Pratica Cod. 22216S.1.10.G
TIPOLOGIE DI PRATICHE:
Le tipologie di pratiche in cui si articola la vendita di oggetti preziosi, sono le seguenti:
DESTINATARI
Imprese che intendono esercitare la vendita di oggetti preziosi.
Ai sensi dell’art. 127, c.1 del T.U.L.P.S., il commercio di oggetti preziosi è subordinato all’acquisizione di apposita autorizzazione del Questore.
L’istanza deve essere presentata al SUAP del Comune, che la trasmette al Questore territorialmente competente.
Sono metalli preziosi il platino, il palladio, l'oro, l'argento (D.lgs. 251/1999 e DPR 150/2002); sono considerati, inoltre, oggetti preziosi quelli costituiti, in tutto o in parte, da metalli preziosi e da coralli e perle di ogni tipo, anche se venduti sciolti, e da pietre preziose (diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, anche se venduti sciolti, ed ogni altra pietra che sia unita a metalli preziosi).
L’autorizzazione del Questore è obbligatoria anche per i commercianti e fabbricanti stranieri che intendono fare commercio di oggetti preziosi da essi importati in Italia, nonché per i loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.
L’autorizzazione ha durata permanente ed è valida per tutti gli esercizi di vendita (c.d "succursali") appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta anche se si trovino in località diverse.
Il Questore può imporre le prescrizioni ritenute necessarie (art 9 T.u.l.p.s.), esercitare controlli (art. 16 t.u.l.p.s.) ed emanare eventuali provvedimenti inibitori (sospensione o revoca dell’autorizzazione).
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Ai sensi dell’art. 128 del Tulps, i commercianti di oggetti preziosi, possono compiere operazioni su cose antiche/usate solo con persone provviste di idoneo documento d'identità e devono tenere un registro delle operazioni, in cui annotano le generalità di coloro con cui le operazioni stesse sono compiute, che deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza a loro richiesta. Il registro deve essere tenuto con le modalità di cui all’art. 247 del Regolamento di esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940).
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ
Preliminarmente è necessario:
Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione |
Norme che ne prevedono la produzione |
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese |
Art. 2195 codice civile |
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa |
Art. 2082 codice civile |
Nome e cognome titolare dell'impresa ed estremi dell’impresa medesima |
Artt. 12 e 127, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Ubicazione locali di vendita e disponibilità degli stessi |
Art. 127, c.4, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione (nel caso di intermediazione di oggetti preziosi) |
Art. 127, c.1 tulps (r.d. n. 773/1931) |
Qualità di commesso viaggiatore/piazzista o iscrizione nel ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio |
Art. 127, c.5 e 6, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Consenso dell’eventuale rappresentante |
Art. 8, c.2, tulps (r.d. n. 773/1931) |
Sussistenza requisiti morali titolare e soggetti tenuti ai sensi dell’art. 71, c.5 del d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i. |
Art. 71, c.1 e ss. D.l.gs. N. 59/2010 e s.m.i. |
Insussistenza condizioni ostative di cui agli artt. 11, 12 e 131 del tulps |
Artt. 11, 12 e 131 tulps (r.d. n. 773/1931) |
Consapevolezza che la vendita di oggetti preziosi antichi/usati può avvenire solo con persone provviste di idoneo documento d'identità e previa tenuta del registro delle operazioni con annotate le loro generalità (da esibire ad ufficiali e agenti di pubblica sicurezza a loro richiesta) |
Art. 128 del tulps e art. 247, regolamento di esecuzione del tulps |
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali |
Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003 |
Dichiarazione rispetto disposizioni D.P.R. n. 445/2000 |
Art. 71 e ss. Dpr n. 445/2000 |
N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessarie a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.
Indicazione della documentazione da allegare all’Istanza/Segnalazione/Comunicazione (a pena di irricevibilità):
REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI
Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.
Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:
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ATTIVITÀ |
REGIME AMMINISTRATIVO |
CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI |
RIFERIMENTI NORMATIVI |
35 |
Vendita di oggetti preziosi in: |
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Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 127, c.1 e 128 D.lgs. n. 114/1998, art. 7, 8 e 9 |
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a) SCIA per l’avvio dell’esercizio di vicinato più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi; Autorizzazione per l’avvio della media o grande struttura di vendita più autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi; Autorizzazione per la vendita di oggetti preziosi. L’istanza per l’autorizzazione di Pubblica Sicurezza deve essere presentata al Suap, che la trasmette al Questore, per i casi di cui alla lettera:
La Conferenza dei Servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza. In tutti i casi, il termine decorre dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore. L’attività non può essere iniziata prima del rilascio dell’autorizzazione o del decorso del termine per il silenzio-assenso. |
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NB.
L’istanza di autorizzazione verrà trasmessa dal SUAP del Comune al Questore territorialmente competente.
L’autorizzazione è rilasciata dal Questore entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda con operatività del silenzio-assenso (i termini procedimentali decorrono dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore).
L’autorizzazione del Questore non sostituisce i titoli abilitativi prescritti per l’esercizio del commercio dal D.lgs. n. 114/1998.
REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ
Requisiti morali:
Ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:
Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale.»
Ai sensi dell’art. 67, D.lgs. n. 159/2011, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.
Ai sensi dell’art. 11, Tulps: “Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione”.
Ai sensi dell’art. 12, Tulps: “Per le persone che sono nate posteriormente al 1885, quando la legge non disponga altrimenti, il rilascio delle autorizzazioni di polizia è sottoposto alla condizione che il richiedente stenda domanda e apponga di suo pugno, in calce alla domanda, la propria firma e le indicazioni del proprio stato e domicilio. Di ciò il pubblico ufficiale farà attestazione”.
Ai sensi dell’art. 131, Tulps: “Le autorizzazioni di polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concesse a chi è incapace di obbligarsi”.
TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI
Ai sensi dell’art. 14, c.2, lett. c) della L. n. 241/1990 e s.m.i., nell’ipotesi di SCIA condizionata, la Conferenza dei servizi è convocata dall’amministrazione procedente (Comune) entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.
Il termine di conclusione del procedimento, decorrente dalla ricezione dell’istanza da parte del Questore, è fissato in 60 giorni (D.M. 18 aprile 2000 n. 142, Tab B) e l’avvio dell’attività resta subordinato al rilascio dell’autorizzazione del Questore o al decorso del termine del silenzio-assenso, di cui il SUAP da comunicazione all’interessato.
Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10bis L. n. 241/1990, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.
L’attività oggetto della Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione.
Qualora la Comunicazione sia irregolare/incompleta, entro il termine di ....... giorni dalla sua ricezione, sono comunicate all'interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine prescritto per l'integrazione con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.
In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta salva, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..
Cod. 22216s.1.10.g.s
Cod. 22216s.u.0
Cod. 22216s.1.10.g.1
Cod. 22216s.1.10.g.2
Cod. 22216s.r
Cod. 22216s.1.10.a
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