento per la COMUNICAZIONE “CIL”
Verifica validità della COMUNICAZIONE “CIL”
Richiesta di ulteriore documentazione - Elementi ostativi all’accettazione della COMUNICAZIONE “CIL” - Provvedimento di conformazione alle norme -
Anche in questo caso l’efficacia dell’atto deve essere ritardata in attesa della fine dell’iter procedurale. Divieto di iniziare o proseguire i lavori
Validità e decadenza della COMUNICAZIONE “CIL”
Per la creazione dei parcheggi temporanei (secondo le regole del Decreto “Coesione”) la possibilità di realizzazione viene meno il 31 dicembre 2026. Titolo da esibire nel luogo delle opere o lavori La sussistenza del titolo, da esibire agli organi di vigilanza, è provata con la copia della COMUNICAZIONE “CIL”, da cui risulti la data di presentazione della stessa. SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
Diritti di segreteria. Potrebbero essere previsti dalla regione o dal comune. Avvertenza: A fronte di una disciplina di non facile interpretazione stante la complessità di norme, come si dice in questi casi, pur garantendo l’affidabilità di questo riassunto di sintesi, le presenti note costituiscono sempre e soltanto l’interpretazione di chi scrive, che può anche non coincidere con altre esposizioni e letture. [1] Art. 6 primo comma. DPR n. 380/01 (Attività edilizia libera). “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico….”
[2] In particolare, la legge specifica che, “nelle more dell'approvazione dei piani urbani della mobilità sostenibile, ove previsti dalla normativa vigente, ovvero dell'approvazione degli strumenti di pianificazione dell'accessibilità dei parchi nazionali e regionali attuativi dei Piani del parco”. [3] Va considerato altresì che già il Glossario prevede la possibilità di creare aree di parcheggi provvisori, nel rispetto dell’orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente (Numero 58) – (Si veda poco oltre) [4] Se il privato organizza il parcheggio su area pubblica, prima deve ottenere la concessione del suolo. [5] ATTENZIONE! Eventuali sbancamenti rilevanti del terreno sono soggetti a titolo abilitativo edilizio. [6] In alcune regioni è già fissata. Es. Emilia R.: art. 16/bis. L.R. n. 23/2004. Sicilia: art. 3 L.R. n. 16/16. Toscana: art. 136 L.R. n. 65/2014. Umbria: art. 146 L. R. n. 1/15, ecc. |
Trattasi di un’informazione (Comunicazione d’inizio lavori, o avvio “CIL” o CAL) che l’interessato presenta per la realizzazione di opere, o per l’inizio di lavori, che abbiano il carattere, nella prima ipotesi della stagionalità, e nella seconda della contingenza, in altre parole dell’accidentalità, per una situazione transitoria.
In altre parole si ha:
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Precarietà delle opere e interventi edilizi
Si definiscono costruzioni precarie quelle facilmente rimuovibili destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee, che non comportano sostanziali modificazioni a carattere permanente dei luoghi in cui si collocano, in modo puramente provvisorio. Nel particolare, la precarietà s’individua nella provvisorietà oggettiva delle necessità, in altre parole nell’esigenza che essa è destinata ad assolvere.
All’interno di queste condizioni si collocano gli impianti e strutture libere ma assoggettate obbligatoriamente alla comunicazione d’inizio lavori.
Condizioni limitative alle opere stagionali e contingenti temporanee
Solo nel rispetto delle normative di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, è possibile eseguire le opere in parola salvo più RESTRITTIVE disposizioni riguardanti in particolare:
Altre prescrizioni previste da speciali normative di tutela.
Periodo di utilizzo delle opere stagionali e contingenti temporanee
OPERE EDILI STAGIONALI - OPERE CONTINGIBILI E TEMPORANEE PREVISTE NEL GLOSSARIO (DPR n. 380/2001, art. 6 comma 1, lettera e/bis) (D. Lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia -- Attività 26) - DM 2 marzo 2018 allegato 1 – (Interventi previsti dal glossario dal numero 53 al 58 in vigore dal 23 aprile 2018) Gazebo (Numero 53 del Glossario) - Note:
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Stand fieristico (Numero 54 del Glossario) - Note:
Se l’intervento è effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”) |
Servizi igienici mobili (Numero 55 del Glossario) - Note:
Se l’intervento temporaneo è effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”) |
Tensostrutture, presso strutture e assimilabili (Numero 56 del Glossario) - Note:
Se l’intervento è effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”) |
Elementi espositivi vari (Numero 57 del Glossario) - Note:
Se l’intervento è effettuato in area con vincolo paesaggistico, non abbisogna di alcuna autorizzazione, neanche semplificata. (DPR n. 31/17. Allegato “A16”) |
Aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell’orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente (Numero 58 del Glossario) - Note:
Se il parcheggio provvisorio è posto in area con vincolo paesaggistico, abbisogna dell’autorizzazione paesaggistica semplificata (DPR n. 31/17. Allegato “B25”) |
Opere ed impianti stagionali (Fuori glossario, inserimento previsto dal Decreto Semplificazioni) (Modificato: l’art. 6 C 1/e-bis” DPR n. 380/0, dall’art. 10 c. 1/c, dalla legge n. 120/2020) - Note:
Ampliamento degli interventi liberi soggetti a “CIL” – Periodo stagionale –
Esempio opere:
Durata delle opere
Montaggio e smontaggio
