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Quesito

Quesito del 26 ottobre 2021

Condono edilizio

La legge n. 47/1985 pone un limite "ordinario" per la presentazione della pratica di condono edilizio al 30 novembre 1985, al più al 31 marzo 1987.
L'art. 40, co 6, invece dispone che "Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge".
A cosa si riferisce la frase "le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge" nel caso di vendita di immobile giudiziario? La nascita dell'ipoteca? La determinazione del giudice?
Più in generale, in quali casi una legge sul condono può essere ancora applicata ex novo?
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