Pratica Cod. 22216S.1.10.E
TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita al minuto di prodotti fitosanitari, sono le seguenti:
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare la vendita al minuto di prodotti fitosanitari.
DESCRIZIONE
Ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.P.R. n. 290/2001, il commercio dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari, l’apertura e gestione di depositi e locali per il commercio e la vendita di essi, sono subordinati ad autorizzazione dell'autorità sanitaria individuata dalla regione.
L’istanza deve essere presentata al SUAP del Comune che la trasmette all’autorità competente (Regione o ASL delegata).
A ciascun deposito o locale di vendita deve essere preposto un institore o procuratore o persona maggiorenne o lo stesso titolare dell’impresa, per la gestione di esso.
Il preposto deve essere in possesso del certificato di abilitazione alla vendita, a carattere personale, rilasciato dall'Autorità sanitaria individuata dalla regione con validità di 5 anni (rinnovabile su richiesta del titolare), sulla base di competenze e modalità individuate dalla regione stessa.
La vendita di prodotti fitotosanitari richiede la presenza di almeno una persona (titolare o dipendente), in possesso del certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e l'ambiente connessi al loro impiego e sul corretto smaltimento dei rifiuti.
All’atto della vendita di prodotti fitosanitari ad utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale, titolare o dipendente, informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all'esposizione, ed in particolare sulle condizioni per stoccaggio, manipolazione, applicazione e smaltimento sicuri, nonché sulle alternative eventualmente disponibili.
I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali che non siano adibiti al deposito o alla vendita di generi alimentari. È vietata, altresì, la vendita dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti sia in forma ambulante sia allo stato sfuso.
Per “locale” di vendita si intende anche un gruppo di locali, tra loro comunicanti, destinati al commercio, alla vendita ed al deposito.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, devono essere conservati in appositi locali o armadi, da tenere chiusi a chiave e colui che li vende deve essere provvisto di un registro o schedario numerato di carico e scarico, debitamente vistato in ogni pagina dall'ASL competente per territorio.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese |
Art. 2195 codice civile e art. 21, c.3, lett. A) del d.p.r. N. 290/2001 |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Nome e cognome titolare dell'impresa richiedente, se persona fisica, e sede dell'impresa o ragione o denominazione sociale e sede legale, se società |
Art. 21, c.3, lett. A) del d.p.r. N. 290/2001 |
Ubicazione locali adibiti a deposito e vendita di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari; |
Art. 21, c.3, lett. B) del d.p.r. N. 290/2001 |
Classificazione prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari che si intende commerciare o vendere |
Art. 21, c.3, lett. C) del d.p.r. N. 290/2001 |
Nome e cognome ed eventuale titolo di studio ed estremi del certificato di abilitazione alla vendita, dell'institore/procuratore/preposto all'esercizio di ciascun deposito o locale di vendita |
Art. 21, c.3, lett. D) del d.p.r. N. 290/2001 |
Consapevolezza che i prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti devono essere detenuti o venduti in locali non adibiti a deposito o vendita di generi alimentari |
Art. 21, c.6 del d.p.r. N. 290/2001 |
Consapevolezza che all’atto della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso di certificato di abilitazione, per fornire all'acquirente informazioni adeguate sul corretto uso dei prodotti fitosanitari/coadiuvanti, in materia di rischi e sicurezza per la salute umana e ambiente connessi al loro impiego e sul corretto smaltimento dei rifiuti |
Art. 10, c.1 del d.lgs. N. 150/2010 |
Consapevolezza che all’atto della vendita ad utilizzatori non professionali, devono essere fornite dal personale, titolare o dipendente, informazioni generali sui rischi per la salute umana e l'ambiente connessi al loro uso, sui pericoli connessi all'esposizione, ed in particolare sulle condizioni per stoccaggio, manipolazione, applicazione e smaltimento sicuri, nonché sulle alternative eventualmente disponibili |
Art. 10, c.3 del d.lgs. N. 150/2010 |
Consapevolezza che, in caso di “Depositi di fitofarmaci e/o concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 Kg”, occorre presentare SCIA prevenzione incendi contestualmente all’istanza di autorizzazione |
D.lgs. N. 222/2016, Tabella A), punto 1.10, attività 33 - D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 46 |
Consapevolezza che nel procedimento di SCIA condizionata, l’avvio della vendita al minuto di fitofarmaci è subordinato al rilascio dell’autorizzazione della regione o delegata |
Art. 19bis, c. 3, Legge n. 241/1990 - D.lgs. N. 222/2016, Tabella A), punto 1.10, attività 33 |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali |
Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 |
Art. 71 e ss. DPR n. 445/2000 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
Indicazione della documentazione da allegare all’Istanza/Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
33 |
Vendita al minuto di prodotti fitosanitari in: |
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D.P.R. n. 290/2001 art. 21 e 22 D.lgs. n. 150/2012, art. 10 D.lgs. n. 114/1998, art. 7, 8 e 9 D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 46 |
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a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari; Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari; Autorizzazione per la vendita al minuto di prodotti fitosanitari. L’istanza deve essere presentata al Suap, che la trasmette all’autorità competente (Regione o delegata), per i casi di cui alla lettera:
La Conferenza dei Servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione. In caso di “Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 Kg”, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF. |
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REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti morali. Ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.»
Ai sensi dell’art. 67, D.lgs. n. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 14, c.2, lett. c) della L. n. 241/1990 e s.m.i., nell’ipotesi di SCIA condizionata, la Conferenza dei servizi è convocata dall’amministrazione procedente (Comune) entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza; il termine di conclusione del procedimento è fissato in novanta giorni e l’avvio dell’attività di vendita al minuto di fitofarmaci resta subordinato al rilascio dell’autorizzazione della regione o delegata, di cui il SUAP da comunicazione all’interessato.
Ai sensi dell’art. 22, c.1 del D.P.R. n. 290/2001, il procedimento autorizzatorio in capo alla regione o delegata è soggetto ad un termine procedimentale non superiore a sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza.
L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.
Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ........... giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
Cod. 22216s.1.10.e.s
Cod. 22216s.u.0
Cod. 22216s.1.10.e.1
Cod. 22216s.1.10.e.2
Cod. 22216s.a
Cod. 22216s.r
Cod. 22216s.1.10.a
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