Rispetto delle norme di sicurezza e di settore
Comunicazione di inizio lavori “CIL” - Comunicazione di fine lavori - senza il tecnico –
Lavori in economia
Obbligo di un’impresa specializzata
ATTENZIONE! Riguardo alla tipologia dei lavori o opere potrebbe essere necessaria l’asseverazione di un tecnico per quanto riguarda la sicurezza. Se l’installazione interessa un’area pubblica con vincolo paesaggistico, non abbisogna di autorizzazione, se su suolo pubblico, con i limiti qui sotto indicati. |
Strutture amovibili in area protetta dal punto di vista paesaggistico culturale -
(Art. 10 c. 5, legge n. 120/2020 che ha convertito il Decreto Semplificazioni”)
Titolo abilitativo edilizio
Occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione paesaggistica – culturale –
Occupazione di suolo pubblico con concessione
Occupazione di suolo privato
Rispetto delle norme correlate all’occupazione
Occupazioni non consentite
Da questo provvedimento restano però escluse le aree le pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani prossimi ai siti archeologici ed altre zone di particolare valore storico ed artistico da individuare negli strumenti urbanistici comunali
Presentazione della COMUNICAZIONE “CIL” per opere stagionali e contingenti temporanee
La COMUNICAZIONE deve essere presentata da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori, (proprietario, assuntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio), utilizzando lo stampato unificato predisposto dall’ANCI (o regionale)
Dove deve essere presentata la COMUNICAZIONE “CIL”
La comunicazione deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)
La comunicazione deve essere presentata presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)
ADEMPIMENTI DEL TITOLARE DELLA COMUNICAZIONE “CIL”
L’interessato, ha l’obbligo di comunicare al Comune la fine dei lavori, entro 180 giorni, dalla presentazione (utilizzando lo specifico stampato unificato ANCI o regionale). La norma non parla di proroga, ma si ritiene che possa essere richiesta e concessa in relazione alla motivazione ed al caso specifico, se conforme alla disciplina. Dopo tale termine l’opera diventa abusiva (se soggetta a titolo abilitante) e risponde al sistema sanzionatorio previsto, in realizzazione alle caratteristiche dell’intervento. |
ADEMPIMENTI DELLO SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA
Avvio del procedimento per la COMUNICAZIONE “CIL”
Verifica validità della COMUNICAZIONE “CIL”
Richiesta di ulteriore documentazione - Elementi ostativi all’accettazione della COMUNICAZIONE “CIL” - Provvedimento di conformazione alle norme -
Anche in questo caso l’efficacia dell’atto deve essere ritardata in attesa della fine dell’iter procedurale.
Divieto di iniziare o proseguire i lavori
ATTENZIONE! L’esecuzione di opere, non rientranti fra quelle soggette a COMUNICAZIONE “CIL”, comunque comunicate, pur nel silenzio dello Sportello unico, porta sempre in qualsiasi momento, anche a lavori ultimati, all’adozione dei provvedimenti sanzionatori indicati dal DPR n. 380/01, (o legge regionale).
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Validità e decadenza della COMUNICAZIONE “CIL”
Titolo da esibire nel luogo delle opere o lavori
La sussistenza del titolo, da esibire agli organi di vigilanza, è provata con la copia della COMUNICAZIONE “CIL”, da cui risulti la data di presentazione della stessa.
La mancata esibizione della “CIL” è sanzionata dal regolamento edilizio nell’articolo specifico che fa riferimento alla documentazione da tenere nei luoghi dei lavori.
Cartello di cantiere per le opere stagionali e contingenti
L’attività edilizia libera prevista dalla normativa, anche comunale, non comporta normalmente l’obbligo dell’esposizione del cartello di cantiere.
Peraltro il comune può prevederla con norma specifica nel regolamento edilizio o con altro atto, indicando altresì anche la sanzione in caso d’inosservanza.
In tale ipotesi, trattandosi di semplice violazione amministrativa, trova applicazione appunto la sanzione pecuniaria indicata dalla stessa normativa che prevede l’adempimento.
SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO
Applicazione delle norme correlate di settore
Trovano sempre applicazione in relazione alla struttura collocata le norme correlate, riguardanti l’occupazione di suolo pubblico, la viabilità, la sicurezza della stessa e degli impianti, le norme antincendio, quelle igienico – sanitarie, ecc.
Struttura soggetta a COMUNICAZIONE “CIL” in contrasto con la normativa edilizia
L’attività edilizia, soggetta a “CIL” ove eseguita in difformità o in contrasto alle leggi di settore o alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, comporta l’applicazione del percorso sanzionatorio previsto dalla stessa normativa)
Disciplina della COMUNICAZIONE “CIL” nelle aree terremotate
Nelle aree terremotate del 2016 trova applicazione il testo del decreto- legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 242 del 16 ottobre 2017), coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172. In particolare: "Art. 8-bis. (Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative).
Diritti di segreteria. Potrebbero essere previsti dalla regione o dal comune.
Cod. 853610.a-bis.7.b
Cod. 22216s.t.4
Cod. 22216s.t.5
Cod. 853610.a-bis.7.c
Cod. 853610.a-bis.7.d
Cod. 853610.a-bis.7.e
Cod. 853610.a-bis.7.g
Cod. 853610.a-bis.7.h
Cod. 22216s.t.6
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